Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2015, n. 7624
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Nel caso di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, disposta, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., dal giudice davanti al quale è stata proposta domanda di revocazione, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità, di indicare e provare, mediante produzione di idonea documentazione a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., l'istanza di sospensione del termine, il provvedimento del giudice della revocazione che concede la sospensione e la comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, nonché le relative date dei suddetti atti, al fine di consentire alla Corte di legittimità di verificare la tempestività dell'impugnazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M L - Presidente -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. B D - Consigliere -
Dott. P A P - Consigliere -
Dott. A F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19382-2008 proposto da:
NICOLETTI MICHELE C.F. NCLMHL74A300H501I, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell'avvocato L A che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ANAS S.P.A.;
- intimato -
e da:
ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA T. MONTICELLI 12-00197 ROMA, presso lo studio dell'avvocato P A, che la rappresenta e difende giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NICOLETTI MICHELE C.F. NCLMHL74A300H501I;
- intimato -
avverso la sentenza n. 6320/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2015 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO;
È comparso l'Avvocato CORDOLO MICHELE per delega LEONE GENNARO;
udito l'Avvocato P A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto ricorso principale, rigetto incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Nicoletti Francesco, premesso di essere stato dipendente dell'ANAS dal 1966 al 1997, chiedeva al Tribunale di Roma la condanna della datrice di lavoro al pagamento in suo favore di 200 milioni a titolo di compenso R.D. n. 1127 del 1939, ex art. 23 per il nuovo logo ANAS da lui progettato ed adottato dall'azienda. Il giudice monocratico respingeva integralmente la domanda. Con sentenza del 3 maggio 2005, la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia del primo giudice, ha condannato l'ANAS al pagamento di Euro 1000,00, oltre accessori e spese, a titolo di "equo compenso" ai sensi del R.D. n. 1127 del 1939, art. 23, comma 2. Avverso tale sentenza il Nicoletti proponeva ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, alla stessa Corte di Appello che respingeva l'impugnazione.
2.- Con ricorso del 14 luglio 2008, Nicoletti Michele, quale erede di Nicoletti Francesco, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3 maggio 2005, affidato a quattro motivi. L'ANAS ha resistito con controricorso, a sua volta formulando ricorso incidentale con due motivi.
In data 9 gennaio 2015, per conto di Nicoletti Michele, l'Avv. Leone Gennaro ha depositato "comparsa di costituzione di nuovo difensore" in sostituzione del precedente.
Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata. MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Preliminarmente occorre dichiarare la nullità della procura conferita all'Avv. Leone Gennaro dal Nicoletti in quanto apposta a margine della "comparsa di costituzione di nuovo difensore" depositata in data 9 gennaio 2015.
Secondo l'insegnamento di questa Corte nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Ad una conclusione diversa non si perviene neanche nel caso in cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso, deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione il deposito di atti redatti dal nuovo difensore su cui possa essere apposta la procura speciale (v. Cass. SS.UU. 13537 del 2006;conformi: Cass. n. 23816 del 2010;Cass. n. 9462 del 2013). Nella specie non è neanche applicabile l'inciso introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, lett. a), dell'art. 83 c.p.c., comma 3, secondo il quale "la procura speciale può essere anche
apposta in calce o a margine ... della memoria di nomina di nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato".
Infatti la disposizione, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della medesima L. n. 69 del 2009, opera per i giudizi instaurati in primo
grado prima della sua entrata in vigore (Cass. n. 7241 del 2010;Cass. n. 17604 del 2010) 4.- Il ricorso principale è inammissibile.
La sentenza impugnata risale al 3 maggio 2005, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato nel luglio del 2008.
Nella parte espositiva del ricorso il Nicoletti ha dedotto di aver proposto istanza di revocazione, con contestuale richiesta di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, concessa dalla Corte di Appello di Roma. Ha poi allegato che l'impugnazione veniva rigettata.
Ai sensi dell'art. 398 c.p.c., u.c., come sostituito dalla L. n. 353 del 1990, art. 68, "la proposizione della revocazione non sospende il
termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta".
È stato più volte ribadito che il ricorrente deve fornire la prova dell'esatta durata del periodo di sospensione conseguente al giudizio di revocazione (Cass. n. 21927 del 2009);tale onere può essere assolto solo attraverso la rituale produzione di idonei documenti a norma dell'art. 372 c.p.c. (Cass. n. 1186 del 1996;Cass. n. 951 del 1998). Dunque il ricorrente per cassazione oltre la scadenza del termine ordinario deve, in tali casi, indicare e provare:
l'istanza di sospensione del termine ex art. 398 c.p.c., u.c., e la sua data;
il provvedimento del giudice della revocazione che concede la sospensione e la sua data;
la comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione e la sua data.
In mancanza, essendo alla Corte preclusa la possibilità di verificare, sin dal contenuto del ricorso, la tempestività dell'impugnazione, la stessa è inammissibile (Cass. n. 21927 del 2009;conforme a Cass. n. 3289 del 1981). 5.- L'inammissibilità del ricorso principale travolge anche il ricorso incidentale proposto a sua volta oltre il termine di impugnazione della sentenza del 3 maggio 2005. Invero l'inammissibilità del ricorso principale rende privo di efficacia il ricorso incidentale proposto tardivamente, cioè oltre il termine (breve o annuale) d'impugnazione della sentenza, avendo esso assunto, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale, natura e funzione di ricorso principale ed essendo quindi divenuto privo di rilievo il termine proprio (ai sensi degli artt. 370 e 371 c.p.c.) del ricorso incidentale (tra le altre: Cass. n.
8106 del 2006;Cass. n. 3419 del 2004;Cass. n. 881 del 1996). 6.- Le spese gravano sul ricorrente principale soccombente, liquidate come da dispositivo.