Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2023, n. 51324

CASS
Sentenza
18 ottobre 2023
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18 ottobre 2023

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In tema di estorsione, è configurabile l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2023, n. 51324
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51324
Data del deposito : 18 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

51324-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: LUCIANO IMPERIALI Presidente - Sent. n. sez. 1789 MARIA DANIELA BORSELLINO relatrice- CC U-18/10/2023 GIUSEPPE COSCIONI R.G.N. 23973/2023 DO D'AU SA LEOPIZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da IZ AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. Concetta Nunnari che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di RA RI avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro emessa il 13 Febbraio 2023 con cui è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari nella veste di indagato in ordine al delitto di concorso in estorsione aggravata dall'articolo 416 bis.1 cod.pen. Si contesta all'indagato di avere in concorso con altri soggetti alcuni dei quali indiziati di appartenere al sodalizio 'ndranghetista e in particolare alla locale di Cirò costretto, con minacce aggravate dal metodo mafioso UD EN a recedere dalla procedura di acquisto di un terreno, già assegnato a RI AN, che si era aggiudicato co la conseguenza di perdere anche la cauzione versata.

2.Avverso detto provvedimento propone ricorso l'indagato, deducendo: B 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al dedotto vizio afferente al principio di autonoma valutazione del Gip. Osserva il ricorrente che in relazione al capo di incolpazione n. 13 il GIP ha riportato in maniera pedissequa la richiesta del pubblico ministero e il tribunale ha respinto le osservazioni difensive, ritenendo generico il motivo di censura in quanto la difesa non avrebbe adempiuto l'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di autonoma valutazione avrebbe avuto incidenza sulle determinazioni cautelari. Tale affermazione non è condivisibile poiché la difesa ha fatto puntuale richiamo di intere parti di motivazione sovrapponibili alla richiesta del pubblico ministero e ha spiegato le ragioni per cui un'autonoma valutazione avrebbe avuto incidenza favorevole sulle determinazioni cautelari.

2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria e omessa valutazione dei nuovi motivi. Nell'ordinanza nonché nella comunicazione notizia di reato si riporta un dato travisato e cioè che il terreno oggetto della estorsione sarebbe stato espropriato alla nota famiglia RI di Umbriatico, facendo riferimento a RI SA e RI LU, già coinvolti nell'ambito del processo Stige. Il dato è travisato poiché l'espropriazione ha riguardato gli odierni indagati RI EN, RI RA e RI AN mentre RI LU e RI SA sono totalmente estranei alla vicenda di che trattasi. Gli odierni indagati sono invece estranei al processo cd. Stige, le cui sentenze sono state riversate in atti e il tribunale si è appiattito sulla motivazione per relationem richiamando l'ordinanza del GIP e omettendo di confrontarsi con le argomentazioni difensive. Osserva inoltre che dalle fonti di prova non emerge violenza e minaccia e non risulta che sia stata esercitata alcuna forma di costrizione nei confronti della persona offesa. Ed infatti UD EN ha acquisito dalla Ismea un terreno espropriato a RI AN, padre di RI EN, ma il 23 ottobre 2018 è avvenuto il passaggio del suddetto terreno al nuovo aggiudicatario, in quanto il Tribunale di Roma aveva dichiarato risolto per inadempimento il contratto di compravendita con patto di riservato dominio stipulato dal RI AN. Questo terreno è stato gestito dalla società di RI EN e attualmente è stato ritualmente assegnato all'azienda agricola della moglie di RI EN, il quale pertanto vantava un'aspettativa suscettibile di essere giudizialmente tutelata. Sotto questo profilo la vicenda avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell'art. 393 cod.pen. come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che ricorre quando l'agente opera con il convincimento ragionevole di esercitare un proprio diritto. Pertanto alla luce delle considerazioni che precedono e in assenza

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