Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2011, n. 1896
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Allorché il giudice, accogliendo un ricorso possessorio, ordini allo spogliante di reintegrare lo spogliato nel possesso di una servitù di passaggio, coessenziale al provvedimento in questione è l'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, se la modifica di essi ha reso impossibile l'esercizio del possesso della servitù, non ostando a tale pronuncia il divieto posto dall'art. 705 cod. proc. civ., che concerne il convenuto, e a nulla rilevando che l'accertamento della sussistenza del diritto di servitù formi oggetto di un separato giudizio petitorio.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O M - Presidente -
Dott. B G A - rel. Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. C V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso 13192-2005 proposto da:
P G C.F. PNTGNN33P22E343H, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato A L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P A;
- ricorrente -
contro
F A;
- intimato -
sul ricorso 16938-2005 proposto da:
F A C.F. FGNLDA45L19C853E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato P N D, rappresentato e difeso dall'avvocato C B;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
P G;
- intimato -
avverso la sentenza n. 45/2005 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 10/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2010 dal Consigliere Dott. G A B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI NICOLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 2.5.94 Aldo F ricorreva al Pretore di Atri chiedendo di essere reintegrato nel possesso della servitù di passaggio di una strada che partendo dalla s.s. 16 perveniva sul proprio fondo sito in Silvi, attraversando quello di proprietà di Giovanni P, deduceva che quest'ultimo, nel novembre del 1993, aveva eliminato il tracciato di tale strada mediante aratura ed aveva apposto una sbarra di ferro che ne impediva il transito. Il P nel costituirsi contestava l'avverso ricorso, deducendo in fatto l'inesistenza della dedotta servitù ed asserendo che l'attuale sbarra metallica era stato apposta in sostituzione di un precedente filo di ferro preclusivo dell'accesso e ciò oltre un anno prima del ricorso possessorio, che dunque doveva ritenersi tardivamente proposto. L'adito pretore, a conclusione della fase sommaria della procedura, con ordinanza interdittale in data 8.05.95 ingiungeva al P di permettere il passaggio limitatamente al periodo compreso tra maggio e novembre di ogni anno;
concedeva il termine di 30 giorni per l'inizio della causa di merito.
Con citazione in riassunzione il F dava corso al giudizio di merito, chiedendo l'eliminazione della sbarra di ferro ed il ripristino del passaggio senza però limitazione temporali. Si costituiva il P, che nel riproporre le precedenti contestazioni, eccepiva la nullità della citazione nel giudizio di merito in quanto non eseguita preso il procuratore costituto. Quindi il Tribunale di Teramo - sez. distaccata di Atri - con sentenza n. 115/01, rigettata l'eccezione di nullità della notificazione e limitava l'indagine ai solo profilo possessorio, confermava l'ordinanza interdittale di reintegra.
Avverso la predetta pronuncia proponeva appello il F chiedendo che l'esercizio dei passaggio fosse permanente e non limitato al periodo di coltivazioni stagionali del fondo e che si disponesse di conseguenza, la totale eliminazione della sbarra. Si costituiva il P riproponendo le precedenti eccezioni, spiegando appello incidentale e riformulando l'eccezione di decadenza del termine annuale per l'esperimento dell'azione di spoglio. La Corte d'Appello dell'Aquila con la sentenza n. 45/05 depositata in data 10.02.2005, rigettava l'appello principale ed in parziale accoglimento di quello incidentale, disponeva che non dovevano essere imposte limitazioni temporali all'accordata tutela possessoria, compensando tra le parti le spese del grado. La Corte territoriale osservava che non poteva essere esaminata la domanda petitoria del ricorrente in possessoria, ostandovi il divieto di cui all'art. 703 c.c.. Riteneva che, ai fini della tempestività della proposizione dell'azione di reintegra, appariva generica la relativa eccezione del convenuto in quanto l'apposizione del filo di ferro all'ingresso del fondo non era idonea ad interdire il passaggio come invece la successiva sbarra e che la periodicità del transito non era