Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/1988, n. 4388
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La valutazione in ordine all'opportunità di disporre il giuramento suppletorio è rimessa al prudente e discrezionale criterio del giudice del merito il quale, con suo giudizio - insindacabile in Sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione - , stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736 n. 2 cod. civ., se cioè la domanda e le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova (semiplena probatio). ( Conf 7580/86, mass n 449607; ( Conf 3880/81, mass n 414526; ( Conf 4708/79, mass n 401262; ( Conf 1753/79, mass n 398115).*
A seguito dell'abrogazione di tutte le norme che prevedono la proroga di contratti agrari disposta dall'art. 40 della legge n. 203 del 1982 (e, quindi, anche della proroga non inferiore a dodici anni stabilita dall'art. 12 della legge n. 11 del 1971), all'affittuario che abbia eseguito miglioramenti in data anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 203 del 1982 competono soltanto le indennità di cui all'art. 17 - le cui Disposizioni trovano applicazione, ai sensi del settimo comma, anche con riguardo alle opere di cui al primo comma dell'art. 16 (miglioramenti fondiari, addizioni, trasformazioni) comunque eseguite prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina dei contratti agrari - atteso che il citato art. 16, disciplinando in modo organico l'intera materia, comprende i miglioramenti previsti dalla precedente legge n. 11 del 1971. ( V 6703/87, mass n 454920; ( V 1058/87, mass n 450617; ( V 5286/85, mass n 442550; ( V 5349/79, mass n 401938).*