Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/1983, n. 5879

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La domanda diretta alla modificazione dell'assegno di mantenimento, attribuito ad un coniuge separato nell'interesse suo e dei figli minori affidatigli in Sede di separazione personale, è devoluta alla cognizione del tribunale in composizione ordinaria, e non del tribunale per i minorenni, trattandosi di materia non rientrante tra quelle specificamente attribuite alla Competenza di tale ultimo giudice dal primo comma dell'art. 38 disp. Att. Cod. civ. (nel testo sostituito dall'art. 221 della legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia) e che, quindi, in base al secondo comma della citata disposizione, deve ritenersi affidata alla Competenza del tribunale in composizione ordinaria. ( V 1551/83, mass n 426380; ( V 1038/83, mass n 425810; ( Conf 4274/83, mass n 429202; ( Conf 989/82, mass n 418853).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/1983, n. 5879
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5879
Data del deposito : 10 ottobre 1983

Testo completo

La domanda diretta alla modificazione dell'assegno di mantenimento, attribuito ad un coniuge separato nell'interesse suo e dei figli minori affidatigli in Sede di separazione personale, è devoluta alla cognizione del tribunale in composizione
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