Cass. pen., sez. I, sentenza 05/09/2024, n. 37918

CASS
Sentenza
5 settembre 2024
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5 settembre 2024

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Il principio dell'irretrattabilità del cd. foro commissorio individuato dalla Corte di cassazione rende incontestabile, in caso di sentenza di annullamento con rinvio, la competenza del giudice cui sia stato affidato l'ulteriore corso del giudizio, salvo che risultino i "nuovi fatti" indicati dall'art. 25 cod. proc. pen.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/09/2024, n. 37918
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37918
Data del deposito : 5 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

37918-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Giuseppe Santalucia - Presidente - Sent. n. sez. 2560-2024 Francesco Centofanti - Relatore - CC 05/09/2024- R.G.N. GI PO MA EC ON TI Tona ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dalla Corte di appello di Perugia nei confronti della corte di appello di Roma con ordinanza del 17/05/2024 visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Roma;
udito, in difesa del condannato, l'avvocato Claudio Sforza, che ha concluso in conformità; RITENUTO IN FATTO 1. OS EC, irrevocabilmente condannato alla pena dell'ergastolo per duplice omicidio a sfondo camorristico, avanzava in data 9 gennaio 2020 istanza di revisione del giudicato. Con ordinanza pronunciata il 19 marzo 2020, l'adita Corte di appello di Roma dichiarava l'istanza inammissibile, ai sensi dell'art. 634, comma 1, cod. proc. pen. Con sentenza 11 dicembre 2020, depositata il 23 febbraio 2021, la Quinta sezione penale della Corte di cassazione accoglieva il ricorso dell'interessato e annullava senza rinvio la decisione di inammissibilità, ordinando la trasmissione degli atti alla stessa Corte di appello di Roma per la rinnovazione della fase rescindente del giudizio di revisione. Nel designare il giudice incaricato della prosecuzione del giudizio, la Corte di cassazione affermava esplicitamente che, nel caso di intervenuto annullamento, riferito alla preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza dell'istanza di revisione in rapporto all'astratta idoneità del novum dedotto alla rivisitazione del giudicato, non dovesse trovare applicazione la regola processuale, stabilita dall'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., della translatio iudicii ad altra Corte di appello, individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 del codice di rito.

2. La Corte di appello di Roma, reinvestita del giudizio, con ordinanza 14 giugno 2022 sollevava questione di legittimità costituzionale: -dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., implicante (per come risultante dall'interpretazione della Corte di cassazione) la sua rinnovata designazione alla celebrazione del giudizio di revisione, per

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