Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2024, n. 41185

CASS
Sentenza
31 ottobre 2024
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31 ottobre 2024

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La misura alternativa della detenzione domiciliare può coesistere con la messa alla prova successivamente disposta, ex art. 168-bis cod. pen., nell'ambito di altro procedimento, quando risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2024, n. 41185
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41185
Data del deposito : 31 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41185/2024 Roma, lì, 08/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Giuseppe De Marzo - Presidente - Sent. n. sez. Francesco Centofanti - Relatore - CC – 31/10/2024 Giorgio Poscia R.G.N. 28298/2024 Angelo Valerio Lanna Eva Toscani ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GI AL, nato a [...] il [...] avverso il provvedimento del 24/07/2024 del Magistrato di sorveglianza di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento 20 dicembre 2023 il Magistrato di sorveglianza di Catania autorizzava il detenuto domiciliare AL GI ad assentarsi dal domicilio, due giorni a settimana, in orario rispettivamente antimeridiano e pomeridiano, onde consentire al medesimo, in relazione ad un processo penale pendente a suo carico, lo svolgimento del programma di messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen., alla quale GI veniva conseguentemente sottoposto dal giudice di cognizione in data 29 gennaio 2024. 2. In costanza di esperimento sopraggiungeva il provvedimento in epigrafe, adottato d'ufficio, con il quale il Magistrato di sorveglianza dava atto della diversità ontologica esistente tra la detenzione domiciliare e la sospensione del procedimento con messa alla prova, riteneva l'impossibilità di applicazione congiunta dei due regimi (dovendo il secondo essere postergato alla conclusione del primo) e revocava le autorizzazioni già concesse.

3. AL GI ricorre per cassazione avverso tale secondo provvedimento, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, e processuale penale, sostenendo non esservi alcuna rigida preclusione alla concessione della messa alla prova in pendenza di una misura alternativa alla detenzione e rimarcando l'assenza di circostanze sopravvenute, ostative al mantenimento delle autorizzazioni già concesse. CONSIDERATO IN

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