Cass. civ., sez. II, sentenza 28/07/2020, n. 16077
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In virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c.c., in correlazione con l'art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore.
Sul provvedimento
Testo completo
16077 -20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A G - Presidente R. G. N. 10171/18 16077 - Consigliere Rel. A C Cron. G T - Consigliere ет Rep. - Consigliere A S U. P. 10/1/2020 - Consigliere M C ha pronunciato la seguente Vendita SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10171/'18) proposto da: SALEMMME FRANCESCO (C.F.: SLM FNC 57L12 F158X), quale socio accomandatario e legale rappresentante dell'AUTOMEK s.a.s., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. V M ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. M V, in Roma, v. F. Cesi 72;
· ricorrente -
contro
M.M. AUTOMOBILI ITALIA s.p.a. (P.I.: 01686060151), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti M N e G A ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, viale Tiziano,
- controricorrente -
108;
e CICERO FRANCESCO:
- intimato -
Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 1116/2017, depositata il 13 novembre 2017;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
24/20 uditi gli Avv.ti V M, per il ricorrente, e Sonia Allocca (per delega), nell'interesse della controricorrente. RILEVATO IN FATTO 1. Con atto di citazione notificato nel giugno 2004 C Francesco conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, la s.a.s. Automek chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita, stipulato nel 2000, avente ad oggetto un'automobile marca Mitsubishi (modello Pajero), siccome la stessa presentava dei vizi che la rendevano inidonea all'uso, così come riscontrati con accertamento tecnico preventivo del luglio 2003, nonché la condanna al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio la predetta convenuta, la quale instava per essere autorizzata a chiamare in giudizio la M.M. Automobili Italia s.r.l., quale importatrice del citato veicolo al fine di essere garantita per le eventuali conseguenze pregiudizievoli dipendenti dall'accoglimento della proposta domanda, invocando, in ogni caso, il rigetto di quest'ultima. Autorizzata la chiesta chiamata, la M.M. Automobili Italia s.r.l. si costituiva anch'essa in giudizio, chiedendo la reiezione sia della domanda principale che di quella di manleva. L'adito Tribunale, con sentenza n. 723/2013 (pubblicata il 4 aprile 2013), accoglieva la domanda del C e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del contratto di vendita dedotto in giudizio, condannando la convenuta alla restituzione della somma di euro 32.795,01, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
accoglieva, altresì, la formulata domanda di manleva e, pertanto, condannava la M.M. Automobili Italia s.r.l. al risarcimento del danno mediante il pagamento degli interessi annui nella misura del 3% sulla somma come innanzi quantificata dalla data di acquisto dei veicolo, regolando, poi, le complessive spese giudiziali.
2. Interposto appello da parte di Salemme Francesco nella predetta qualità, al quale resistevano il C Francesco e la M.M. Automobili Italia s.p.a. (che, a sua volta, formulava appello incidentale), la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 1116/2017 (depositata il 13 novembre 2017), rigettava il gravame principale ed accoglieva quello incidentale e, in riforma dell'impugnata 2 pronuncia, respingeva la domanda di manleva, revocando, per l'effetto, la condanna della M.M. Automobili Italia s.p.a. di pagamento degli interessi annui nella misura del 3% sulla somma di euro 32.795,01 dal 12 agosto 2000, nonché quella consistita nella rifusione delle spese di primo grado in favore dell'attore. A sostegno dell'adottata decisione la Corte messinese osservava, in particolare, come non potesse dubitarsi della sussistenza del difetto lamentato dal C che, come tale, aveva inciso sulla regolare marcia dei veicolo, così determinandone l'inidoneità al regolare uso cui era destinato, donde la configurazione delle condizioni per dichiarare l'invocata risoluzione del contratto, al cui accoglimento non ostava l'utilizzazione prolungata dell'autovettura da parte dello stesso C, in dipendenza del protrarsi della lite tra le parti, della quale era stata disposta legittimamente la restituzione (come espressamente emergente dalla motivazione della sentenza di primo grado, che aveva omesso per mera dimenticanza di riportare detta - - statuizione accessoria anche nel dispositivo).
3. Il Salemme Francesco, nella dedotta qualità, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la suddetta sentenza di appello. La M.M. Automobili Italia s.p.a. si è costituita con controricorso, mentre l'altro. intimato C Francesco non ha svolto attività difensiva in questa sede. In un primo momento per la trattazione e la definizione del ricorso si optava - previa formulazione di apposita proposta per le forme di cui al procedimento - previsto dall'art. 380-bis c.p.c. ma, all'esito dell'adunanza camerale, il collegio ravvisava l'opportunità di rimetterne la discussione alla pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente ha pur ponendo riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. avuto riguardo all'asserita omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di esso ricorrente.
2. Con la seconda censura il ricorrente ha prospettato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria 3 motivazione dell'impugnata sentenza circa la gravità dell'inadempimento allo stesso accollato in relazione all'art. 1455 c.c.. 3. Con la terza doglianza il ricorrente ha dedotto - in ordine all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ·la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 e 1492 c.C., nella parte in cui con la sentenza di appello era stata confermata la dichiarazione di risoluzione del contratto e, nell'individuare gli effetti conseguiti a carico delle parti, era stata disposta l'integrale restituzione del prezzo dell'automobile affetta dagli accertati vizi, ordinandosi, di contro, all'acquirente di restituire il veicolo nello stato in cui trovavasi al momento della pronuncia, motivando tale decisione sul punto