Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2023, n. 19613

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2023, n. 19613
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19613
Data del deposito : 10 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P M, nato a Boiano il 61FC86C8EE830C5C5C" data-article-version-id="5f46e18b-3da5-5e41-a067-ebf6fe2b58f3::LRCD61FC86C8EE830C5C5C::1989-08-05" href="/norms/codes/itatextdoog1k8vntou1u2/articles/itaart74utzwnprhf73tm?version=5f46e18b-3da5-5e41-a067-ebf6fe2b58f3::LRCD61FC86C8EE830C5C5C::1989-08-05">10/8/1975 avverso l'ordinanza del 19/12/2022 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G L;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito per il ricorrente l'avv. C G, anche in sostituzione dell'avv. S B, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 dicembre 2022 il Tribunale di Isernia ha respinto la richiesta di riesame presentata da M P nei confronti del decreto del 28 novembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati di cui agli artt. 2, 4 e 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000, contestati allo stesso M P e a M D L, sia in via diretta, sia, in caso di incapienza del patrimonio della

GIEMME

Service S.r.l., a cui favore e nel cui interesse erano state realizzate le condotte, per equivalente. Nel disattendere l'impugnazione dell'indagato il Tribunale di Isernia, dopo aver riassunto lo svolgimento delle indagini„ ha premesso che con un primo decreto il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei medesimi reati nei confronti della suddetta

GIEMME

Service e, in via gradata, di P e D L, nonché, in caso di esito infruttuoso, per equivalente nei confronti dei medesimi P e D L;
il successivo diniego del dissequestro era stato annullato dal Tribunale di Isernia con ordinanza del 15 novembre 2022, a causa della mancanza di motivazione a proposito delle ragioni di urgenza giustificatrici della apposizione del vincolo cautelare strumentale alla confisca;
il pubblico ministero aveva quindi disposto in via di urgenza nuovo sequestro preventivo dei beni di P, chiedendone la convalida e l'emissione di un nuovo provvedimento di sequestro, e il Giudice dell'udienza preliminare, con la citata ordinanza del 28 novembre 2022, non aveva convalidato il sequestro d'urgenza, ma aveva nuovamente disposto il sequestro, in via diretta, dei beni della

GIEMME

Service, di P e D L, e, in caso di insufficienza, per equivalente nei confronti di questi ultimi. Tanto premesso il Tribunale ha dato atto della avvenuta esecuzione del sequestro anche sui beni di P;
ha ritenuto irrilevante l'emissione del provvedimento di sequestro da parte del Giudice dell'udienza preliminare anziché del Giudice per le indagini preliminari, al quale era stato richiesto dal pubblico ministero;
ha escluso l'esistenza di una preclusione derivante dal precedente giudizio di impugnazione cautelare, determinante il cosiddetto giudicato cautelare, in quanto tale precedente giudizio aveva riguardato aspetti meramente processuali;
ha dato atto della sussistenza delle ragioni di opportunità necessarie per disporre il vincolo cautelare finalizzato alla confisca, anche per equivalente nei confronti di P, nonché degli elementi indiziari dimostrativi della sua veste di amministratore di fatto della

GIEMME

Service, e della possibilità di disporre il sequestro strumentale alla confisca in via diretta nei confronti della società, e dei suddetti P e D L, e, in caso di incapienza, per equivalente nei confronti di questi ultimi.

2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato S B, che lo ha affidato a cinque motivi.

2.1. In primo luogo, ha ribadito l'eccezione di nullità del decreto di sequestro preventivo a causa della sua adozione da parte del giudice dell'udienza preliminare anziché da parte del giudice per le indagini preliminari, al quale il pubblico ministero aveva chiesto la convalida del decreto di sequestro disposto in via d'urgenza e l'emissione di un nuovo decreto dl sequestro preventivo, in quanto il giudice per le indagini preliminari, privo di competenza funzionale a causa della conclusione delle indagini, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al pubblico ministero che avrebbe dovuto rivolgere la propria richiesta al giudice dell'udienza preliminare, cosicché il provvedimento di sequestro risultava adottato in assenza della richiesta del pubblico ministero e doveva pertanto essere considerato affetto da nullità assoluta e insanabile.

2.2. In secondo luogo, ha denunciato l'errata applicazione di disposizioni di legge processuale e un vizio della motivazione, con riferimento alla esistenza di una preclusione, determinante il cosiddetto giudicato cautelare, conseguente all'annullamento del precedente decreto di sequestro preventivo, disposto dal medesimo Tribunale con ordinanza del 15 novembre 2022, erroneamente esclusa sul rilievo che tale annullamento sarebbe stato determinato da ragioni esclusivamente processuali, giacché non essendo stati allegati elementi nuovi detto annullamento impediva l'adozione di un nuovo provvedimento di sequestro, di contenuto identico di quello annullato e fondato sulle medesime ragioni, in quanto anche nella prima ordinanza del Tribunale vi era stato un apprezzamento del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria.

2.3. Con il terzo motivo ha denunciato l'assoluta mancanza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora (ossia delle ragioni di opportunità idonee a giustificare l'apposizione del vincolo cautelare), evidenziando che il Tribunale, espressamente chiamato a pronunciarsi su tale aspetto con la richiesta di riesame, si era adagiato acriticamente sulla motivazione del provvedimento di sequestro, omettendo di indicare ragioni di pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, sottolineando solamente la contestazione al ricorrente del reato di autoriciclaggio, di per sé sola insufficiente a consentire di ritenere ravvisabile detto pericolo, non essendo stato considerato che la

GIEMME

Service S.r.l., ossia la beneficiaria delle condotte illecite e diretta destinataria del provvedimento di sequestro, è soggetto pienamente attivo e titolare di rilevanti crediti nei confronti di enti pubblici (relativi alla attività di gestione di migranti);
non essendo stati adeguatamente valutati la consistenza del patrimonio del ricorrente medesimo, né il tempo trascorso dalla realizzazione delle condotte contestate, tutte risalenti agli anni 2016, 2017 e 2018. 2.4. Con un quarto motivo ha denunciato la violazione degli artt. 240 e 648 ter cod. pen. e 321 cod. proc. pen., a causa della mancata verifica della possibilità 3 mal;
di disporre il sequestro in via diretta del profitto dei reati tributari nei confronti dell'ente beneficiario degli stessi, costituente presupposto della possibilità di disporre il sequestro per equivalente del medesimo profitto nei confronti degli organi di tale ente. Non sarebbe, in particolare, stata eseguita la necessaria valutazione del patrimonio della

GIEMME

Service, tuttora proprietaria di beni mobili e immobili, attiva e solvibile, con disponibilità di beni idonei a soddisfare le pretese erariali, cosicché il sequestro preventivo avrebbe dovuto essere disposto in via diretta nei confronti di tale società e solo in caso di incapienza anche nei confronti dei suoi amministratori. Ha elencato i beni immobili di cui la

GIEMME

Service è proprietaria, ribadendo, alla luce della consistenza patrimoniale di tale società, la violazione di legge processuale insista nell'adozione del provvedimento di sequestro per equivalente in mancanza del preliminare sequestro in via diretta nei confronti della società, il cui patrimonio risultava capiente. Ha contestato anche di essere stato amministratore di fatto di detta società, con la conseguente insussistenza anche di un altro presupposto per poter disporre il sequestro per equivalente nei propri confronti, non avendo svolto continuativamente significativa attività gestoria e non essendo sufficiente per la configurabilità di detta veste lo svolgimento ed episodico di atti di amministrazione. L'aver intrattenuto rapporti commerciali con alcuni fornitori della società e l'aver ricevuto somme apparentemente spettanti alla società non consentiva di ritenerlo amministratore di fatto della

GIEMME :

Service, di cui era dipendente con mansioni di direttore di struttura e in tale veste aveva compiuto gli atti erroneamente qualificati come atti di amministrazione, mentre le somme corrispostegli derivavano dal contratto preliminare di compravendita di due immobili del valore complessivo di 800.000,00 euro.

2.5. Infine, con un quinto motivo ha denunciato la violazione delle medesime disposizioni di legge penale e processuale di cui al quarto motivo e anche degli artt. 92 e 104 disp. att. cod. proc. pen., a causa del mancato rispetto del principio di proporzionalità tra credito garantito e patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo stata compiuta la necessaria e prescritta valutazione di proporzionalità tra il valore dei beni sequestrati e l'ammontare del presunto profitto, evidenziando analiticamente il valore dei beni di sua proprietà sottoposti a sequestro.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi