Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2002, n. 4124
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L'art. 38, primo comma, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che assoggetta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le occupazioni effettuate - oltre che nelle strade, nei corsi, nelle piazze - sugli altri beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, e dunque anche sui beni demaniali costituiti dai pubblici mercati, trova applicazione - al pari dell'abrogato art. 192 R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 - tutte le volte in cui i mercati stessi siano tenuti su suoli normalmente inclusi nel complesso della viabilita' municipale, ed occasionalmente destinati dall'ente territoriale allo svolgimento di attivita' di vendita al pubblico, mentre la sua applicabilita' deve essere esclusa nel caso in cui i mercati stessi abbiano luogo in edifici stabilmente utilizzati dal comune per ospitarli, atteso che il tributo in questione trova il suo fondamento nel venir meno, per la collettivita' e per l'ente che la rappresenta, della disponibilita' di porzioni di suolo altrimenti inglobate nel sistema viario. Ne' la previsione del pagamento del tributo contenuta nell'atto di concessione vale, nel medesimo caso, a giustificare la corrispondente pretesa del comune, poiche' detta previsione non puo' certo autorizzare la riscossione di un tributo non dovuto, che, oltretutto, finisce con il risolversi in una contribuzione in contrasto con l'art. 9, quarto comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, che vieta, nei mercati all'ingrosso, l'imposizione di pagamenti privi di funzione corrispettiva di prestazioni effettivamente rese. ------------------------- Massima tratta dal CED della Cassazione.
Testo completo
La Corte,
osserva quanto segue
Con avviso di accertamento notificato il 4/7/1997, il Comune di Novara
contestava alla srl =================== il tardivo versamento della TOSAP
per l'anno 1996.
La Commissione Tributaria Provinciale di Novara rigettava il ricorso della
contribuente, che si rivolgeva al giudice superiore.
Anche quest'ultimo condivideva, pero', l'operato del Comune e la srl
======== ricorreva allora per cassazione, deducendo con un unico mezzo la
violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Esponeva, infatti, la ricorrente che il Comune aveva preteso di assoggettare
alla tassa l'utilizzazione di un posteggio nel mercato ortofrutticolo
all'ingrosso, che si svolgeva all'interno di appositi fabbricati municpali.
Una richiesta del genere risultava senz'altro illegittima perche' il
presupposto della TOSAP risiedeva nella sottrazione all'uso pubblico di
determinati spazi od aree che, nella specie, non era stata minimamente
provata dalla controparte ed andava, comunque, in ogni caso esclusa, avendo
la Suprema Corte gia' chiarito che l'obbligo di versare il tributo sarebbe
potuto scattare soltanto nel caso di mercati collocati su strade, perche'
per quelli situati all'interno di edifici doveva invece valere il disposto
dell'art. 9/4 della L. n. 125/1959, che vietava l'imposizione di pagamenti
privi di funzione corrispettiva.
L'intimato resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa
all'esito della pubblica udienza del 22/11/2001.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo del ricorso, la srl ====== ha riproposto una questione
gia' venuta all'esame dei giudici di legittimita' nel vigore dell'art. 192
del R.D. 14/9/1931, n. 1175, che per la parte che qui interessa, cosi'
testualmente disponeva: "sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed
aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e
nei pubblici mercati, nonche' nei tratti di aree private gravate da servitu'
di pubblico passaggio".
Chiamata ad interpretare la predetta norma, questa Suprema Corte ha
statuito che la tassa in questione, sostanzialmente definibile come
imposta, trovava la sua base giustificativa nell'avvenuta perdita, da parte
della generalita' dei consociati e dell'ente che li rappresentava, della
disponibilita' di porzioni altrimenti inglobate nel sistema viario: i
pubblici mercati per i quali si poteva pretendere il tributo erano,
percio', soltanto quelli ubicati su strade o superfici similari e non gli
altri che, come quello di cui si discuteva, si svolgevano all'intemo di
edifici appositamente realizzati od a tal fine utilizzati (C. Cass.
1998/00253).
La ricorrente ha, come si e' visto, invocato la predetta pronuncia, sostenendo
di trovarsi in una situazione di fatto analoga, sulla cui disciplina non aveva
minimamente influito l'emanazione del successivo Dlgs n. 507/1993.
