Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2022, n. 18579
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11959/2020 R.G. proposto da OM NA TT, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Carloni, con domicilio eletto in Roma, Viale Filippo Corridoni n. 14. - RICORRENTE-
contro
CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Remo Danovi e Matteo Gozzi, con domicilio in Milano, Via Guastalla n. 15.
- CONTRORICORRENTE -
e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO. -INTIMATO- avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano n. 4877/2019, depositata in data 30.12.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.3.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis, che ha chiesto di respingere il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il notaio IS OM RO ha proposto opposizione avverso il provvedimento del Consiglio notarile di Milano, con cui le era stata applicata la sanzione della sospensione di mesi otto dall'esercizio della professionale - poi convertita nella pena pecuniaria di € 15.000,00 - sulla base delle seguenti contestazioni: a) violazione dell'art. 147, lett. a), L.N., per aver: - serbato una condotta gravemente lesiva del decoro e della dignità professionali, con riferimento a una vicenda di carattere successorio nella quale la RO aveva svolto gli adempimenti inerenti alla pubblicazione di due testamenti (almeno parzialmente contrastanti tra loro) in modo irragionevolmente frettoloso;
- fatto accettare l'eredità a un soggetto la cui chiamata era quanto meno dubbia;
- svolto una serie di attività non necessarie senza fornire spiegazioni alle parti;
- sottaciuto agli assistiti che la parte di cui era dubbia e contestata la qualifica di erede aveva già comunicato al Notaio di avere rinunciato alla eredità;
- cercato, nonostante tale comunicazione, nel corso di una riunione con tutti gli assistiti, di ottenere ugualmente un ingiustificato beneficio economico a favore del rinunciante;
- chiesto a varie riprese un compenso sproporzionato per la propria opera con varie duplicazioni di voci e per attività non svolte (inviando ai clienti addirittura n. 10 note pro-forma);
- condizionato al pagamento la consegna dei documenti relativi all'eredità;
- costretto gli eredi ad assumere vari avvocati per interloquire con il Notaio;
b) violazione dell'art. 41 dei Principi di Deontologia professionale dei Notai, per non aver serbato una condotta equidistante dalle parti assistite, essendo stata accordata una indubbia preferenza a uno solo dei soggetti coinvolti (il sig. Ferrara, che aveva conferito l'incarico per primo al Notaio);
per aver apposto il suo sigillo sull'originale di un testamento e, nello specifico, su di una parte di quest'ultimo che avrebbe dovuto essere