Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2019, n. 47635

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2019, n. 47635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47635
Data del deposito : 22 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G S nato a CATANIA il 13/04/1951 avverso la sentenza del 13/06/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M D M che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo a) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e in relazione al capo c) perché il fatto non sussiste. udito il difensore E presente l'avvocato PATANE' SALVATORE del foro di CATANIA che si riporta ai motivi di ricorso. Ritenuto in fatto n fatto 1. Con sentenza in data 13 giugno 2018 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza, 14.1.2011, del Tribunale in sede, nella parte in cui aveva dichiarato S G responsabile: capo a) del reato, aggravato dalla condizione di sorvegliato speciale, di porto illegale di un caricatore per pistola semiautomatica (artt. 4 e 7 L. n. 895 del 1967) e capo c) di violazione del divieto, accessorio alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, di detenere e portare armi (art. 9, comma 2, L. n. 1423 del 1956), fatto commesso portando il caricatore e detenendo tre munizioni;
ha dichiarato non doversi procedere in relazione alla contravvenzione ex art. 597 cod. pen. (capo b, detenzione di tre cartucce marca GFL calibro "380 auto") perché estinta per prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta in anni uno mesi sette di reclusione.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, articolando i seguenti motivi: - violazione degli artt. 4 e 7 L. 895/1967 e omessa motivazione. Il D.Lgs. n. 204/2010, nel recepire la direttiva comunitaria 208/51/CE, ha apportato innovazioni alla legge n. 895/1967 ed alla legge n.110/1975. In particolare sono stati definiti i concetti di "parte di arma" e di "parte essenziale di arma". Nell'elencazione non è compreso il caricatore. La stessa Corte di legittimità, con sentenza n. 4050 del 25.1.2013, ha affermato che il caricatore rientra tra gli accessori non più sottoposti alle limitazioni della legislazione sulle armi. Altra parte della giurisprudenza ha, tuttavia, ritenuto che il caricatore debba essere considerato parte di arma (Sez. 1 del 23.9.2013, n. 39209) e a detto orientamento si è uniformata la sentenza impugnata. Ma la volontà legislativa è chiara ed è rivolta ad escludere che il caricatore rientri tra le "parti di arma" e, pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, gli argomenti a sostegno della tesi della rilevanza penale sono senz'altro da confutare;
- violazione dell'art. 5 L. n. 895/1967 e omessa motivazione. La concessione dell'attenuante è stata esclusa con motivazione meramente apparente, da un lato evidenziando la presunta gravità del fatto in contestazione (porto di un caricatore con tre cartucce) di per sé oggettivamente non dirimente, dall'altro la pericolosità sociale dell'imputato. Ma anche sotto il profilo soggettivo il fatto che il ricorrente fosse sottoposto a misura di prevenzione, integrando elemento costitutivo di autonomo reato, non avrebbe potuto essere valorizzato ai fini del diniego della chiesta attenuante;-violazione dell'art. 9 L. n. 1423 del 1956 e omessa motivazione. Il caricatore non poteva considerarsi arma o parte di essa, mentre quanto alle cartucce, la Corte di appello avrebbe dovuto uniformarsi all'orientamento di legittimità, secondo cui la prescrizione contemplante il divieto di detenere e portare armi non può essere estesa alle munizioni;
-violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
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