Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2007, n. 15143

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Nel regime di stabilità reale previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (che nella specie trova applicazione nel testo anteriore a quello introdotto dalla legge n. 108 del 1990), nel periodo compreso tra la data dell'illegittimo licenziamento e quella della pronuncia giudiziale contenente l'ordine di reintegra del lavoratore, durante il quale il rapporto di lavoro è quiescente ma non estinto, rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale ed il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi (v. Corte cost. n. 7 del 1986); i contributi previdenziali sono dovuti indipendentemente dalla erogazione della retribuzione (che nel detto periodo non è corrisposta, spettando al lavoratore solo il risarcimento del danno) e vanno commisurati a quella che sarebbe stata la normale retribuzione nell'intero periodo, anche se non coincidente con l'importo del danno liquidato in applicazione dei criteri di risarcimento fissati dalla legge.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2007, n. 15143
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15143
Data del deposito : 5 luglio 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente di sezione -
Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA IL RUBICONE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'Avv. MAGRINI SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti MENICHETTI PIER RODOLFO, DAMOLI CLAUDIO, DELL'OMARINO ANDREA, CHIUSSI FLAVIO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
AS LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GONFALONIERI 5, presso lo studio dell'Avv. COGLITORE EMANUELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. DOLCINI PIER GIUSEPPE, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 607/02 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 02/04/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/07 dal Consigliere Dott. MIANI CANEVARI FABRIZIO;

uditi gli Avv.ti MAGRINI SERGIO, COGLITORE EMANUELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TO TR, premesso che con sentenza del 19 giugno il Pretore di Cesena aveva accertato l'illegittimità del licenziamento intimatogli il 15 settembre 1984 dalla s.r.l. Istituto di Vigilanza Privata Il Rubicone, condannando la società datrice di lavoro al risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità di retribuzione, adiva il Tribunale di Forlì chiedendo la condanna della stessa società al versamento dei contributi previdenziali per il periodo intercorrente tra il licenziamento e l'ordine di reintegrazione, o, in caso di loro prescrizione, alla costituzione di rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13. Il giudice adito rigettava le domande e su appelli di entrambe le parti la Corte di Appello di Bologna con la sentenza oggi denunciata confermava tale decisione. La Corte territoriale rilevava, quanto ai motivi di appello del lavoratore, la mancata impugnazione della statuizione relativa alla prescrizione dei contributi in questione e l'omessa presentazione della domanda amministrativa diretta alla costituzione della rendita;
riteneva poi infondato il gravame con cui la società convenuta in primo grado aveva censurato la statuizione del primo giudice relativa alla sussistenza dell'obbligo del versamento dei contributi per il periodo successivo al licenziamento fino alla reintegra, a prescindere dal quantum stabilito per il risarcimento del danno.
La s.r.l. Istituto di Vigilanza Privata Il Rubicone ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, al quale TO TR resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
La causa è stata assegnata alle Sezioni Unite per l'esame della questione, su cui si è registrato un contrasto di giurisprudenza, della sussistenza, in caso di licenziamento di cui sia stata accertata l'illegittimità ai sensi della L. n. 300 del 1970, art.18, (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L. n. 108 del 1990), dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi
dell'assicurazione obbligatoria per l'intero periodo decorrente dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione nel posto di lavoro, anche quando con la sentenza di annullamento del licenziamento il risarcimento del danno sia stato stabilito in misura corrispondente alla retribuzione spettante per un periodo minore. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, (nel testo antecedente la novella di cui alla L. 11 maggio 1990, n. 108, art.1), nonché contraddittoria motivazione.
Si afferma che in base alla sentenza del Pretore di Cesena del 1986, la società ricorrente non era tenuta a versare all'INPS contributi ulteriori rispetto a quelli inerenti le 5 mensilità di legge oggetto della statuizione passata in giudicato. La pronuncia della Corte Costituzionale n. 7 del 1986, erroneamente richiamata nella decisione impugnata, non prospetta l'estensione dell'obbligo contributivo all'intero periodo intercorrente dalla data del licenziamento annullato a quello della reintegrazione del lavoratore;
la Corte territoriale ha confuso l'affermazione del giudice costituzionale circa la continuità del rapporto previdenziale nel suddetto periodo con il diverso problema dell'imponibile previdenziale, rimandato alla esclusiva determinazione del giudice adito.
Come risulta anche dalla innovazione introdotta con la L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1, - con cui è stato per la prima volta previsto
l'obbligo contributivo del datore di lavoro per il periodo dal licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione - tale obbligo non era previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, nel testo originario.

2.1. Il motivo non merita accoglimento. Sulla questione sottoposta all'esame di questa Corte, che riguarda la disciplina della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, nel periodo antecedente alla
modificazione introdotta dall'arti della L. n. 108 del 1990, si sono registrati orientamenti contrastanti.
Cass. 4 luglio 1996 n. 6095 ha affermato il principio - cui si è uniformata la sentenza impugnata - secondo cui nel periodo compreso fra la data dell'illegittimo licenziamento e quella della pronunzia giudiziale contenente l'ordine di reintegra del lavoratore,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi