Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/04/2022, n. 11241

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/04/2022, n. 11241
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11241
Data del deposito : 6 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14556/2019 R.G. proposto da: AC CONSULTING S.R.L., rappresentata e difesa dal prof. avv. G T e dall’avv. T M, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza Vescovio 21,

- ricorrente -

contro

SINTHEMA PROFESSIONISTI ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avv. M C, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. M F O in Roma, via Filippo Cridoni 25,

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 726/2019 della CORTE D’APPELLO DI VENE- ZIA, depositata il 27/2/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/2/2022 dal Consigliere Dott. G F. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 14556/2019 Numero sezionale 212/2022 Numero di raccolta generale 11241/2022 Data pubblicazione 06/04/2022

FATTI DI CAUSA

1. Nella procedura esecutiva promossa nei confronti della AC Consul- ting S.r.l. la creditrice Sinthema Professionisti Associati, sulla scorta di un’ordinanza del Tribunale di Vicenza resa all’esito di un giudizio som- mario di cognizione, aveva pignorato – in data 12-13/10/2017 – i crediti vantati dalla debitrice nei confronti della Nevis S.r.l.

2. La Cte d’appello di Venezia, con decreto del 10/10/2017, poi confermato il 30/10/2017, aveva sospeso l’efficacia esecutiva del titolo azionato dalla Sinthema Professionisti Associati.

3. La AC Consulting proponeva, dunque, opposizione all’esecuzione domandando la declaratoria di inefficacia del pignoramento, in quanto compiuto dopo la sospensione dell’esecutorietà del titolo;
la Sinthema Professionisti Associati contestava tale domanda sostenendo che la so- spensione fosse subordinata alla notifica del decreto, avvenuta soltanto il 16/10/2017. 4. Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza dell’8-9/5/2018, osser- vava che il creditore era privo di un efficace titolo esecutivo al momento del pignoramento, in quanto l’effetto sospensivo si era prodotto col de- posito in cancelleria del decreto della Cte d’appello, e – pur dando ter- mine per l’introduzione del giudizio di merito – definiva il processo di esecuzione dichiarando inefficace l’atto di pignoramento e liberando dal vincolo le somme pignorate.

5. La Sinthema Professionisti Associati qualificava la predetta ordi- nanza quale provvedimento di estinzione “tipica” della procedura e, il 29/5/2018, proponeva reclamo a norma dell’art. 630 cod. proc. civ., mezzo del quale la AC Consulting eccepiva l’inammissibilità.

6. Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 17/9/2018, accoglieva il reclamo e disponeva la sospensione del processo esecutivo, assegnando un termine di 30 giorni per introdurre il giudizio di merito;
riteneva il giudice di primo grado che fosse illegittimo il provvedimento di chiusura 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 14556/2019 Numero sezionale 212/2022 Numero di raccolta generale 11241/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 adottato dal giudice dell’esecuzione (che si sarebbe dovuto limitare a so- spendere cautelarmente la procedura), sicché riformava la pronuncia di inefficacia del pignoramento e di liberazione del terzo pignorato.

7. La AC Consulting impugnava la decisione con appello ex art. 130 disp. att. cod. proc. civ.;
reiterava l’eccezione di inammissibilità del re- clamo, in quanto proposto avverso un provvedimento di chiusura antici- pata, non già di estinzione del processo.

8. Con la sentenza n. 726 del 27/2/2019, la Cte d’appello di Vene- zia rigettava l’impugnazione, compensando le spese: la Cte territoriale, per quanto qui rileva, reputava tempestivo il reclamo nonostante il rifiuto dell’atto, inoltrato telematicamente, dovuto al mancato “agganciamento” al fascicolo della procedura;
aggiungeva poi che la sospensione dell’effi- cacia esecutiva del titolo, anche se intervenuta prima dell’inizio della pro- cedura, non determina l’automatica inefficacia del pignoramento ciono- nostante compiuto, né la chiusura del processo esecutivo;
confermava, dunque, la correttezza della pronuncia del Tribunale di Vicenza che – in riforma di un provvedimento del giudice dell’esecuzione, esorbitante dai poteri attribuitigli nella fase endoesecutiva dell’opposizione – aveva ac- colto il reclamo;
infine, rilevava che l’ordinanza con cui si dichiarava «de- finito il giudizio» poteva essere interpretata come declaratoria di estin- zione del processo, giustificandosi così la proposizione del reclamo ex art.630 cod. proc. civ.

9. Avverso la suddetta sentenza la AC Consulting S.r.l. proponeva ricorso per cassazione (basato su un unico motivo), al quale resisteva con controricorso la Sinthema Professionisti Associati. Le parti hanno de- positato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si rileva che non ha partecipato al giudizio (neanche nel grado precedente) il terzo pignorato Nevis S.r.l., litiscon- sorte necessario (in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01). 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 14556/2019 Numero sezionale 212/2022 Numero di raccolta generale 11241/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 La non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del terzo pignorato determina un vizio rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e comporta, di regola, la cassazione della de- cisione impugnata con rinvio al giudice di merito. Tuttavia, il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del pro- cesso (art. 111 Cost.) impone al giudice di evitare soluzioni che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra le quali si deve in- cludere anche una pronuncia di rimessione al giudice di merito per sentir pronunciare in quella sede la declaratoria di inammissibilità del mezzo di impugnazione (il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ.) esperito dalla Sin- thema Professionisti Associati;
tale statuizione si tradurrebbe in un inu- tile dispendio di attività processuali e formalità superflue, in quanto non giustificate dall’esigenza di garantire, nel rispetto del contraddittorio, l’esercizio del diritto di difesa e di assicurare la partecipazione di tutti gli interessati, incluso il litisconsorte pretermesso, ad un processo il cui esito è idoneo a produrre effetti nella loro sfera giuridica (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 37847 del 01/12/2021, Rv. 663431-01).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi