Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/12/2017, n. 30222
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In tema di criteri di determinazione del fondo della retribuzione di risultato del personale dirigente sanitario non medico, l’art. 61, comma 2, del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, con l’espressione “quote storiche spettanti”, fa riferimento a quelle individuate secondo quanto previsto dal d.P.R. del 1990 n. 384, sulla base del valore unitario del “plus orario”, come determinato nell’art. 61, comma 7, moltiplicato per il numero massimo delle ore di “plus orario” consentito, ex art. 61, comma 2, dello stesso d.P.R., e per le unità di personale impegnato nell’attività incentivata; così individuata la quota massima spendibile, ad essa va applicata la riduzione del trenta per cento, prevista dall’art.8, comma 3, della l. del 1993 n. 537 .
Sul provvedimento
Testo completo
E • 302221 17 T N E REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORO RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - VINCENZO MAZZACANE Presidente Sezione - - Ud. 12/09/2017 - - Presidente Sezione - PU GIOVANNI AMOROSO - R.G.N. 18677/2012 GIUSEPPE BRONZINI Rel. Consigliere - Ca 30222 Rep. ROSA AR DI VIRGILIO Consigliere - C.U. ULIANA ARMANO Consigliere - ANTONIO GRECO - Consigliere - FELICE MANNA -- Consigliere - ん -Consigliere -UMBERTO BERRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18677-2012 proposto da: AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato GUIDO OS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA BORTOLUZZI;
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- ricorrente -
OS IT, AL HI, NF NA, OS AR IA, TE IS, LI AT, ND IV, AT LA, NI LA, OS TI, TT UR, RE AN, LL AR EN, GG SS, NI DR, IN UL, AR MO, DO RO, LO RI, TO PI, NI NI, ND NI, VA LO, TO IA, OV IN, OS ES, GO AR, TR TA, LA AN, CA AR, NU LA, IO RA, LA IS, YN LI AN, ZI LE, OR EN, NO LI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato SIMONA BARBERIO, rappresentati e difesi dagli avvocati RO FURLANI e NICOLA VINCENZO SELVA VERZICA;
RB OL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ROMEI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARTURO MARESCA;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato GUIDO OS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA BORTOLUZZI;
- controricorrente all'incidentale - nonchè
contro
VA LM;
Ric. 2012 n. 18677 sez. SU - ud. 12-09-2017 -2-
- intimato -
avverso la sentenza n. 304/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/07/2011. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'estinzione del ricorso per cessata materia del contendere o, in via principale accoglimento del ricorso principale nei confronti della dottoressa RB, assorbito l'incidentale;
in subordine accoglimento del ricorso principale, assorbito l'incidentale;
uditi gli avvocati Andrea Bortoluzzi, Alessandro Furlani, Roberto Romei e Nicola Vincenzo Selva Verzica.
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Venezia con la sentenza impugnata in questa sede ha respinto l'appello della Azienda ULSS 12 Veneziana avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto il ricorso proposto dagli attuali
contro
-ricorrenti, tutti dirigenti sanitari laureati non medici, e, accertata la giurisdizione del Giudice ordinario, previa rideterminazione del fondo previsto dall'art. 61 del C.C.N.L. 5/12/1996 per il comparto sanità, aveva condannato la azienda al pagamento delle maggiori somme agli stessi dovute a titolo di retribuzione di risultato, con decorrenza dal 10 gennaio 1997. 2. La Corte territoriale, ribadita la giurisdizione del Giudice ordinario, ha rilevato che: a) non era maturata la eccepita prescrizione quinquennale in quanto, a prescindere dal valore costitutivo o meno della delibera di determinazione del fondo, il diritto poteva essere fatto valere solo dopo l'adozione dell'atto, nella specie avvenuta il 1° settembre 2000, poiché sino a quella data i dirigenti Ric. 2012 n. 18677 sez. SU - ud. 12-09-2017 -3- non erano in condizioni di sapere con quali modalità ed in quale misura la azienda avrebbe erogato la indennità di risultato;
b) la domanda proposta dai ricorrenti si riferiva al periodo gennaio 1994/dicembre 2003, sicché il Tribunale non aveva violato il principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato;
c) la Azienda non aveva correttamente operato, perché aveva preteso di determinare il fondo secondo modalità difformi da quelle previste dalle parti collettive ed in particolare aveva considerato, non le somme astrattamente spettanti, bensì quelle in effetti erogabili in considerazione del numero dei dirigenti non medici, del massimo delle ore di plus orario autorizzabili, del valore delle prestazioni stabilito dal tariffario;
d) il C.C.N.L., al contrario, prevedeva che il fondo dovesse essere costituito "dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli artt. 57 e seguenti D.P.R. n. 384/1990" e la disposizione era stata oggetto di interpretazione autentica, effettuata mediante sottoscrizione dell'accordo del 12 luglio 2001, con il quale le parti avevano precisato che "per quote storiche spettanti non si intendono le quote per il pagamento delle incentivazioni e plus orario spese o corrisposte ma quelle originariamente determinate ai sensi degli artt. 57 e seguenti del D.P.R. n.384/1990...";
