Cass. pen., sez. V trib., sentenza 05/12/2018, n. 54490

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 05/12/2018, n. 54490
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 54490
Data del deposito : 5 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: COSTANTINO FRANCESCA nato a COSENZA il 31/08/1978 DISPOTO ANTONIO nato a COSENZA il 05/10/1969 S A nato a COSENZA il 30/09/1974 LARATTA ANDREA nato a COSENZA il 30/03/1977 avverso la sentenza del 26/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F L che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio per DISPOTO, inammissibile per gli altri udito il difensore i difensori presenti si riportano ai motivi. L'avv. R R, in qualità di difensore della parte civile, deposita conclusioni scritte e nota spese, unitamente decreto di ammissione al gratuito patrocinio emessa dal tribunale di Cosenza Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. F L, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per Dispoto e la declaratoria di inammissibilità del ricorso per gli altri. Il difensore dell'imputato, avv. U F in sostituzione per delega scritta dell'avv. C M del foro di Cosenza in difesa di S A e dell'avv. Q A del medesimo foro in difesa di S A e di L A, ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 26/01/2017, la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la sentenza, emessa dal Tribunale di Cosenza in data 23/06/2015, con la quale S A, C F, L A e D A erano stati condannati, in relazione ai reati di cui agli art. 216, comma 1, n. 1, 219 e 223 L.F. , perché , la S, in qualità di amministratore unico, e gli altri coimputati, con le condotte descritte, distraevano dalla società B.M.F. sas di S A, dichiarata fallita il 22/12/2004, beni immobili, mediante la simulazione di due compravendite immobiliari, la somma contante di C 120.260,00, oltre a distruggere o comunque sottrarre, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, i libri e le scritture contabili( fatti accertati, in Cosenza, alla data del fallimento del 22-23 dicembre 2004).

2. Ciascuno degli imputati, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione.

2.1 La difesa della C deduce i seguenti vizi di legittimità: a) violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di rito, in relazione agli art. 216, primo comma, 219 e 223 R.D. n. 267/42 e agli art. 125, 530, secondo comma, e 533 c.p.p.. Non sarebbe comprensibile il percorso logico - argomentativo seguito dai giudici, emergendo così una carenza motivazionale latente. Vi sarebbe un palese difetto in relazione all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta, non essendovi la prova della consapevolezza dell'imputata, in ordine alla situazione effettiva della società, dato indirettamente confermato dall'attribuzione, da parte della coimputata S all'odierna ricorrente, di un ruolo coincidente con una "testa di legno". Secondo la giurisprudenza è necessaria una consapevolezza e volontà, rispetto allo specifico atto distrattivo posto in essere, non potendosi desumere de plano dalle situazioni in atto l'intenzionalità del singolo soggetto di pregiudicare i creditori.

2.2 La difesa del ricorrente Dispoto allega i seguenti vizi di legittimità: a)violazione ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. 606, comma 5, c.p.p., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) - 179 c.p.p.;
omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore dell'imputato;
b) violazione ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione all'art. 601, comma 3 e 6 c.p.p.;
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità;
nullità del decreto di citazione a giudizio notificato al difensore dell'imputato.Come risulta dai documenti, allegati agli atti, al difensore è stato notificato il decreto di citazione a giudizio, con un documento, allegato, nominato " M R", parte civile costituita in altro procedimento pendente, in cui il difensore peraltro non era stato nominato da alcuna parte processuale. La motivazione, resa sul punto dalla Corte territoriale, non sarebbe idonea. Per di più, nel decreto di citazione a giudizio notificato, erano state omesse le generalità degli imputati. b) violazione dell'art. 606, comma I, lett. e), per manifesta mancanza della motivazione, omesso esame delle specifiche doglianze difensive formulate nei motivi d'appello;
motivazione fittizia e meramente apparente;
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale non avrebbe risposto alle considerazioni, svolte con l'appello circa la messa all'incasso degli assegni, consegnati dalla S a tale G, con disposizione di quest'ultimo al ricorrente di versarli sul proprio conto corrente, onde ottenere il contante. Tanto meno i giudici avrebbero argomentato in relazione al dolo dell'extraneus. La motivazione sarebbe del tutto priva di una motivazione logica e coerente;
né, tanto meno, la Corte territoriale avrebbe risposto in modo esauriente ai motivi d'appello proposti dalla difesa dell'imputato. Per la precisione, la difesa dell'imputato avrebbe sottolineato che non era stata raggiunta la prova del fatto che l'imputato fosse a conoscenza dello stato di decozione della società fallita, dell'eventuale intento distrattivo della S, della volontà del Disposto di concorrere con quest'ultima e dei rapporti, intrattenuti dal Dispoto con la S, il marito di costei L e, in un ambito lavorativo, con la società fallita. La difesa della S allega due motivi: a) errata qualificazione giuridica della vicenda oggetto di imputazione, con contestuale violazione dell'art. 216 co. 1 I.f., deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p.;
b) motivazione contraddittoria o manifestamente illogica ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. con riferimento alla prova dell'elemento psicologico del reato. L'affinità tra le condotte della bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice rende possibile l'integrazione dell'ipotesi meno grave solo in considerazione dell'elemento psicologico, connotato nella bancarotta fraudolenta dalla ricorrenza del dolo e nella bancarotta semplice da elementi riconducibili alla colpa. Nel primo caso deve ricorrere una consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa, mentre nel secondo caso si prospettano ipotesi relative a "spese eccessive" o ad operazioni economiche manifestamente imprudenti. Mancherebbe in proposito una motivazione approfondita della Corte territoriale. La difesa del L allega i seguenti vizi di legittimità: a) errata qualificazione giuridica della vicenda oggetto di imputazione con violazione dell'art. 216 co. 1 I.f., deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p.;
b) motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., con riferimento alla prova dell'elemento psicologico del reato. Rivestirebbe una valenza determinante la qualifica, assunta dal ricorrente, di socio minoritario accomandante dell'azienda B.F.M. di S A. La simulazione della cessione dell'unico immobile non lo riguarderebbe, non rientrando il L in alcune delle figure di cui all'art. 223 L.F.. Per di più, nella sentenza impugnata, sarebbe valorizzato un unico episodio, relativo alla corresponsione di un indennizzo assicurativo e ad un assegno circolare, girato dalla S, senza considerare in ogni caso la prospettabilità alternativa di una bancarotta semplice, ex art. 217 I.f.. Sarebbe incongrua la motivazione cumulativa adottata dalla Corte territoriale. Considerata la possibilità di realizzazione, a seguito della condotta distrattiva realizzata, dell'una o dell'altra fattispecie, sarebbe stato determinante l'approfondimento sull'elemento psicologico del reato A tale riguardo i passaggi, relativi all'elemento psicologico, sarebbero inidonei, sotto un profilo motivazionale, mancando la riprova dell'adozione di un piano più ampio volto a dissipare il patrimonio aziendale.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi