Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1989, n. 629

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L'insorgenza del diritto del lavoratore all'indennità di malattia, la cui fonte è tuttora da ravvisare nella legge 11 gennaio 1943 n. 138, è condizionato - restando esclusa, nel regime successivo alle leggi n. 33 del 1980 (di conversione del decreto legge n. 663 del 1979) e n. 155 del 1981, la necessità di un completamento (ex art. 1886 cod. civ.) nella disciplina degli artt. 1913 e 1915 cod. civ. - all'assolvimento dell'Onere che ha l'assicurato di inviare allo i.N.P.S. il certificato medico di diagnosi della malattia entro il termine di due giorni dal suo rilascio, al fine di consentire all'istituto la possibilità del tempestivo controllo dello stato morboso denunciato e della relativa attività di certazione. Consegue che il ritardato invio della certificazione sanitaria, procrastinando l'inizio della possibilità del tempestivo Esercizio del potere di controllo e dell'attività di certazione dell'ente previdenziale, non fa sorgere il diritto all'indennità medesima limitatamente ai giorni di ritardo, come indirettamente può desumersi anche dall'analoga conseguenza che l'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) ricollega alla circostanza che il controllo dello istituto sull'effettivo stato di malattia dell'assicurato sia stato reso impossibile dall'assenza di quest'ultimo alla visita di controllo nelle fasce orarie di reperibilità; ne' tale conseguenza contrasta con l'art. 38 cost., atteso che la predisposizione dei mezzi di carattere previdenziale adeguati alle esigenze di vita del lavoratore non preclude al legislatore ordinario di stabilire le modalità necessarie per il loro conseguimento da parte degli assicurati, mentre la questione della legittimità costituzionale dell'esposta normativa, nella parte in cui non consente al lavoratore di dedurre e provare il giustificato motivo del ritardato (o dell'omesso) invio del certificato medico, è priva di Rilevanza ove il lavoratore non abbia in concreto prospettato alcuna giustificazione del ritardo. ( V 808/88, mass n 457207; ( V 8942/87, mass n 456260; ( V 4854/87, mass n 453482).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1989, n. 629
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 629
Data del deposito : 2 febbraio 1989

Testo completo

L'insorgenza del diritto del lavoratore all'indennità di malattia, la cui fonte è tuttora da ravvisare nella legge 11 gennaio 1943 n. 138, è condizionato - restando esclusa, nel regime successivo alle leggi n. 33 del 1980 (di conversione del decreto legge n. 663 del 1979) e n. 155 del 1981, la necessità di un completamento (ex art. 1886 cod. civ.) nella disciplina degli artt. 1913 e 1915 cod. civ. - all'assolvimento dell'Onere che ha l'assicurato di inviare allo i.N.P.S. il certificato medico di diagnosi della malattia entro il termine di due giorni dal suo rilascio, al fine di consentire all'istituto la possibilità del
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