Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/10/2021, n. 36296

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/10/2021, n. 36296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36296
Data del deposito : 6 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ALESSANDRO nato a POMPEI il 30/05/1984 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A A;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 12/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NOLA, in data 05/11/2018, nei confronti di ESPOSITO ALESSANDRO in relazione al reato di cui all' art. 256 , d.lgs. n. 152 del 2006 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla erronea applicazione dell'art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006;
- violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.;
- manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. La tesi difensiva che si sia trattato di un trasporto occasionale, penalmente irrilevante, in relazione al quale, peraltro, il ricorrente non aveva alcun potere gestionale (afferma che era seduto accanto al conducente) comporta la soluzione di questioni di fatto che non risultano devolute alla Corte di appello nei medesimi termini qui proposti. Peraltro la tesi della occasionalità del trasporto contrasta con quella devoluta in appello della (sola) "liberalizzazione" dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, a riprova della non esatta sovrapponibilità delle questioni dedotte a sostegno del malgoverno della norma sostanziale. Si aggiunga, sotto diverso profilo, che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, riv. 207944). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento anche in relazione alla non episodicità del trasporto contestato. La notevole quantità dei rifiuti trasportati (kg. 1869 di scarti tessili;
valido indice di non occasionalità della condotta correttamente valorizzato in appello) osta alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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