Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2022, n. 21121
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23216/2016 R.G. proposto da
COMUNE DI
Poggiorsini, rappresentato e difeso dall'Avv. L A, elettivamente dom.to in Roma alla via Barnaba Tortolini n. 30 (studio Fais - Placidi) giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ARCA
Puglia centrale, rappresentata e difesa dall'avv. C P elettivamente dom.to in Roma alla via Cosseria 2 (studio Placidi);
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 589/2016 depositata il 4.03.2016, della Commissione tributaria regionale della Puglia;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere M B Lette le conclusioni del Procuratore Generale nel senso del rigetto del ricorso
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1.A.R.C.A Puglia centrale impugnava l'avviso di accertamento n. 234 notificato il 30.12.2013 dal Comune di Poggiorsini relativamente all'Ici per l'annualità 2008 concernente unità immobiliari abitative e relative pertinenze di proprietà dell'istituto autonomo case popolari, sul rilievo dell'erronea applicazione dell'art. 1 della I. 126/2008. La C.T.P. di Bari respingeva il ricorso con sentenza appellata dalla contribuente. La Commissione tribunale regionale della Puglia accoglieva l'appello ritenendo l'irrilevanza ai fini dell'esenzione dall'imposta degli adempimenti comunicativi imposti dalla L.R. puglia n. 54/84 all'I.A.C.P., concernenti la permanenza della consistenza reddituale degli assegnatari e il mancato possesso di altri immobili. Precisando che, pur in mancanza del rispetto di detti obblighi comunicativi, le unità abitative rimanevano, ai fini dell'esenzione ICI, alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case Popolari, come richiesto dall'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504/92. L'amministrazione comunale ricorre per la cassazione della prefata sentenza svolgendo un unico motivo, illustrato nelle successive memorie difensive. L'A.R.C.A Puglia Centrale replica con controricorso e memorie difensive. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO
2.11 Comune di Poggiorsini lamenta la violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/92 in correlazione con l'art. 1 del medesimo decreto legislativo e con gli artt. 16 e 20 della L.R. Puglia n. 54/84, in relazione all'art. 360, n.3), c.p.c., sostenendo che alla luce dell'art. 16 della citata legge regionale, l'istituto autonomo case popolari è obbligato, a pena di decadenza dall'assegnazione ex art. 20, ad aggiornare il Comune biennalmente della situazione reddituale dei soggetti occupanti, per consentire di verificare la sussistenza in capo ai soggetti assegnatari del possesso dei requisiti di legge, quale quello relativo al reddito complessivo percepito dal nucleo familiare e quello concernente il possesso di ulteriori immobili. Procedendo nell'argomentare che - in assenza dell'osservanza di detti obblighi - verrebbe meno il presupposto dell'agevolazione prevista dalla L. n. 50/92 in ordine alla persistenza della regolarità dell'assegnazione da effettuarsi attraverso il riscontro biennale che l'I.A.C.P. avrebbe dovuto operare.
3.La censura è destituita di fondamento. Vale, in primo luogo osservare che come ribadito anche recentemente dalla Corte cost., con sentenza n. 17/2018, «non vi è dubbio che le norme di agevolazione tributaria siano anch'esse, come le norme impositive, sottoposte alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., perché realizzano un'integrazione degli elementi essenziali del tributo (sentenza n. 123 del 2010). Ne consegue che i profili fondamentali della disciplina agevolativa devono essere regolati direttamente dalla fonte legislativa». Quest'ultima «non deve limitarsi a fissare i tetti massimi dell'importo delle agevolazioni accordate, ma deve determinare in modo sufficiente anche le fattispecie di agevolazione, individuandone gli elementi fondamentali, quali i presupposti soggettivi e
COMUNE DI
Poggiorsini, rappresentato e difeso dall'Avv. L A, elettivamente dom.to in Roma alla via Barnaba Tortolini n. 30 (studio Fais - Placidi) giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ARCA
Puglia centrale, rappresentata e difesa dall'avv. C P elettivamente dom.to in Roma alla via Cosseria 2 (studio Placidi);
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 589/2016 depositata il 4.03.2016, della Commissione tributaria regionale della Puglia;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere M B Lette le conclusioni del Procuratore Generale nel senso del rigetto del ricorso
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1.A.R.C.A Puglia centrale impugnava l'avviso di accertamento n. 234 notificato il 30.12.2013 dal Comune di Poggiorsini relativamente all'Ici per l'annualità 2008 concernente unità immobiliari abitative e relative pertinenze di proprietà dell'istituto autonomo case popolari, sul rilievo dell'erronea applicazione dell'art. 1 della I. 126/2008. La C.T.P. di Bari respingeva il ricorso con sentenza appellata dalla contribuente. La Commissione tribunale regionale della Puglia accoglieva l'appello ritenendo l'irrilevanza ai fini dell'esenzione dall'imposta degli adempimenti comunicativi imposti dalla L.R. puglia n. 54/84 all'I.A.C.P., concernenti la permanenza della consistenza reddituale degli assegnatari e il mancato possesso di altri immobili. Precisando che, pur in mancanza del rispetto di detti obblighi comunicativi, le unità abitative rimanevano, ai fini dell'esenzione ICI, alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case Popolari, come richiesto dall'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504/92. L'amministrazione comunale ricorre per la cassazione della prefata sentenza svolgendo un unico motivo, illustrato nelle successive memorie difensive. L'A.R.C.A Puglia Centrale replica con controricorso e memorie difensive. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO
2.11 Comune di Poggiorsini lamenta la violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/92 in correlazione con l'art. 1 del medesimo decreto legislativo e con gli artt. 16 e 20 della L.R. Puglia n. 54/84, in relazione all'art. 360, n.3), c.p.c., sostenendo che alla luce dell'art. 16 della citata legge regionale, l'istituto autonomo case popolari è obbligato, a pena di decadenza dall'assegnazione ex art. 20, ad aggiornare il Comune biennalmente della situazione reddituale dei soggetti occupanti, per consentire di verificare la sussistenza in capo ai soggetti assegnatari del possesso dei requisiti di legge, quale quello relativo al reddito complessivo percepito dal nucleo familiare e quello concernente il possesso di ulteriori immobili. Procedendo nell'argomentare che - in assenza dell'osservanza di detti obblighi - verrebbe meno il presupposto dell'agevolazione prevista dalla L. n. 50/92 in ordine alla persistenza della regolarità dell'assegnazione da effettuarsi attraverso il riscontro biennale che l'I.A.C.P. avrebbe dovuto operare.
3.La censura è destituita di fondamento. Vale, in primo luogo osservare che come ribadito anche recentemente dalla Corte cost., con sentenza n. 17/2018, «non vi è dubbio che le norme di agevolazione tributaria siano anch'esse, come le norme impositive, sottoposte alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., perché realizzano un'integrazione degli elementi essenziali del tributo (sentenza n. 123 del 2010). Ne consegue che i profili fondamentali della disciplina agevolativa devono essere regolati direttamente dalla fonte legislativa». Quest'ultima «non deve limitarsi a fissare i tetti massimi dell'importo delle agevolazioni accordate, ma deve determinare in modo sufficiente anche le fattispecie di agevolazione, individuandone gli elementi fondamentali, quali i presupposti soggettivi e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi