Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2018, n. 54490
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: COSTANTINO FRANCESCA nato a COSENZA il 31/08/1978 DISPOTO ANTONIO nato a COSENZA il 05/10/1969 S A nato a COSENZA il 30/09/1974 LARATTA ANDREA nato a COSENZA il 30/03/1977 avverso la sentenza del 26/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F L che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio per DISPOTO, inammissibile per gli altri udito il difensore i difensori presenti si riportano ai motivi. L'avv. R R, in qualità di difensore della parte civile, deposita conclusioni scritte e nota spese, unitamente decreto di ammissione al gratuito patrocinio emessa dal tribunale di Cosenza Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. F L, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per Dispoto e la declaratoria di inammissibilità del ricorso per gli altri. Il difensore dell'imputato, avv. U F in sostituzione per delega scritta dell'avv. C M del foro di Cosenza in difesa di S A e dell'avv. Q A del medesimo foro in difesa di S A e di L A, ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza, emessa in data 26/01/2017, la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la sentenza, emessa dal Tribunale di Cosenza in data 23/06/2015, con la quale S A, C F, L A e D A erano stati condannati, in relazione ai reati di cui agli art. 216, comma 1, n. 1, 219 e 223 L.F. , perché , la S, in qualità di amministratore unico, e gli altri coimputati, con le condotte descritte, distraevano dalla società B.M.F. sas di S A, dichiarata fallita il 22/12/2004, beni immobili, mediante la simulazione di due compravendite immobiliari, la somma contante di C 120.260,00, oltre a distruggere o comunque sottrarre, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, i libri e le scritture contabili( fatti accertati, in Cosenza, alla data del fallimento del 22-23 dicembre 2004).
2. Ciascuno degli imputati, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1 La difesa della C deduce i seguenti vizi di legittimità: a) violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di rito, in relazione agli art. 216, primo comma, 219 e 223 R.D. n. 267/42 e agli art. 125, 530, secondo comma, e 533 c.p.p.. Non sarebbe comprensibile il percorso logico - argomentativo seguito dai giudici, emergendo così una carenza motivazionale latente. Vi sarebbe un palese difetto in relazione all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta, non essendovi la prova della consapevolezza dell'imputata, in ordine alla situazione effettiva della società, dato indirettamente confermato dall'attribuzione, da parte della coimputata S all'odierna ricorrente, di un ruolo coincidente con una "testa di legno". Secondo la giurisprudenza è necessaria una consapevolezza e volontà, rispetto allo specifico atto distrattivo posto in essere, non potendosi desumere de plano dalle situazioni in atto l'intenzionalità del singolo soggetto di pregiudicare i creditori.
2.2 La difesa del ricorrente Dispoto allega i seguenti vizi di legittimità: a)violazione ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. 606, comma 5, c.p.p., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) - 179 c.p.p.;
omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore dell'imputato;
b) violazione ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione all'art. 601, comma 3 e 6 c.p.p.;
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità;
nullità del decreto di citazione a giudizio notificato al difensore dell'imputato.Come risulta dai documenti, allegati agli atti, al difensore è stato notificato il decreto di citazione a giudizio, con un documento, allegato, nominato " M R", parte civile costituita in altro procedimento pendente, in cui il difensore peraltro non era stato nominato da alcuna parte processuale. La motivazione, resa sul punto dalla Corte territoriale, non sarebbe idonea. Per di più, nel decreto di citazione a giudizio notificato, erano state omesse le generalità degli imputati. b) violazione dell'art. 606, comma I, lett. e), per manifesta mancanza della motivazione, omesso
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F L che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio per DISPOTO, inammissibile per gli altri udito il difensore i difensori presenti si riportano ai motivi. L'avv. R R, in qualità di difensore della parte civile, deposita conclusioni scritte e nota spese, unitamente decreto di ammissione al gratuito patrocinio emessa dal tribunale di Cosenza Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. F L, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per Dispoto e la declaratoria di inammissibilità del ricorso per gli altri. Il difensore dell'imputato, avv. U F in sostituzione per delega scritta dell'avv. C M del foro di Cosenza in difesa di S A e dell'avv. Q A del medesimo foro in difesa di S A e di L A, ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza, emessa in data 26/01/2017, la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la sentenza, emessa dal Tribunale di Cosenza in data 23/06/2015, con la quale S A, C F, L A e D A erano stati condannati, in relazione ai reati di cui agli art. 216, comma 1, n. 1, 219 e 223 L.F. , perché , la S, in qualità di amministratore unico, e gli altri coimputati, con le condotte descritte, distraevano dalla società B.M.F. sas di S A, dichiarata fallita il 22/12/2004, beni immobili, mediante la simulazione di due compravendite immobiliari, la somma contante di C 120.260,00, oltre a distruggere o comunque sottrarre, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, i libri e le scritture contabili( fatti accertati, in Cosenza, alla data del fallimento del 22-23 dicembre 2004).
2. Ciascuno degli imputati, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1 La difesa della C deduce i seguenti vizi di legittimità: a) violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di rito, in relazione agli art. 216, primo comma, 219 e 223 R.D. n. 267/42 e agli art. 125, 530, secondo comma, e 533 c.p.p.. Non sarebbe comprensibile il percorso logico - argomentativo seguito dai giudici, emergendo così una carenza motivazionale latente. Vi sarebbe un palese difetto in relazione all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta, non essendovi la prova della consapevolezza dell'imputata, in ordine alla situazione effettiva della società, dato indirettamente confermato dall'attribuzione, da parte della coimputata S all'odierna ricorrente, di un ruolo coincidente con una "testa di legno". Secondo la giurisprudenza è necessaria una consapevolezza e volontà, rispetto allo specifico atto distrattivo posto in essere, non potendosi desumere de plano dalle situazioni in atto l'intenzionalità del singolo soggetto di pregiudicare i creditori.
2.2 La difesa del ricorrente Dispoto allega i seguenti vizi di legittimità: a)violazione ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. 606, comma 5, c.p.p., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) - 179 c.p.p.;
omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore dell'imputato;
b) violazione ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione all'art. 601, comma 3 e 6 c.p.p.;
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità;
nullità del decreto di citazione a giudizio notificato al difensore dell'imputato.Come risulta dai documenti, allegati agli atti, al difensore è stato notificato il decreto di citazione a giudizio, con un documento, allegato, nominato " M R", parte civile costituita in altro procedimento pendente, in cui il difensore peraltro non era stato nominato da alcuna parte processuale. La motivazione, resa sul punto dalla Corte territoriale, non sarebbe idonea. Per di più, nel decreto di citazione a giudizio notificato, erano state omesse le generalità degli imputati. b) violazione dell'art. 606, comma I, lett. e), per manifesta mancanza della motivazione, omesso
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