Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2023, n. 00397
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) G V, nato a Mola di Bari il 18/02/1965 2) G G, nato a Mola di Bari il 24/04/1975 3) A A, nato a Mola di Bari il 19/02/1976 4) M M, nato a Bari il 01/07/1938 avverso la sentenza del 05/06/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G P, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 giugno 2020, resa in camera di consiglio, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli odierni ricorrenti, ex art. 129 cod. proc. pen., per estinzione dei reati a loro ascritti e ritenuti con la sentenza di condanna di primo grado dai medesimi appellata.
2. A mezzo del difensore fiduciario, avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'omessa notifica, nei propri confronti e al difensore, della citazione a comparire nel giudizio d'appello, dove - si allega - essi avrebbero dimostrato la sussistenza di valide ragioni a supporto della richiesta pronuncia di proscioglimento nel merito. Non essendo consentita la pronuncia in grado d'appello di una sentenza de plano, neppure se di proscioglimento, se ne allega pertanto la nullità assoluta ed insanabile con richiesta di annullamento con rinvio.
2.1. Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per essere stata dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione pur essendo evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito, come supportato dai documenti e dalle testimonianze in atti.
3. Il procedimento, inizialmente fissato all'udienza del 5 maggio 2021, è stato rinviato d'ufficio in attesa che fosse decisa la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Corte (Sez. 1, ord. 27/04/2021) con riguardo alle disposizioni processuali che, secondo il diritto vivente, consentirebbero di dichiarare inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato illegittimamente emessa dal giudice d'appello in fase predibattimentale senza la citazione e l'intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, assorbente, è fondato.
2. Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, di recente riaffermato dalla Sezioni unite, nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia 2 , '/ predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G P, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 giugno 2020, resa in camera di consiglio, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli odierni ricorrenti, ex art. 129 cod. proc. pen., per estinzione dei reati a loro ascritti e ritenuti con la sentenza di condanna di primo grado dai medesimi appellata.
2. A mezzo del difensore fiduciario, avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'omessa notifica, nei propri confronti e al difensore, della citazione a comparire nel giudizio d'appello, dove - si allega - essi avrebbero dimostrato la sussistenza di valide ragioni a supporto della richiesta pronuncia di proscioglimento nel merito. Non essendo consentita la pronuncia in grado d'appello di una sentenza de plano, neppure se di proscioglimento, se ne allega pertanto la nullità assoluta ed insanabile con richiesta di annullamento con rinvio.
2.1. Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per essere stata dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione pur essendo evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito, come supportato dai documenti e dalle testimonianze in atti.
3. Il procedimento, inizialmente fissato all'udienza del 5 maggio 2021, è stato rinviato d'ufficio in attesa che fosse decisa la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Corte (Sez. 1, ord. 27/04/2021) con riguardo alle disposizioni processuali che, secondo il diritto vivente, consentirebbero di dichiarare inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato illegittimamente emessa dal giudice d'appello in fase predibattimentale senza la citazione e l'intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, assorbente, è fondato.
2. Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, di recente riaffermato dalla Sezioni unite, nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia 2 , '/ predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di
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