Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/10/2003, n. 14625

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Con riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla pubblica amministrazione con soggetti privati e suscettibile di rinnovo alla scadenza del termine (nella specie, contratto stipulato dal Ministero degli affari esteri con esperti nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 49 del 1987), la discrezionalità della p.a. nella decisione di rinnovare o meno il rapporto contrattuale si esplica in regime privatistico, trattandosi di esercizio di un'attività esplicabile anche da soggetti privati nelle fasi dell'instaurazione o dell'attuazione di rapporti obbligatori, sicché la posizione autoritativa e discrezionale dell'ente (futuro o attuale) datore di lavoro può essere assimilata a quella dell'imprenditore e, correlativamente, la posizione soggettiva spettante al privato - ed eventualmente lesa - deve qualificarsi come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 cod. civ.; ne consegue che la controversia instaurata dal privato in ipotesi di nmancato rinnovo del contratto scaduto appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/10/2003, n. 14625
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14625
Data del deposito : 1 ottobre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente f.f. -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. R F - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M D ARI ESTERI, in persona del Ministro "pro-tempore", domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende "ope legis";

- ricorrente -

contro
F P L;

- intimato -

e sul 2^ ricorso n. 18768/02 proposto da:
F P L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUFFINI 2/A, presso lo studio dell'avvocato T R, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
M D ARI ESTERI;

- intimato -

avverso la sent. n. 509/02 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14 marzo 2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2003 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;

udito l'Avvocato Tommaso RACCUGLIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI, che ha concluso per la giurisdizione dell'a.g.o. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma, Pier Luigi F esponeva di essere stato assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di lavoro di diritto privato previsto dall'art. 12 della legge 26 febbraio 1987 n. 49, quale esperto operante nell'Unità tecnica
centrale di cooperazione allo sviluppo di paesi esteri. Il contratto era scaduto il 31 dicembre 1994 ed il Ministero aveva rifiutato il rinnovo, pur possibile ai sensi dell'art. 12 cit., comma 4. Deducendo, per quanto qui interessa, l'illegittimità del mancato rinnova, il F chiedeva dichiararsi il relativo suo diritto, con conversione del contratto quadriennale in contratto a tempo indeterminato, e condannarsi il Ministero al risarcimento del danno per perdita di "chance" e per diversi altri titoli.
Costituitosi il convenuto, il Tribunale con sentenza del 12 aprile 2000 accoglieva le domande risarcitorie per perdita di "chance" con riferimento al contratto non rinnovato e da dequalificazione professionale con riferimento al rapporto di lavoro già svoltosi. Proposto appello principale dal Ministero e incidentale dal F, la Corte d'appello di Roma con sentenza del 14 marzo 2002 abbassava le condanne al risarcimento del danno da recesso illegittimo nonché da perdita dell'occasione di rinnovo per interruzione delle trattative contraria a buona fede.
La Corte rigettava le tesi dell'appellante incidentale, secondo cui la propria esperienza e qualifica professionale fondavano il diritto al rinnovo del contratto o, in subordine, le proroghe brevi di fatto ottenute bastavano ad instaurare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 230. La Corte riteneva, per contro, che il rinnovo del contratto fosse affidato dall'art. 12 cit. alla discrezionalità
dell'amministrazione, tenuta tuttavia a comportarsi secondo correttezza e buona fede.
Nella specie la buona fede era mancata poiché, come emergeva dalle risultanze istruttorie, il F aveva ricevuto pochi incarichi di lavoro ed, anzi era stato isolato, verosimilmente a causa della sua attività sindacale, ciò che aveva inciso negativamente sulle possibilità di rinnovo. Di qui la responsabilità del Ministero ex art. 1337 c.c. ossia per comportamento non leale della Pubblica Amministrazione durante la fase che avrebbe dovuto portare alla conclusione del nuovo contratto.
Il collegio d'appello escludeva, per contro, essersi realizzato un rinnovo del contratto per accettazione, da parte del lavoratore, di un'offerta al pubblico espressa dal datore di lavoro (art. 1336 c.c.) a per verificazione di una condizione sospensiva (art. 1359 c.c.). Esso liquidava il danno in via equitativa, ritenendo che, se l'amministrazione si fosse comportata secondo buona fede nella valutazione dei candidati al rinnovo, il F avrebbe avuto il trenta per cento di probabilità di valutazione positiva. Il collegio ravvisava infine un licenziamento illegittimo in un atto di recesso manifestato dal Ministero il 7 marzo 1994, ossia prima della scadenza del quadriennio di durata del contratto. Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale il Ministero degli affari

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