Cass. civ., sez. I, sentenza 03/06/2004, n. 10570

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Massime3

L'art. 17 della legge n. 184 del 1983 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 149 del 2001), nel prevedere che il ricorso può essere proposto "avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità", utilizza una formula che deve ritenersi comprensiva sia della dichiarazione dello stato di adottabilità, sia del decreto di non luogo a provvedere per insussistenza dei presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità. All'esito del relativo giudizio a cognizione ordinaria il tribunale per i minorenni può, sulla base delle risultanze processuali, o rigettare il ricorso, confermando il provvedimento avverso il quale il ricorso era stato diretto, o accoglierlo sostituendo la sua valutazione a quella che era stata precedentemente effettuata; di tal che, ove il ricorso sia diretto contro un provvedimento di non luogo a provvedere sull'adottabilità, l'accoglimento del ricorso per la ritenuta sussistenza dello stato di adottabilità comporta come conseguenza la dichiarazione di tale stato, la pienezza della cognizione del tribunale escludendo la necessità di una regressione del procedimento alla fase anteriore.

Nel giudizio di opposizione avverso il decreto del tribunale per i minorenni che abbia dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, di cui all'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo originario (l'operatività delle modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 essendo rimasta sospesa, limitatamente alle disposizioni di carattere processuale, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e comunque non oltre il 30 giugno 2004 per effetto, da ultimo, dell'art. 15 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 200), i genitori legittimi o naturali che non abbiano proposto reclamo avverso quel provvedimento non assumono la qualità di litisconsorti necessari. (La S.C. ha enunciato il principio di cui in massima in un caso nel quale il giudizio di primo grado era iniziato con l'opposizione del pubblico ministero e del tutore contro il decreto di non luogo a provvedere sull'adottabilità; in detto giudizio il padre naturale era solo comparso, ma non si era costituito con il patrocinio di un difensore, formulando conclusioni contrarie all'adottabilità del minore).

Avverso le sentenze sullo stato di adottabilità pronunciate dalla sezione per i minorenni della corte d'appello, l'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184 si limita a stabilire che il ricorso per cassazione deve essere proposto entro trenta giorni, senza disporre una generale riduzione alla metà di tutti i termini; pertanto, per il deposito del ricorso e per la proposizione del controricorso si applicano i termini ordinari, rispettivamente, di venti giorni, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., e di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ..

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/06/2004, n. 10570
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10570
Data del deposito : 3 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Presidente -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. B M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SZA
sul ricorso proposto da:
ROSATI CARLO, CECCACCI FERNANDA, ROSATI VRIA, tutti in proprio e nella loro rispettiva qualità di nonni materni (quanto ai primi due) e di madre del minore B D, elettivamente domiciliati in

ROMA PIAZZA DELLE IRIS

18, presso l'avvocato F D G, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
B CTOFORO, COTTINI SUSANNA, affidatari del minore D B, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA NOMENTANA

257, presso l'avvocato G D, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato P U, giusta delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


contro
M G, nella qualità di Curatore speciale del minore D B, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA APPIANO

8, presso l'avvocato M GNA RUO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;



- controricorrente -


contro
S CUNE DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO ROMA;



- intimati -


avverso la sentenza n. 3780/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/09/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2004 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;

udito per il ricorrente l'Avvocato DE GIOVANNI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente BIAGETTI l'Avvocato DOSI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito per il resistente MUSSINI l'Avvocato RUO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PALMIERI

