Cass. civ., sez. I, ordinanza 14/02/2023, n. 04599

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 14/02/2023, n. 04599
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04599
Data del deposito : 14 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8185/2018 R.G. proposto da : INCOMM SRL, in persona del legale rapp.te p.t., e DELLA VOLPE ANTONIO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati SCOTTI GALLETTA MARCO (SCTMRC67B16F839G), SCOTTI GALLETTA ANTONIO (SCTNTN35S22F839R), per procura speciale a margine del ricorso -ricorrenti-

contro

FALLIMENTO “ SOCIETA' DI FATTO TRA LUIGI FIORDILISO , ANTONIO DELLA VOLPE E INCOMM SRL”, nonché FALLIMENTO IN PROPRIO DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI LUIGI FIORDILISO, ANTONIO DELLA VOLPE e INCOMM SRL, nonché FALLIMENTO DI FIORDILISO LUIGI, in persona dei curatori p.t., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO, 32, presso lo studio dell’avvocato B P (BRTPQL82T04B963M) rappresentato e difeso dall'avvocato B A (BSSMDA47D19G620O)per procura speciale -controricorrenti- e CAIANIELLO ENNIO, CASTALDO MARIA ROSARIA RITA, CAMPANILE FERDINANDO, STABILE MARIA, DELLA VOLPE ADELE, PICONE ANTONIO, PASCARELLA ANIELLO, DELLA VOLPE CLEMENTINA, FIORDILISO MARCELLO, FIORDILISO LUIGI, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 27/2018 depositata il 12/02/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 11 maggio 2017, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato il fallimento della società di fatto tra Luigi Fiordiliso, la moglie Clementina Della Volpe, il cognato A D V, il figlio Marcello Fiordiliso e la Incomm s.r.l., nonché di questi quali soci illimitatamente responsabili, in estensione del fallimento dell’imprenditore individuale Luigi Fiordiliso, ai sensi dell’art. 147, comma 5, l. fall. Infatti, successivamente alla dichiarazione del fallimento di detto imprenditore individuale, la procedura aveva dedotto l’esistenza di una società di fatto occulta tra il fallito, le altre persone fisiche suddette e la Incomm s.r.l., partecipata per metà ciascuno dal fallito e dal predetto cognato, instando per l’estensione del fallimento alla società occulta e, conseguentemente, ai suoi soci illimitatamente responsabili. Proposto reclamo, la Corte d’appello di Napoli con sentenza del 12 febbraio 2018, n. 27, lo ha accolto con riguardo a Marcello Fiordiliso e Clementina Della Volpe, revocando la sentenza di fallimento nei loro confronti, ed inoltre lo ha accolto parzialmente con riguardo a Luigi Fiordiliso e lo ha respinto per gli altri reclamanti. La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a)sussiste la legittimazione attiva della curatela, trattandosi non di un ricorso autonomo ma di un’istanza di fallimento in estensione, ai sensi dell’art. 147, comma 5, l. fall.;
b) sussiste la società di fatto con il cognato e con la Incomm s.r.l., in quanto al riguardo plurimi elementi, puntualmente esaminati, dimostrano la sua esistenza, ed altresì il requisito dell’insolvenza, sulla base degli elementi offerti in giudizio;
c) tuttavia, non vi è prova della partecipazione ad essa anche del figlio e della moglie dell’imprenditore fallito, Marcello Fiordiliso e Clementina Della Volpe, dovendo qui riscontrarsi la semplice affectio familiaris ed atti neutri a quel fine;
d) non si applica l’art. 10 l. fall., perché la società è irregolare ed, in ogni caso, e non vi è prova della esteriorizzazione ai terzi della cessazione dell’attività di impresa con mezzi idonei o che fosse da loro conosciuta, posto che anche l’iscrizione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa del fallimento dell’imprenditore individuale ha diffuso solo questa conoscenza, ma non dello scioglimento del rapporto sociale del socio occulto. Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione da Incomm s.r.l. ed A D V, affidato a quattro motivi. Si difendono i fallimenti con controricorso. Le parti costituite hanno depositato le memorie.
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