Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/2022, n. 12051
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 8909-2016 proposto da: I M, M M, M D, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S, PELLICO N,2, presso lo studio dell'avvocato F C, rappresentati e difesi dall'avvocato C S S;- ricorrenti - 2111 contro T F A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 24, presso lo studio dell'avvocato F T, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F G;- controricorrente - avverso la sentenza n. 2116/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/11/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2021 dal Consigliere Dott. C B M;lette le conclusioni del Sostitutó Procuratore Generale Dott.ssa F C la quale chiede l'improcedibilità o, in subordine, l'inammissibilità del ricorso o, in ulteriore subordine, il rigetto. 10. R.G. 8909/2016 FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione del 2010 N I, D M e M M convenivano in giudizio IFernando A T, esponendo che in data 5 aprile 2004 avevano venduto a quest'ultimo una porzione di fabbricato, con cortile in proprietà esclusiva gravato da due servitù di transito;che nel 1976 c'era stato un accordo del loro dante causa con un terzo per il trasferimento di una delle due servitù in luogo diverso da quello originariamente stabilito nell'atto di divisione del 1950, sulla base di una descrizione puntuale e particolareggiata del cortile e che nel corso dello stesso anno il cortile era stato adeguato a quanto descritto nell'accordo;che nel 1994 - quando gli attori avevano ereditato il fondo - era stato dato incarico a un architetto di effettuare una ricognizione e una sistemazione catastale, il medesimo tecnico si era sbagliato e aveva, nella rappresentazione grafica consegnata al catasto, delimitato il cortile con linea dritta invece che spezzata come nello stato di fatto;che nell'atto di vendita a Tempesta ci si era riferiti allo stato di fatto e non erano state allegate le piante catastali. Ciò premesso, a fronte del rifiuto dell'acquirente di rimediare all'errore, gli attori chiedevano al Tribunale di accertare che la proprietà del cortile che era stata ceduta a Tempesta era quella che risultava dallo stato di fatto del medesimo e non quella rappresentata nella planimetria catastale. Costituitosi in giudizio, Tempesta insisteva per il rigetto della domanda attorea e chiedeva in via riconvenzionale il rilascio della porzione di cortile occupata dagli attori. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 743/2014, accoglieva la domanda attorea e rigettava quella proposta in via riconvenzionale dal convenuto. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello Fernando A T. La Corte d'appello di Torino, ritenuto che gli appellati non avessero assolto all'onere di dimostrare il preteso errore, fatto costitutivo della loro domanda ex art. 2697, comma 1 c.c., in riforma dell'impugnata sentenza rigettava la domanda degli originari attori e accoglieva quella proposta in via riconvenzionale dall'appellante. 3. Contro la sentenza 24 novembre 2015, n. 2116 ricorrono per cassazione Milva Ivaldi, D M e M M. Resiste con controricorso Fernando A T. Memoria è stata depositata sia dal controricorrente che dai ricorrenti, questi ultimi sia prima della pubblica udienza (originariamente fissata 1'11 novembre 2020 e rinviata a seguito di richiesta dei ricorrenti) che prima della pubblica udienza del 5 ottobre 2021. In tale ultimo atto i ricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità della memoria del controricorrente e delle conclusioni scritte del pubblico ministero, eccezione che non può essere accolta, avendo il controricorrente e il pubblico ministero depositato i loro atti in relazione alla pubblica udienza del 5 ottobre 2021, rispettandone i relativi termini. I ricorrenti hanno anche depositato nota spese.
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