Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2015, n. 8658

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Massime1

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non abbia soltanto una mera finalità distintiva. Ne consegue che, se di rilevanti dimensioni e collocate in zona esposta al pubblico, sono assoggettate ad imposta anche le scritte riproducenti il marchio dell'azienda produttrice, apposte su beni strumentali aziendali (nella specie, aereogeneratori), anche se installati in zona a traffico ridotto ed a forte vocazione eolica.

Massima redatta a cura del CED della Cassazione

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2015, n. 8658
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8658
Data del deposito : 29 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

La S.r.l. IVPC impugnava gli avvisi d'accertamento emessi dal Comune di Alberona per l'imposta sulla pubblicità relativa agli anni 2003-2006, riferito alla scritte dei marchi delle aziende produttrici "V." e "I." stampigliate su sessanta aerogeneratori. I ricorsi della contribuente venivano rigettati dalla CTP di Foggia, ma le decisioni venivano riformate in appello, con la sentenza indicata in epigrafe, che, riuniti i gravami, ha annullato gli atti, ritenendo, per quanto ancora interessa, che: a) le scritte erano affisse su beni strumentali, di tal che dovevano qualificarsi marchi industriali apposti dalle ditte costruttrici;
b) la loro grandezza era ininfluente e si giustificava con l'elevata altezza delle torri;
c) la loro visibilità era limitata sia perchè ricadente in zona a traffico limitato con "forte vocazione eolica" e con strade poste a distanza, sia perchè percepibile solo nelle giornate di sole, non essendo dotate di illuminazione.

Avverso la suddetta sentenza, il Comune propone ricorso, in base a due motivi. La Società contribuente resiste con controricorso.

Entrambe le

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