Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2021, n. 00449
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PU AB AL, nato il [...] in [...];
avverso la sentenza del 4/6/2019 della Corte cli assise di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. Domenico Naccari, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 4/6/2019, la Corte di assise di appello di Roma confermò la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 15/11/2018, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale AB AL PU era stato condannato, con la diminuente del rito, alla pena di quattro anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del reato di auto- addestramento finalizzato ad attività di terrorismo anche internazionale, previsto dagli artt. 270-quinquies, comma secondo, e 270-sexies cod. pen., perché, dopo aver ascoltato l'invito a divenire martire della Jihad e i vantaggi post mortem dello stesso martirio e avere visionato video di propaganda e di brutale violenza, aveva C »9 dapprima acquisito istruzioni sull'uso di armi da fuoco - quali carabine e lanciarazzi soprattutto del tipo PRG-7 - nonché sulla modifica di armi di libera vendita, e aveva, quindi, posto in essere comportamenti - quali l'esame delle possibilità di acquisto o di locazione di mezzi di trasporto pesanti, quali camion o pick-up idonei a montare armi da guerra, nonché a visionare modalità di acquisto di armi di libera vendita scaricando i relativi contenuti - univocamente finalizzati ad arrecare grave danno al Paese o a un'organizzazione internazionale, a compiere un qualsiasi atto o a destabilizzare o a distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali del Paese o di un'organizzazione internazionale;
reato accertato in Latina sino al 22/11/2017. 1.1. Secondo i Giudici di merito, infatti, doveva ritenersi pacifico e non contestato, né dall'appello, né dalle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, che costui avesse frequentato MO KH, individuato come terrorista in Tunisia e presente nella rubrica telefonica dell'autore dell'attentato al mercatino di Berlino de 19/12/2016, Amri Anis, nel corso del quale erano morte 12 persone ed erano rimaste ferite altre 45;
KH con il quale PU si era abbandonato a frequenti espressioni di apprezzamento per l'Afghanisti3n, ove veniva applicata la sharia islamica e per il Quatar, emirato noto per il suo sostegno a organizzazioni terroristiche, oltre a recitare, il primo con l'apprezzamento del secondo, frasi che richiamavano l'invito a uccidere gli infedeli (tagliando loro la gola e i genitali), esprimendosi ripetutamente contro i "valori" della civiltà occidentale;
come egli avesse visualizzato video di propaganda terroristica, relativi a discorsi del leader del califfato dell'ISIS, BU AN Al NI, e di vari predicatori radicali, ai massacri realizzati dall'Isis e, in parte, diretti a consentire l'auto-addestramento per l'utilizzo di micidiali armi da guerra, come, ad esempio, lanciarazzi portatili e carabine;
come avesse ricercato i suddetti video mediante parole-chiave non tracciabili, grazie all'accesso al cd. deep web;
come avesse navigato in siti web recanti indicazioni sul noleggio di pick-up e di furgoncini e sui relativi costi, oltre che in siti riportanti i prezzi di armi da guerra. E a partire da tali elementi di fatto, le sentenze di merito configurarono la condotta dell'imputato in termini di auto- addestramento ai fini della realizzazione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale concetto si sostanzia nella acquisizione di informazioni idonee a consegnare, a chi ne dispone, un bagaglio tecnico sufficiente a preparare o a usare armi o comunque strumenti di offesa. Inoltre, la descritta situazione di auto-addestramento venne ritenuta univocamente finalizzata alla realizzazione delle predette condotte terroristiche: tenuto conto delle «condizioni che determinano l'azione», quali il processo di radicalizzazione dell'imputato, dei suoi contatti con soggetti pericolosi, in particolare con KH, con cui PU aveva condiviso finanche la visione di video di propaganda, della ricerca di tali materiali, compiuta in maniera furtiva e 2 JL5Th mostrando attenzione per non lasciare tracce informatiche. Condizioni ritenute idonee colorare di un significato oggettivamente indicativo di una finalizzazione verso azioni di tipo terroristico delle sue condotte, quali l'esame delle possibilità di acquisto o di locazione di mezzi di trasporto pesante (camion o pick up), idonei a montare armi da guerra o come il visionare le modalità di acquisto di armi di libera vendita.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso PU a mezzo del difensore di fiducia, avv. Domenico Naccari, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 270-quinquies cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione della presunzione di non colpevolezza, posta dall'art. 27, comma secondo, Cost., per avere la Corte di assise di appello di Roma assunto, quale dato di partenza, la colpevolezza dell'imputato, limitandosi a non considerare sufficienti le deduzioni avanzate dalla difesa, peraltro senza fornire risposta alle contraddizioni da essa rilevate ed esposte, nel quadro di una mancata indicazione degli elementi su cui i Giudici di merito avrebbero fondato il proprio convincimento, rendendone impossibile la ricostruzione. Invero, il reato di auto-addestramento finalizzato ad attività di terrorismo anche internazionale richiederebbe, ai sensi dell'art. 270-quinquies cod. pen., la presenza di un univoco indirizzarsi, da parte dell'agente, al compimento della condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., mediante la commissione di azioni idonee allo scopo, non potendo abdicarsi, pur rispetto a una fattispecie di pericolo, al principio di offensività. Errerebbe, pertanto, il Giudice di appello nel ribadire la natura di reato di pericolo della fattispecie contestata, accogliendo il principio di diritto, affermato dalla Suprema Corte, secondo cui «codificando il requisito di univocità del fatto materiale realizzato, non ha inteso richiamarne il - di norma correlato - carattere di idoneità» (Sez. 5, n. 6061/2017). In realtà, secondo una giurisprudenza ormai collaudata, ribadita dal Supremo Collegio, il delitto previsto dall'art. 270-quinquies cod. pen. costituirebbe un reato di pericolo concreto a doppio dolo specifico, sicché la condotta incriminata dovrebbe essere oggettivamente idonea alla realizzazione dell'evento perseguito e l'elemento psicologico essere caratterizzato dalla volontà di commettere atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali e dalla ulteriore volontà di perseguire una finalità terroristica. Essendo in ogni caso necessario che il soggetto attivo ponga in essere comportamenti significativi, sul piano materiale, facendo insorgere un conseguente pericolo per la struttura statale e l'ordine pubblico, senza limitarsi a una semplice attività di raccolta di dati informativi, pena la incostituzionalità di una norma che sanzioni una mera idea eversiva in violazione dell'art. 21 Cost. Nel caso di specie, la condotta dell'imputato considerata «univocamente finalizzata» al compimento di atti terroristici consisterebbe nell'esame delle possibilità