Il Comune di Novara non ha, dal canto suo, contestato la collocazione del
posteggio della ============= all'interno di un fabbricato, ma si e'
limitato a ricordare che la nuova legge si era parecchio discostata dalla
precedente, stabilendo nell'art. 38 che avrebbero dovuto essere assoggettate
alla TOSAP tutte "le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche
senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle
province".
Considerato che nella fattispecie in esame doveva farsi applicazione proprio
di tale ultima disposizione e rilevato, altresi', che a norma dell'art.
824/2 Cc, anche i mercati facevano parte del demanio comunale, il
controricorrente ha concluso per il rigetto dell'impugnazione avversa con
vittoria di spese ed onorari.
Queste essendo le rispettive posizioni delle parti, va innanzitutto
riconosciuto che l'art. 38 del Dlgs n. 507/1993 si esprimeva in termini
assai piu' ampi di quelli del previgente art. 192, in quanto menzionava
tutti indistintamente i beni appartenenti al demanio od al patrimonio
indisponibile dei comuni e delle province.
Tale piu' vasta formula non permetteva, pero', di prescindere da quello che
anche dopo l'abolizione del RD n. 1175/193 1, restava pur sempre il
presupposto della tassa che, come chiarito dallo stesso titolo della legge,
mirava a colpire le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
Nonostante la riforma, cioe', continuavano a rimanere fuori dal tributo le
utilizzazioni di fabbricati per l'ovvia considerazione che in tali casi
l'occupazione non riguardava un'area od uno spazio, ma dei locali o parti di
essi, che anche nel linguaggio comune, costituivano delle entita' nettamente
distinte dalle prime.
Su tale interpretazione ha, del resto, concordato lo stesso Ministero delle
Finanze, che con la circolare Dir. Fin. Loc. n. 13/E/4/902 del 25/3/1994 ha
espressamente ammesso che rimanevano "per definizione escluse dall'area
impositiva le utilizzazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati
appartenenti ai comuni ed alle province".
Con la medesima circolare, il Ministero ha peraltro precisato che a tale
regola generale facevano eccezione quegli edifici che essendo stati
costruiti su aree di mercato sottratte all'uso pubblico, integravano
strutturalmente e funzionalmente il concetto di "area mercatale".
Simile distinguo non puo' essere tuttavia condiviso non soltanto perche' non
autorizzato da nessuna disposizione di legge, ma anche perche' al pari di
altre analoghe espressioni, anche quella di area mercatale esprime un
concetto che puo' indubbiamente servire per indicare la comune destinazione
socio-economica di determinati beni, ma non per unificarli ai fini
giuridici, attraendo anche i fabbricati nella medesima disciplina dei suoli.
In ragione di quanto sopra, deve pertanto affermarsi che nel caso di specie,
pacificamente caratterizzato dall'ubicazione del posteggio all'interno di un
edificio, la S.r.l. ======= non era assolutamente tenuta al pagamento della
TOSAP.
Il Comune di Novara ha tuttavia obiettato che il relativo obbligo era stato
espressamente previsto nell'atto di concessione e che la tesi opposta a
quella qui condivisa era stata avallata dallo stesso Legislatore con gli
artt. 3/65 della legge 28/12/1995, n. 549 e 17/63 della legge 15/5/1997, n.
127.
Premesso che questi ultimi articoli non paiono affatto decisivi in quanto
semplicemente diretti ad attribuire ai comuni ed alle province la facolta'
di ridurre od addirittura escludere la tassa per gli spazi e le aree gia'
gravate da canoni non ricognitori, rimane unicamente da aggiungere che oltre
ad essere stata evidentemente stipulata sull'erroneo presupposto
dell'effettiva debenza della tassa, la pattuizione inserita nell'atto di
concessione non poteva certo valere ad autorizzare il Comune alla
riscossione di un tributo non dovuto che, nella specie, finiva oltretutto
per risolversi in una contribuzione in contrasto con l'art. 9/4 della legge
n. 125/1959, secondo il quale nei mercati all'ingrosso non puo' essere
imposto od esatto alcun pagamento diverso da quelli dovuti a titolo di
corrispettivo di prestazioni realmente rese. In accoglimento del ricorso, la
sentenza impugnata va pertanto cassata senza necessita' di alcun rinvio
degli atti perche' non occorrendo nessun ulteriore accertamento di fatto, la
causa puo' essere decisa nel merito con l'annullamento dell'avviso di
accertamento impugnato dalla srl =========== davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Novara.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite fra
le parti.