Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 26/10/2021, n. 30018
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
NZA sui ricorsi iscritto al n. 24338 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da P D, rappresentato e difeso, giusta procura speciale autenticata dal notaio M S in data 22 settembre 2015, rep. n. 68763, dall'avv. F M, presso lo studio del quale in Roma, alla piazza Barberini, n. 12, elettivamente si domicilia - ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 13 marzo 2015, n. 533/13/15;RG n. 24338/15 Angelina- aria Pe ore udita la relazione svolta all'adunanza camerale del 6 luglio 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino. Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata, per il profilo ancora d'interesse, che il contribuente ha realizzato un'operazione in virtù della quale ha venduto una trattrice agricola a Generaltractor, che, lo stesso giorno e al medesimo prezzo l'ha rivenduta a General Credit, che a sua volta in pari data e al medesimo prezzo l'ha rivenduta all'originario proprietario;- ne è scaturito, per l'anno d'imposta 2005, un avviso di accertamento col quale l'Agenzia delle entrate ha sostenuto che l'operazione fosse stata realizzata al solo fine di generare artificiosamente i requisiti necessari per fruire del finanziamento previsto dalla legge Sabatini, in quanto volte a far apparire come nuovi beni strumentali in realtà usati;sicché ha recuperato l'iva che era stata detratta dal contribuente perché ha ritenuto che l'acquisto al quale la detrazione si riferiva fosse in realtà inesistente;- il contribuente ha impugnato l'avviso, ottenendone l'annullamento in primo grado;- di contro, il giudice d'appello ha accolto il gravame dell'Ufficio, evidenziando che l'operazione è stata volta esclusivamente allo scopo di procacciare i mezzi finanziari mediante la stipulazione di un contratto finalizzato appunto ad ottenere finanziamenti;- contro questa sentenza propone ricorso il contribuente per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui l'Agenzia risponde con controricorso;- il contribuente deposita rinuncia al ricorso corredato di documentazione. RG n. 24338/15 Angelina-M rino sore Considerato che: il ricorrente ha rinunciato al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 4 del d.l. n. 119/18, come convertito;l'atto di rinuncia al ricorso risulta ritualmente notificato.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi