Cass. pen., sez. VII, ordinanza 08/10/2019, n. 41146
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLEFIORITO ALFONSO nato a CORIGLIANO CALABRO il 01/08/1980 avverso l'ordinanza del 14/06/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
1. C A ricorre avverso l'ordinanza del 14/06/2018 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, e della semilibertà, ai sensi dell'art. 50 Ord. pen., concedendo il beneficio della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1-bis, Ord. pen. per tutta la durata della pena, in relazione alla condanna a mesi quattro di arresto, per il reato di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, prevista dalla sentenza del Tribunale di Castrovillari del 22 novembre 2013, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 16 giugno 2015, definitiva il 30 settembre 2016. C risultava assunto con le mansioni di parcheggiatore della cooperativa sociale Acquamaria, ove lavorava anche il cognato O L sottoposto anche lui alla sorveglianza speciale. Il Tribunale di sorveglianza aveva evidenziato che non era stata allegata all'istanza alcuna documentazione circa il luogo esatto, i giorni e gli orari di lavoro,e che la brevità della pena di mesi 4 di arresto per violazione della prescrizione di sorvegliato speciale non consentiva l'applicazione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, istituto inadeguato in base ai plurimi precedenti penali e ai carichi pendenti specifici del 2009 e del 2010 di C, sicché non ha ritenuto che esistessero i presupposti per la sua concessione.
1.1. Denuncia il ricorrente inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 47 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe negato la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, considerato istituto inadeguato al caso di specie, omettendo però di valutare altri elementi essenziali quali la sua personalità e il suo serio, concreto e
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
1. C A ricorre avverso l'ordinanza del 14/06/2018 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, e della semilibertà, ai sensi dell'art. 50 Ord. pen., concedendo il beneficio della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1-bis, Ord. pen. per tutta la durata della pena, in relazione alla condanna a mesi quattro di arresto, per il reato di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, prevista dalla sentenza del Tribunale di Castrovillari del 22 novembre 2013, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 16 giugno 2015, definitiva il 30 settembre 2016. C risultava assunto con le mansioni di parcheggiatore della cooperativa sociale Acquamaria, ove lavorava anche il cognato O L sottoposto anche lui alla sorveglianza speciale. Il Tribunale di sorveglianza aveva evidenziato che non era stata allegata all'istanza alcuna documentazione circa il luogo esatto, i giorni e gli orari di lavoro,e che la brevità della pena di mesi 4 di arresto per violazione della prescrizione di sorvegliato speciale non consentiva l'applicazione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, istituto inadeguato in base ai plurimi precedenti penali e ai carichi pendenti specifici del 2009 e del 2010 di C, sicché non ha ritenuto che esistessero i presupposti per la sua concessione.
1.1. Denuncia il ricorrente inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 47 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe negato la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, considerato istituto inadeguato al caso di specie, omettendo però di valutare altri elementi essenziali quali la sua personalità e il suo serio, concreto e
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