Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21891
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE di APPELLO TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 6 aprile 2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata in data 20 gennaio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria nei confronti di AN NO con la quale era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, alla pena di giustizia e alle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare. La imputazione ha ad oggetto le condotte di bancarotta fraudolenta documentale, di bancarotta fraudolenta impropria da falso in bilancio e di bancarotta semplice commesse dal AN nella sua qualità di amministratore unico della società "Oscar s.r.l." s.r.l. dal 22 gennaio 2007 sino al fallimento della stessa, dichiarato con sentenza del Tribunale di Alessandria in data 19 febbraio 2015, con la recidiva specifica e reiterata.
2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando il motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con un unico motivo, articolato in diverse censure, è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo delle condotte di bancarotta contestate. Lamenta il ricorrente, dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di bancarotta documentale, che la Corte territoriale non ha fornito risposta alla specifica censura relativa all'assenza dell'elemento psicologico del dolo. Il ricorrente è uomo di modestissima cultura e aveva affidato tutte le incombenze di natura contabile e fiscale, compresa la redazione dei bilanci e la tenuta delle scritture contabili al commercialista, AN LL nel quale riponeva fiducia e al quale aveva sempre consegnato tutta la documentazione, ricevendo costanti rassicurazioni quanto alla corretta tenuta della contabilità. Nei confronti del LL sono stati istruiti numerosi procedimenti penali perché questi, differentemente da quanto riferito ai suoi clienti, non ha adempiuto agli obblighi contabili ed è stato destinatario di procedimenti disciplinari ad opera del Consiglio dell'Ordine dei commercialisti. Contrariamente a quanto sostenuto dalle sentenze di merito, sarebbe al più rinvenibile in capo al ricorrente una condotta negligente