Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2004, n. 14809

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2004, n. 14809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14809
Data del deposito : 3 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D V - Presidente -
Dott. P L R - Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
Dott. F M - rel. Consigliere -
Dott. C D - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I G R, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Nicotera n. 24, presso l'avv. F S, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. S M, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
EURO EDILIZIA BRUZIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore M N, elettivamente domiciliato in Roma, via Dora n. 1, presso l'avv. M. A L, difeso dall'avv. D B, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro sezione specializzata agraria n. 52/02 del 12 ottobre - 20 novembre 2002 (R.G. 768/02).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 maggio 2004 dal Relatore Cons. Dott. M F;

Udito l'avv. F. S per la parte ricorrente e l'avv. D. B per la parte controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M V, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 26 ottobre 2000 la Euro Edilizia Bruzia s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Paola, sezione specializzata agraria, I G R, chiedendo venisse dichiarata la cessazione del rapporto di mezzadria impropria inter partes - ai sensi dell'art. 34, della l. 3 maggio 1982, n. 203 - alla data del 10 novembre 1989 o a quella del 10 novembre 1993, con ordine di immediato rilascio del fondo detenuto dal IORIO GNISCI. Esponeva la società attrice di essere divenuta proprietaria del fondo in questione, unitamente a altri terreni, per acquisto fattone con atto 28 aprile 1998 dalla immobiliare Fabiano Calabro s.r.l. e che lo IORIO GNISCI conduceva lo stesso in mezzadria impropria da molti anni e comunque da epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 e che lo IORIO GNISCI non aveva mai versato alcunché ne' ad essa concludente ne' alla precedente proprietaria, a titolo di riparto.
Costituitasi in giudizio il convenuto resisteva alle avverse domande eccependo di avere sempre corrisposto, nel passato, quota dei prodotti, anche nella misura eccedente il dovuto, sino al mese di novembre 1976 agli eredi DEL GIUDICE, all'epoca proprietari del fondo.
Proseguiva lo IORIO GNISCI che con atto 11 febbraio 1976, tramite l'Associazione Sindacale Alleanza Nazionale dei Contadini di Cosenza esso concludente aveva chiesto il conguaglio di quanto corrisposto per il periodo 1 gennaio 1971 - 31 dicembre 1975 in eccedenza rispetto al dovuto.
Solo negli anni 1988 e 1989 esso IORIO GNISCI era venuta a conoscenza che il fondo era stato acquistato dalla società Immobiliare Fabiano Calabro s.r.l. la quale, pur essendosi sempre disinteressata della coltivazione e della conduzione del fondo stesso, aveva chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte conduttrice e il risarcimento dei danni, domanda rigettata dal tribunale di Paola con sentenza 29 ottobre 1999. Eccepiva pertanto il convenuto, da un lato, che un nuovo esame della controversia era precluso per la sussistenza di un giudicato sul punto, dall'altro, che il diritto azionato doveva ritenersi prescritto, atteso pure ammessa la natura associativa del rapporto inter partes lo stesso era scaduto alla data del 10 novembre 1988, con conseguente prescrizione del diritto a ottenere il rilascio del fondo, da ultimo che per stessa ammissione di parte ricorrente essa concludente non aveva mai corrisposto le quote in natura a partire dall'annata agraria 1976-77 e che, quindi, ritenuto il contratto di affitto e la inesistenza di una tempestiva disdetta, lo stesso doveva ritenersi prorogato di ulteriori 15 anni e, quindi, sino al 10 novembre 2012 con diritto, altresì, di essa concludente a ottenere l'indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo. Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 28 maggio - 4 giugno 2002 dichiarava cessato il rapporto agrario inter partes alla data del 10 novembre 1989 con condanna della parte convenuta al rilascio del fondo entro il 10 novembre 2002, rigetto della riconvenzionale e compensazione delle spese del grado. Gravata tale pronunzia dal soccombente IORIO GNISCI la corte di appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, con sentenza 12 ottobre - 20 novembre 2002 rigettava il gravame, compensate le spese. Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, affidato a 8 motivi I G R.
Resiste, con controricorso illustrato da memoria, la EURO EDILIZIA BRUZIA S.r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come riferito in parte espositiva i giudici di primo grado hanno dichiarato cessato alla data del 10 novembre 1989, il rapporto agrario inter partes con condanna dello IORIO GNISCI al rilascio, al termine della annata agraria in corso alla data della pronunzia di detta sentenza, rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio sino alla definizione di altra controversia, tra le stesse parti, pendente innanzi al tribunale di Roma in composizione ordinaria e avente a oggetto il riscatto, da parte dello IORIO GNISCI del fondo in questione.
Tale statuizione è stata confermata, dai giudici di secondo grado, sul rilievo, assorbente, che i fatti posti a fondamento della domanda proposta innanzi alla sezione specializzata agraria erano antecedenti e diversi, rispetto a quelli costituenti la causa petendi del giudizio avente a oggetto il riscatto, pendente innanzi, al tribunale di Roma (in composizione ordinaria), atteso che mentre parte concedente aveva chiesto la cessazione del rapporto per la fine dell'annata agraria 1989 o, in via subordinata, 1993, il diritto di riscatto dello IORIO GNISCI era sorto unicamente per effetto della vendita del 29 aprile 1998, con la conseguenza, pertanto, che l'esito del presente giudizio non era in alcun modo pregiudicato dall'esito della diversa controversia pendente innanzi al tribunale di Roma.

2. Con il primo motivo parte ricorrente censura nella parte de qua la sentenza gravata denunziando "violazione dell'art. 360 c.p.c. 1 comma n. 3 in relazione all'art. 295 stesso codice di rito, nonché art. 2909 c.c. per mancata sospensione necessaria del giudizio di rilascio
e pericolo di giudicati contraddittori".
Si osserva, infatti, in buona sostanza, da un lato, il giudizio di rilascio (recte: di accertamento della cessazione del rapporto agrario inter partes e di rilascio) è stato promosso unicamente il 13 novembre 2000, mentre quello di riscatto è stato instaurato in epoca anteriore (il 18 marzo 1999) così che in questo nessuna delle parti aveva potuto eccepire la pendenza del giudizio di rilascio, dall'altro, che sussiste nella specie pericolo di contrasto di giudicati, atteso che potrebbe accadere "che il giudice ordinario dica trattasi di contratto di affitto con scadenza al 10 novembre 2012, mentre il giudice speciale ritiene trattare di contratto di colonia parziaria scaduto alla data del 10 novembre 1989".

3. La deduzione è manifestamente infondata.
Come puntualmente evidenziato dalla sentenza gravata, il rapporto di pregiudizialità, che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., impone la sospensione del processo, fra il giudizio promosso dall'affittuario del fondo rustico per l'accertamento del proprio diritto di riscatto in seguito al trasferimento oneroso della proprietà del fondo ed il giudizio instaurato dal terzo acquirente per ottenere il rilascio del fondo sussiste se la domanda di rilascio è fondata su fatti successivi al sorgere del diritto di riscatto e va escluso se i fatti, sui quali si basa la domanda stessa, sono anteriori (in termini Cass. 30 maggio 2003, n. 8778;
Cass. 7 aprile 2000, n. 4359;
Cass. 7 febbraio 2000, n. 1341;
Cass. 27 febbraio 1998, n. 2227). Pacifico quanto precede, è palese, da un lato, che è assolutamente irrilevante, al fine di ritenere se sussista, tra i due giudizi (rispettivamente di riscatto e di rilascio dello stesso fondo), l'epoca in cui gli stessi sono stati promossi, dall'altro, che ciò che rileva, al fine di accertare se esista, o meno, un rapporto di pregiudizialità, tra il giudizio di riscatto e quello di rilascio, non sono le difese, svolte dal conduttore, per resistere alla domanda avversaria, di rilascio, ma esclusivamente i "fatti" invocati dal concedente per ottenere la restituzione del suo bene. Poiché nel caso concreto il diritto di riscatto è sorta il 28 aprile 1998, in occasione della vendita a terzi del fondo per cui è controversia, mentre la Euro Edilizia Bruzia s.r.l. chiede il rilascio del fondo per essere il rapporto inter partes cessato il 10 novembre 1989 è di palmare evidenza che non sussiste l'invocato rapporto di pregiudizialità, a prescindere dalla circostanza che il giudizio di riscatto sia stato instaurato in epoca anteriore al presente.
Nè è ipotizzabile, al riguardo, come pure si adombra, un possibile contrasto di "giudicati", quanto alla data di cessazione del rapporto agrario, certo essendo tra l'altro - che un tale accertamento con efficacia di giudicato può essere adottato solo in questa sede, innanzi al giudice specializzato, e non certamente nell'ambito del giudizio di riscatto, innanzi al tribunale in composizione ordinaria (cfr. Cass. 2 marzo n. 2269).

4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando "violazione dell'art. 324 e 111 stesso codice di rito, nonché all'art. 2909 c.c. per non aver tenuto conto la corte di Appello del precedente giudicato del 1999".
Si osserva, infatti, che con sentenza n. 109 del 1999 del tribunale di Paola, sezione specializzata agraria, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata improponibile la domanda di risoluzione del contratto proposta contro essa concludente dalla Immobiliare Fabiano Calabro s.r.l. (dante causa dell'attuale controricorrente) per omessa e preventiva contestazione specifica degli inadempimenti a mezzo lettera raccomandata (a norma dell'art. 5, comma 3,