Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2019, n. 18564
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Testo completo
eguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: CONSORZIO SOCIALE COIN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE avverso il decreto del 17/09/2018 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere I P;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con provvedimento in data 17 settembre 2018 il tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, rigettava l'istanza avanzata dal Consorzio Coin società cooperativa sociale di applicazione della misura del controllo giudiziario avanzata a seguito di emissione nei suoi confronti di plurimi provvedimenti di interdizione antimafia.
1.2 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Consorzio Coin tramite i difensori di fiducia avv.ti R e P, i quali, premesse alcune considerazioni circa la ricorribilità per cassazione del decreto del tribunale di prevenzione di rigetto della richiesta di applicazione del controllo giudiziario, deducevano violazione dell'art. 34 bis d.lvo 159/2011, vizio di motivazione, violazione del contraddittorio, mancanza di attualità e concretezza del pericolo di infiltrazioni mafiose nell'attività di impresa. Lamentavano che a seguito della estromissione del B dalla compagine sociale non potevano ritenersi persistere i presupposti dell'interdittiva antimafia che determinava l'impossibilità di contrattare con la p.a. per il consorzio producendo notevolissimi danni allo stesso. Eccepivano che la misura del controllo giudiziario ad istanza di parte non presuppone il requisito della occasionalità della agevolazione che si richiede solo ove la misura sia richiesta dal PM o disposta di ufficio e che detta misura va applicata a quelle imprese non ritenute passibili di amministrazione giudiziaria perché siano riammesse sul mercato altrimenti provocandosi una difformità irragionevole di trattamento rispetto alle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria perché ritenute stabilmente infiltrate ammesse per ciò solo a ritornare sul mercato ed a contrattare con la P.A.. Ancora si deduceva che il tribunale aveva errato nel valutare il pericolo occasionale di infiltrazione con riferimento al momento di adozione delle interdittive, senza valutare l'attualità e concretezza del pericolo al momento della decisione, da escludersi a seguito della estromissione del B dalle cariche sociali. Dedotto ancora che l'applicazione del controllo giudiziario comporta la sospensione degli effetti delle interdittive prefettizie che avrebbe permesso al consorzio di ritornare ad operare, si lamentava, infine, la violazione del principio del contraddittorio posto che la nota della prefettura del 12 settembre 2018 era stata messa a disposizione della difesa solo in udienza.
1.3 Con successiva memoria depositata in cancelleria il Procuratore Generale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso non sussistendo i vizi denunciati nel provvedimento impugnato alla luce dell'accertamento circa la non occasionalità dei rapporti con soggetti indagati per reati di mafia avuti dal ricorrente Consorzio.
1.4 Con memoria difensiva il ricorrente reiterava le difese già svolte nel ricorso principale e con successivi motivi aggiunti oltre a ripercorrere le ragioni fondanti la previsione dell'istituto del controllo giudiziario, deduceva l'illegittimità costituzionale delle norme nella interpretazione fornita dal tribunale sezione misure di prevenzione e con le quali si riteneva presupposto dell'istituto il requisito della occasionalità dei rapporti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2.1 Deve innanzi tutto essere premesso che secondo l'orientamento più recente di questa corte in materia di misure di prevenzione, il provvedimento di rigetto della richiesta di controllo giudiziario formulata dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159 del 2011, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 34526 del 02/07/2018, Rv. 273646). In particolare, in motivazione si afferma che il richiamo alle forme del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 127 cod. proc. pen., contenuto nel comma sesto dell'art. 34 bis D.Lvo 159/2011 come modificato dalla legge 161 del 2017, fornisce l'addentellato normativo per ritenere che avverso l'ordinanza del tribunale, sia essa di accoglimento o di rigetto, i soggetti interessati possono proporre ricorso per cassazione, giusta la previsione del comma 7 del citato art. 127. Si è previsto un modello snello,
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: CONSORZIO SOCIALE COIN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE avverso il decreto del 17/09/2018 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere I P;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con provvedimento in data 17 settembre 2018 il tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, rigettava l'istanza avanzata dal Consorzio Coin società cooperativa sociale di applicazione della misura del controllo giudiziario avanzata a seguito di emissione nei suoi confronti di plurimi provvedimenti di interdizione antimafia.
1.2 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Consorzio Coin tramite i difensori di fiducia avv.ti R e P, i quali, premesse alcune considerazioni circa la ricorribilità per cassazione del decreto del tribunale di prevenzione di rigetto della richiesta di applicazione del controllo giudiziario, deducevano violazione dell'art. 34 bis d.lvo 159/2011, vizio di motivazione, violazione del contraddittorio, mancanza di attualità e concretezza del pericolo di infiltrazioni mafiose nell'attività di impresa. Lamentavano che a seguito della estromissione del B dalla compagine sociale non potevano ritenersi persistere i presupposti dell'interdittiva antimafia che determinava l'impossibilità di contrattare con la p.a. per il consorzio producendo notevolissimi danni allo stesso. Eccepivano che la misura del controllo giudiziario ad istanza di parte non presuppone il requisito della occasionalità della agevolazione che si richiede solo ove la misura sia richiesta dal PM o disposta di ufficio e che detta misura va applicata a quelle imprese non ritenute passibili di amministrazione giudiziaria perché siano riammesse sul mercato altrimenti provocandosi una difformità irragionevole di trattamento rispetto alle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria perché ritenute stabilmente infiltrate ammesse per ciò solo a ritornare sul mercato ed a contrattare con la P.A.. Ancora si deduceva che il tribunale aveva errato nel valutare il pericolo occasionale di infiltrazione con riferimento al momento di adozione delle interdittive, senza valutare l'attualità e concretezza del pericolo al momento della decisione, da escludersi a seguito della estromissione del B dalle cariche sociali. Dedotto ancora che l'applicazione del controllo giudiziario comporta la sospensione degli effetti delle interdittive prefettizie che avrebbe permesso al consorzio di ritornare ad operare, si lamentava, infine, la violazione del principio del contraddittorio posto che la nota della prefettura del 12 settembre 2018 era stata messa a disposizione della difesa solo in udienza.
1.3 Con successiva memoria depositata in cancelleria il Procuratore Generale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso non sussistendo i vizi denunciati nel provvedimento impugnato alla luce dell'accertamento circa la non occasionalità dei rapporti con soggetti indagati per reati di mafia avuti dal ricorrente Consorzio.
1.4 Con memoria difensiva il ricorrente reiterava le difese già svolte nel ricorso principale e con successivi motivi aggiunti oltre a ripercorrere le ragioni fondanti la previsione dell'istituto del controllo giudiziario, deduceva l'illegittimità costituzionale delle norme nella interpretazione fornita dal tribunale sezione misure di prevenzione e con le quali si riteneva presupposto dell'istituto il requisito della occasionalità dei rapporti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2.1 Deve innanzi tutto essere premesso che secondo l'orientamento più recente di questa corte in materia di misure di prevenzione, il provvedimento di rigetto della richiesta di controllo giudiziario formulata dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159 del 2011, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 34526 del 02/07/2018, Rv. 273646). In particolare, in motivazione si afferma che il richiamo alle forme del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 127 cod. proc. pen., contenuto nel comma sesto dell'art. 34 bis D.Lvo 159/2011 come modificato dalla legge 161 del 2017, fornisce l'addentellato normativo per ritenere che avverso l'ordinanza del tribunale, sia essa di accoglimento o di rigetto, i soggetti interessati possono proporre ricorso per cassazione, giusta la previsione del comma 7 del citato art. 127. Si è previsto un modello snello,
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