Raffaele che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso, l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 30.12.1997, il Tribunale per i Minorenni di Roma disponeva l'apertura d'ufficio del procedimento per la verifica dello stato di abbandono del minore D Bianchi, nato il 25.12.1997 da Valeria R la quale, essendo di età inferiore ai sedici anni, aveva manifestato la propria impossibilità a prendersene cura. Il 2.1.1998, quest'ultima, accompagnata dai genitori Carlo R e Fernanda C, compariva davanti al giudice delegato chiedendo "... alcuni giorni per decidere in ordine al bambino ... con sospensione dei termini di legge".
A mezzo decreto in data 19.1.1998, veniva quindi dichiarato dallo stesso giudice lo stato di adottabilità del minore, del quale, in forza di successivo decreto dell'11.2.1998, era disposto il collocamento provvisorio presso un nucleo familiare dichiarato idoneo all'adozione e, attraverso ulteriore decreto dell'11.3.1998, l'affidamento preadottivo.
Con ricorso in data 2.4.1998, il R e la C, in proprio e nella veste di esercenti la potestà sulla minore Valeria, la quale, divenuta frattanto sedicenne, aveva proceduto al riconoscimento del figlio, chiedevano al predetto Tribunale per i Minorenni la revoca del decreto di adottabilità del bambino, asserendo l'insussistenza dello stato di abbandono di questo e richiamando l'istanza di sospensione avanzata il 2.1.1998.
La domanda veniva rigettata con decreto del 10/16.6.1998, sui rilievi, preliminarmente, dell'inammissibilità della revoca dello stato di adottabilità una volta disposto l'affidamento preadottivo e, nel merito, dell'inidoneità del nucleo familiare R-C ad accogliere il piccolo D.
Con atto del 30.6.1998, il R e la C, nelle vesti sopra indicate, interponevano reclamo avverso il provvedimento richiamato da ultimo, deducendo che questo aveva erroneamente ritenuto il difetto di un'istanza di sospensione del procedimento, laddove tale istanza era stata articolata il 2.1.1998 davanti al giudice delegato. Resisteva il tutore del minore, designato nell'Amministrazione Provinciale di Roma, il quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del gravame avversario essendo stato disposto l'affidamento preadottivo del minore una volta decorsi i termini per l'opposizione allo stato di adottabilità, rilevando altresì che la famiglia del minore stesso non risultava aver richiesto, al momento di domandare la sospensione, ne' la di lui frequentazione ne' l'affidamento o la tutela di questo.
La Corte di Appello di Roma in composizione specializzata, con decreto pronunciato in data 9/16.7.1999, dichiarava la nullità, del decreto di adottabilità del minore nonché di tutti gli atti successivi e disponeva rimettersi gli atti al primo giudice per quanto di sua competenza, assumendo:
a) che il decreto di adottabilità fosse stato emesso dal Tribunale per i Minorenni prima che la madre del bambino avesse compiuto i sedici anni e nonostante che questa ed i di lei genitori avessero esplicitamente chiesto la sospensione dei termini di legge, manifestando così l'intenzione, nel frattempo, di assistere il minore, come richiesto dall'art. 11 della legge n. 184 del 1983;

b) che non fosse stata rispettata esattamente la procedura stabilita dall'art. 12 della richiamata legge, in quanto non era stata fissata la comparizione dei suddetti parenti e non erano stati loro notificati ne' il decreto del 30.12.1997, ne' quello del 19.1.1998 dichiarativo dello stato di adottabilità;

c) che si fosse quindi verificata una situazione giuridica rapportabile alle fattispecie previste dall'art. 354 c.p.c.. Il ricorso per Cassazione avverso il suddetto decreto, proposto dall'Amministrazione Provinciale di Roma, nella qualità di tutore del minore, era dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza n. 5417 del 28 aprile 2000 per mancata impugnazione di una delle ragioni della decisione impugnata, riguardante la violazione del principio del contraddittorio.
Il Tribunale per i minorenni, a cui gli atti erano tornati - dopo aver anche sentito Fabrizio Giampieri, padre naturale del minore - con decreto del 19 settembre 2000, in applicazione dell'art. 16 della legge n. 184 del 1983, dichiarava non sussistere i presupposti per
l'adottabilità del minore stesso, incaricando il servizio sociale di formulare un progetto di rientro in famiglia con le cautele del caso. Contro il decreto proponevano opposizione nel novembre 2000 il P.M.M. ed il tutore provvisorio. Il Tribunale, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento, con sentenza parziale del 12 giugno 2001, annullava la dichiarazione di non luogo a provvedere sullo stato d'adattabilità del minore e disponeva una nuova c.t.u.. Successivamente, in accoglimento delle opposizioni, con sentenza del 12 novembre 2002, il Tribunale per i minorenni dichiarava lo stato di adottabilità del minore.
La Corte d'appello di Roma, sezione per i minorenni, con sentenza del 20 giugno - 4 settembre 2003, respingeva l'impugnazione di R Carlo, C Fernanda e R Valeria, osservando tra l'altro:
a) che non poteva condividersi l'eccezione di nullità della sentenza appellata e la richiesta di rimessione degli atti al primo giudice per la verifica dell'esistenza dello stato di abbandono, atteso il parallelismo procedurale tra le ipotesi di opposizione al decreto di adottabilità e l'opposizione al decreto di non luogo a provvedere (che rappresentava un decreto di "non adottabilità"), sicché quest'ultima opposizione attribuisce al giudice gli stessi poteri di indagine e valutazione dell'altra;

b) che nel giudizio di secondo grado era rimasto confermato che gli appellanti non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo ed aiuto psicologico idoneo a salvaguardare e garantire il suo corretto sviluppo psicofisico. Avverso la sentenza della Corte d'appello R Carlo, C Fernanda e R Valeria hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi.
B C e C S, affidatari del minore, e l'avv. G M, curatore speciale del minore, hanno resistito con separati controricorsi.
I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE

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