Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2019, n. 38873

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2019, n. 38873
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38873
Data del deposito : 20 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIB. REGGIO EMILIA nei confronti di: TRIB. MODENA ) con il provvedimento del 21/12/2017 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
140g/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI ;
Il Proc. Gen. conclude per la competenza del Tribunale di Reggio Emilia. i/( •

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con riferimento al processo instaurato nei confronti di H Z - imputato, rispettivamente, del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73 d.PR. n. 309 del 1990, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo eroina, ceduta, nella singola quantità di un grammo, in almeno 70/80 occasioni a G D;
nella singola quantità di uno/tre grammi, ogni 10 giorni a F T;
nella singola quantità di un grammo, in almeno 10 occasioni a T P;
nella singola quantità di un grammo, in almeno 2 occasioni a G D M M;
nella singola quantità di un grammo, con cadenza pari a 4/5 volte a settimana a S G;
in Reggio Emilia, Vezzano sul Crostolo e Casina, episodi accaduti fra il gennaio 2013 e il gennaio 2016 (capo A);
nonché del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73 d.PR. n. 309 del 1990 per avere illecitamente acquistato sostanza stupefacente del tipo eroina in almeno 30 occasioni per quantitativi compresi tra i cinquanta e i centocinquanta grammi, destinata alla cessione a terzi, in Modena, dal gennaio 2015 al 25 agosto 2015 (capo B) - ha, con sentenza del 21 dicembre 2017, previa diversa qualificazione del reato continuato di cui al capo A) come reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dichiarato la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Modena, con disposizione di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale suindicato. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena non ha ritenuto di concordare con l'inquadramento della competenza territoriale posto alla base della precedente decisione e, su conforme denuncia formulata dal P.m., ha sollevato, con ordinanza del 6 novembre 2018, conflitto negativo di competenza chiedendo affermarsi la competenza territoriale del G.u.p. del Tribunale di Reggio Emilia.

2. Nel provvedimento indicato in principio il G.u.p. del Tribunale di Reggio Emilia, preso atto della conforme richiesta del P.m., ha riqualificato il reato continuato sub A) come reato continuato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e, considerato, di conseguenza, quale reato più grave quello sub B), contestato come commesso in Modena, nonché ritenuta sussistente la connessione fra i reati, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio addivenendo alla determinazione della competenza territoriale per connessione del Tribunale di Modena.

3. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena ha, a sua volta, contestato l'attribuzione a quell'Ufficio della competenza per territorio, in conformità con la denuncia di conflitto formulata dal P.m., osservando che: la riqualificazione del reato continuato sub A) non può essere condivisa, giacché, in punto di principio, la lieve entità del fatto non va correlata al solo dato ponderale, ma deve essere parametrata, come stabilisce l'art. 73 cit., anche ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell'azione, sicché rilevano le concrete capacità di azione del soggetto e le sue relazioni con il mercato di riferimento, in rapporto all'entità della droga movimentata in un certo lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa utilizzata e alle modalità adottate per perpetrare le condotte illecite;
con riferimento alla concreta fattispecie, in primo luogo, Z è risultato soggetto irregolare sul territorio nazionale, gravato da numerosi pregiudizi di polizia, privo di occupazione lecita e di dimora, elementi da cui si desume che egli aveva - evidentemente - tratto, nel periodo riferito ai reati in contestazione, il proprio sostentamento e guadagni ingenti dal commercio organizzato e sistematico di eroina, così da porre in serio pericolo il bene giuridico protetto, dovendo aggiungersi che Z si è sottratto volontariamente, a seguito della concessione degli arresti domiciliari, alla misura cautelare divenendo latitante, fatto che ne evidenzia lo stabile inserimento in un contesto criminale organizzato;
in secondo luogo, il periodo oggetto dei reati di cui al capo A) è molto più esteso di quello relativo al capo B), sicché il dato ponderale inerente al primo reato continuato deve essere parametrato a tale, più vasto lasso e al numero notevole delle cessioni rilevate, con l'effetto che lo stesso dato ponderale complessivo si prospetta emergere come non meno rilevante di quello inerente al reato sub B). Da tali elementi, secondo l'indicata prospettiva, si desumono l'esclusione della giuridica possibilità di riqualificare nel senso indicato dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Emilia la fattispecie sub A), la conseguente pari gravità dei due reati e l'esigenza di applicare l'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., individuando come territorialmente competente il Tribunale di Reggio Emilia, nel cui circondario è stato commesso il primo reato.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi