Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2021, n. 05879

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2021, n. 05879
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05879
Data del deposito : 15 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da O A, nato a San Giovanni in Fiore il 3/12/1966, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia in data 11/9/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere C R;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A P V, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate, per l'imputato, dagli avv.ti G T e F L, i quali hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11/9/2020, il Tribunale del riesame di Venezia rigettò l'appello proposto nell'interesse di A O avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 11/8/2020, con la quale era stata respinta l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari avanzata dallo stesso O, imputato per i reati di tentato omicidio aggravato in danno del coniuge e di lesioni personali aggravate in danno del figlio e di altra persona presente al momento dell'aggressione.

2. A O ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti G T e F L, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla dedotta contraddittorietà tra la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 7/7/2020 e l'ordinanza dello stesso Giudice in data 11/8/2020, che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), l'omessa considerazione degli elementi fattuali che avevano condotto il Giudice di primo grado, nella menzionata sentenza di condanna nel merito, a riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche. Tali elementi, costituenti "fatto nuovo" rispetto al precedente pronunciamento del Giudice scaligero, erano rappresentati dal comportamento processuale dell'imputato e, in particolare, dall'aver dato prova di resipiscenza mediante la sua (spontanea) consegna alle Forze dell'ordine e dalle dichiarazioni confessorie rese in ordine a tutti i reati a lui contestati. Pertanto, contraddicendosi, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe, nel giudizio di merito, considerato Oliverio come persona che aveva dato prova di resipiscenza;
e, nell'incidente cautelare, lo avrebbe valutato come soggetto ancora pericoloso, tanto da non poter essere ammesso agli arresti domiciliari in provincia di Cosenza, a più di 1.000 Km dalla persona offesa. Tanto più che il Tribunale avrebbe ritenuto non più sussistente il pericolo di fuga, dando atto che Oliverio, nell'immediatezza dei fatti, si era spontaneamente costituito ai Carabinieri di San Bonifacio. Le menzionate circostanze, in definitiva, avrebbero dovuto essere considerate unitamente all'assenza di recidiva specifica, alla lontananza dei precedenti nel tempo, al "dispiacere" espresso per l'accaduto, alla preoccupazione per la salute delle persone offese, alle richieste di perdono, ai parziali risarcimenti effettuati.
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