Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/03/1988, n. 2167
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Nei confronti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'attività ospedaliera, quale l'ordine ospedaliero S. Giovanni di Dio (detto Fatebenefratelli), deve escludersi, nella disciplina della legge 12 febbraio 1968 n. 132 non modificata in materia dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, la qualifica di enti ospedalieri, cioè di enti pubblici non economici, in Mancanza di un'espressa qualificazione in tal senso resa con decreto del Presidente della Repubblica, mentre resta a questo fine irrilevante la circostanza che l'ente ecclesiastico abbia ottenuto la classificazione del proprio ospedale fra quelli soggetti alla programmazione ospedaliera (art. 1 sesto comma in relazione agli artt. 20 e segg. della legge n. 132 del 1968), ovvero l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale a quello in servizio presso gli enti ospedalieri (art. 129 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130). Ne consegue che le controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti dei suddetti enti ecclesiastici esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e spettano alla cognizione del giudice ordinario. ( Conf 5839/83, mass n 430682).*