Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2022, n. 21121
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In tema di ICI, la l.r. Puglia n. 54 del 1984 non è in contrasto con la normativa nazionale atteso che gli artt. 16 e 20 della citata legge disciplinano esclusivamente la materia dell'edilizia residenziale, stabilendo che la situazione reddituale degli assegnatari debba essere aggiornata con cadenza biennale e che la decadenza dell'assegnazione operi in caso di superamento del reddito previsto dal primo comma del citato art. 20, sicché le due normative operano su piani diversi, quella regionale su quello delle obbligazioni civilistiche poste a carico dello IACP, quella nazionale su quello tributario.
In tema di esenzione dell'ICI, prevista dall'art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 126 del 2008, per gli immobili degli istituti autonomi per le case popolari (IACP), la l.r. Puglia n. 54 del 1984 presuppone, ai fini della decadenza dall'agevolazione, il solo superamento dei limiti reddituali di cui all'art. 20 della stessa legge regionale, senza che al riguardo rilevi alcun onere di comunicazione di eventuali aggiornamenti dei predetti redditi, in quanto non previsto dalla legge.
Sul provvedimento
Testo completo
1. A.R.C.A Puglia centrale impugnava l'avviso di accertamento n. (---) notificato il (---) dal Comune di Poggiorsini relativamente all'Ici per l'annualità 2008 concernente unità immobiliari abitative e relative pertinenze di proprietà dell'istituto autonomo case popolari, sul rilievo dell'erronea applicazione della L. n. 126 del 2008, art. 1.
La C.T.P. di Bari respingeva il ricorso con sentenza appellata dalla contribuente. La Commissione tribunale regionale della Puglia accoglieva l'appello ritenendo l'irrilevanza ai fini dell'esenzione dall'imposta degli adempimenti comunicativi imposti dalla L.R. Puglia n. 54 del 1984 all'I.A.C.P., concernenti la permanenza della consistenza reddituale degli assegnatari e il mancato possesso di altri immobili. Precisando che, pur in mancanza del rispetto di detti obblighi comunicativi, le unità abitative rimanevano, ai fini dell'esenzione ICI, alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case Popolari, come richiesto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4.
L'amministrazione comunale ricorre per la cassazione della prefata sentenza svolgendo un unico motivo, illustrato nelle successive memorie difensive. L'A.R.C.A Puglia Centrale replica con controricorso e memorie difensive.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
2. Il Comune di Poggiorsini lamenta la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, in correlazione con il medesimo D.Lgs., art. 1, e con la L.R. Puglia n. 54 del 1984, artt. 16 e 20, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo che alla luce della citata L.R., art. 16, , l'istituto autonomo case popolari è obbligato, a pena di decadenza dall'assegnazione ex art. 20, ad aggiornare il Comune biennalmente della situazione reddituale dei soggetti occupanti, per consentire di verificare la sussistenza in capo ai soggetti assegnatari del possesso dei requisiti di legge, quale quello relativo al reddito complessivo percepito dal nucleo familiare e quello concernente il possesso di ulteriori immobili.
Procedendo nell'argomentare che - in assenza dell'osservanza di detti obblighi - verrebbe meno il presupposto dell'agevolazione prevista dalla L. n. 50 del 1992, in ordine alla persistenza della regolarità dell'assegnazione da effettuarsi attraverso il riscontro biennale che l'I.A.C.P. avrebbe dovuto operare.
3.La censura è destituita di fondamento.
Vale, in primo luogo osservare che come ribadito anche recentemente dalla Corte Cost., con sentenza n. 17/2018, "non vi è dubbio che le norme di agevolazione tributaria siano anch'esse, come le norme impositive, sottoposte alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., perchè realizzano un'integrazione degli elementi essenziali del tributo (sentenza n. 123 del 2010). Ne consegue che i profili fondamentali della disciplina agevolativa devono essere regolati direttamente dalla fonte legislativa". Quest'ultima "non deve limitarsi a fissare i tetti massimi dell'importo delle agevolazioni accordate, ma deve determinare in modo sufficiente anche le fattispecie di agevolazione, individuandone gli elementi fondamentali, quali i presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire del beneficio" (sentenza n. 60 del 2011).
Ciò precisato, si evidenzia come la L.R. Puglia n. 54 del 1984, non vada affatto ad incidere in materia riservata alla legislazione statale, ma in materia ad essa riservata in via esclusiva.
A tal proposito, occorre ricordare che, con il D.P.R. n. 616 del 1977, art. 93, comma 2, sono state conferite alle regioni le funzioni statali relative agli IACP. Gli IACP erano disciplinati dal R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, il quale aveva ad essi affidato il compito di svolgere la loro attività a beneficio