e) non rilevava che l' interpretazione autentica fosse intervenuta in relazione ad una controversia avente un diverso oggetto perché l'accordo aveva comunque precisato in modo chiaro e definitivo il significato da attribuire all'espressione "quote storiche spettanti";
f) la Azienda non poteva unilateralmente ridurre l'ammontare del fondo al fine di contenere la spesa, poiché le esigenze di bilancio dovevano essere eventualmente apprezzate in sede di contrattazione ed avrebbero dovuto indurre a concludere un accordo collettivo di diverso contenuto;
Ric. 2012 n. 18677 sez. SU - ud. 12-09-2017 -4- g) infondata era, però, la pretesa dei dirigenti di vedersi attribuire la retribuzione di risultato per l'intero periodo di vigenza del contratto collettivo, poiché l'art. 62 del C.C.N.L., al comma 9, aveva consentito alle amministrazioni di mantenere il sistema incentivante precedente fino al 31 dicembre 1996;
h) i ricorrenti con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado avevano formulato, ad avviso del Tribunale, domanda di condanna generica, poiché la richiesta di consulenza tecnica era stata riferita alla quantificazione del fondo e non alla determinazione delle somme a ciascuno spettanti. Detto capo della pronuncia doveva essere censurato con appello incidentale sicché, in difetto, i dirigenti non potevano pretendere che si procedesse, previo accertamento contabile, alla quantificazione della retribuzione di risultato spettante ad ognuno.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana sulla base di tre motivi. Hanno resistito con tempestivo controricorso i dirigenti sanitari non medici indicati in epigrafe, i quali hanno proposto ricorso incidentale fondato su quattro censure. La Azienda ha replicato con controricorso alla impugnazione incidentale. La OL RB si è costituita con separato controricorso e con nuovi difensori. La sezione lavoro con ordinanza n.22945/2016 ha rimesso la controversia al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione a queste Sezioni unite ritenendo di non poter condividere l'orientamento già espresso da questa Corte, con le decisioni del 21.11.2007, n. 24248;
del 2 marzo 2012, n. 3304 e del 26.10.2012, n. 18463/2012 conformi a quanto deciso dalla Corte territoriale di Venezia. Per l'ordinanza suddetta l'art. 61 CCNL del 1996, anche come interpretata in via autentica, certamente escludeva la rilevanza delle "somme spese" ai fini della determinazione delle quote orarie, ma Ric. 2012 n. 18677 sez. SU - ud. 12-09-2017 -5- non dello "spendibile” posto che richiamava non solo l'art. 58 D.P.R. n. 384/90 sui criteri per la quantificazione e per il finanziamento dei fondi di incentivazione, ma l'intero complesso delle disposizioni dedicate all'istituto ed alle modalità di ripartizione del fondo tra cui gli artt. 60, 61 e 62. Il personale dirigenziale non medico, pur se equiparato al personale medico (in seguito ad una decisione del Consiglio di Stato), poteva concorrere alla ripartizione del fondo comune solo nel rispetto dei limiti di plus orario individuali, sicché la quota massima spendibile era determinata dal valore unitario del plus orario (ex art. 61 comma 7) moltiplicato per il numero massimo di ore di plus orario consentito (art. 61 secondo comma ) e per le unità di personale dirigenziale impegnato nell'attività incentivata. Con l'espressione quote storiche spettanti a ciascun ruolo" non si era "I voluto prescindere da tale stretta connessione tra quota e regime di plus orario resa evidente dal richiamo all'art. 8 comma terzo della legge n. 537/93 che aveva previsto un risparmio dal gennaio del 1994 pari al 30% con una correlazione tra riduzione del fondo e riduzione del plus orario che esclude che si possa per ciò fare riferimento al "fondo virtuale" dovendo la decurtazione essere determinata riguardo la quota massima spendibile secondo i criteri indicati. Il Presidente della Corte ha rimesso la controversia alle Sezioni unite;
è stata fissata l'udienza di discussione per il 21.3.2017, poi rinviata per indisposizione del relatore, all'udienza del 12.9.2017. Prima di ciascuna di queste udienze l' Azienda ricorrente in via principale, i dirigenti controricorrenti e ricorrenti in via incidentale costituiti e la OL RB hanno depositato memorie ex art. 378 cod. civ. proc. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2012 n. 18677 sez. SU - ud. 12-09-2017 -6- 1.1. Con il primo motivo l'Azienda ricorrente denuncia, ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. civ. proc. la "violazione ed errata applicazione dell'art. 2935 cod. civ. e dell'art. 61 del C.C.N.L. 1996 nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio". Sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di prescrizione, al contrario fondata, perché il termine quinquennale andava fatto decorrere dalla data prevista per il pagamento della retribuzione di risultato, corrisposta