Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2020, n. 28796

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2020, n. 28796
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28796
Data del deposito : 16 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C M, nato il 16/03/1975 a Firenze avverso l'ordinanza del 16/12/2019 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. M D e Avv. F C, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16/12/2019 il Tribunale di Firenze ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. presso il Tribunale di Firenze in data 20/11/2019 nei confronti di C M in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 7 legge 195 del 1974 e 4 legge 659 del 1981.2. Ha proposto ricorso il C tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione della Fondazione Open come articolazione di partito politico. Il Tribunale non aveva fornito risposta alla doglianza, coinvolgente il tema della configurabilità del fumus, relativa alla qualificazione della Fondazione Open come articolazione politico-organizzativa di partito, essendosi limitato a respingere l'assunto difensivo, quando veniva in rilievo la stessa possibilità di sussunnere il fatto nella fattispecie ipotizzata.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus in ordine al reato di finanziamento illecito ai partiti. Disattendendo il contrario parere pro -ventate espresso da tre illustri giuristi, il Tribunale aveva ritenuto che la Fondazione Open costituisse articolazione di partito, sottolineando che la stessa aveva contribuito ad alcune spese riguardanti iniziative riferibili ad un partito e aveva corrisposto somme di denaro in favore di un partito o di suoi parlamentari. Ma tali profili valevano invece a confermare che Open aveva agito da semplice fondazione politica. Rileva il ricorrente che prima delle modifiche introdotte dalla legge 3 del 2019 le fondazioni erano soggette solo a prescrizioni in tema di adempimenti formali di pubblicità dettate dal primo comma dell'art. 5 d.l. 149 del 2013, convertito dalla legge 13 del 2014, non essendo invece estesi obblighi e sanzioni previsti dal terzo comma. Avrebbe dovuto dirsi dunque legislativamente escluso che le fondazioni potessero considerarsi articolazioni di partito, tanto più alla luce di quanto risultante dai lavori parlamentari, in cui si era specificato che si era inteso far riferimento solo alle articolazioni previste dagli statuti di partito.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 253 cod. proc. pen. e al principio di pertinenza. Era invero ravvisabile un sequestro avente finalità esplorative, non essendosi spiegato, a fronte dell'ipotizzato delitto di finanziamento illecito dei partiti e dei relativi elementi costitutivi, quali fossero i profili di inerenza e di pertinenzialità del materiale sequestrato. In realtà dallo stesso provvedimento genetico emergeva l'intendimento di ricercare elementi idonei a supportare altre ipotesi di reato, a fronte del sequestro di quanto ritenuto utile al fine delle indagini, disposto allo scopo di ricostruire i rapporti degli indagati Bianchi e C con i finanziatori della Fondazione Open e con i soggetti coinvolti nelle iniziative lussemburghesi e fiorentine descritte, la causale delle erogazioni, le modalità e le finalità delle stesse, quelle di costituzione della provvista, profili di per sé non coerenti rispetto al reato di finanziamento illecito dei partiti, anche alla luce delle chiavi di ricerca utilizzate dal P.M. per la selezione ed estrazione del materiale informatico.

3. Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha ribadito gli argomenti riguardanti la lecita operatività della Fondazione Open quale fondazione politica, legittimata a contribuire al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti, articolazioni di partito, fermo restando che gli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato non erano idonei ad attestare nulla di diverso da quel tipo di contribuzione al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito, in favore di partiti o singoli parlamentari. Segnala inoltre l'irrilevanza degli elementi incentrati sui rapporti con una società di diritto lussemburghese e con le erogazioni destinate a quest'ultima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione ai primi due motivi, dovendosi per contro rilevare l'inammissibilità del terzo, in quanto il relativo tema non ha formato oggetto di deduzioni in sede di riesame (sul punto Sez. 6, n. 16395 del 10/1/2018, Contardo, Rv. 272982;
Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas, Rv. 258553).

2. Orbene, venendo all'esame dei primi due motivi, si rileva che il Tribunale non ha specificamente esaminato il tema cruciale, difensivamente dedotto, cioè quello concernente la configurabilità del reato di finanziamento illecito di cui all'art. 7 legge 195 del 1974 in relazione ad erogazioni fatte ad una fondazione politica, ma ha ritenuto di poter eludere la relativa analisi, dando conto delle finalità statutarie e confrontandole con alcune evidenze probatorie, ritenute espressive delle erogazioni fatte dalla Fondazione Open a supporto delle iniziative di un partito o di suoi esponenti, comprensive di rimborsi spese a parlamentari e della messa a disposizione di carte di credito e bancomat. Sta di fatto che nella prospettiva accusatoria l'art. 7 legge 195 del 1974 sarebbe nel caso di specie applicabile, in quanto la Fondazione Open dovrebbe essere intesa alla stregua di un'articolazione politico-organizzativa di un partito. A fronte di ciò è stato eccepito dalla difesa che è mancata l'analisi del tema e che comunque la nozione di articolazione politico-organizzativa postulerebbe un'inclusione statutaria e formale della struttura nell'operatività del partito e che per contro non potrebbe stabilirsi un'equiparazione con una fondazione politica, dovendosi al riguardo considerare i limiti dell'equiparazione normativamente stabilita tra partiti e fondazioni politiche e comunque la sopravvenienza, per effetto della legge 3 del 2019 (c.d. spazzacorrotti), di una più marcata equiparazione, non applicabile retroattivamente a fatti risalenti ad epoca anteriore.
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