Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2022, n. 1179
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In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'art.144 del d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea, sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro (nella specie, un ciclomotore) sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della menzionata azione.
Sul provvedimento
Testo completo
N 1179 - 22-22 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Presidente RESPONSABILITA' RAFFAELE GAETANO ANTONIO CIRCOLAZIONE FRASCA STRADALE Consigliere Rel. CHIARA GRAZIOSI FRANCESCA FIECCONI Consigliere Ud. 01/12/2021 PU EMILIO IO Consigliere Consigliere Cron. 1179 GIUSEPPE CRICENTI SENTENZA sul ricorso 15353/2019 proposto da: B S, C G, domiciliati ex lege, in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Chiara;
-ricorrente - contro 2021 Axa Assicurazioni Spa, F G;
2990 - intimati avverso la sentenza n. 2503/2018 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 20/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza cameralizzata dell'1 dicembre 2021 dal consigliere CHIARA GRAZIOSI:
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 21 gennaio 2015 G C e Samuele Bruschetta convenivano davanti al giudice di pace di Messina G F e AXA Assicurazioni S.p.A. per ottenerne la condanna in solido a risarcire loro i danni subiti in un sinistro stradale avvenuto il 10 dicembre 2012, nel quale il primo sarebbe stato conducente di un motociclo su cui il secondo sarebbe stato trasportato, motociclo che si sarebbe scontrato con una vettura guidata dal F. Soltanto la compagnia assicuratrice si costituiva, eccependo l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'articolo 144 cod. ass. per non essere il motociclo coperto da valida polizza, e invocando in tal senso gli articoli 122 cod. ass. (per cui i veicoli a motore non possono essere messi in circolazione se non coperti da assicurazione per r.c.a.) e 143 cod. ass. (per cui i proprietari e i conducenti dei veicoli coinvolti sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa). Deduceva quindi che, non potendo il danneggiato denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa perché scoperto da valida polizza assicurativa, non avrebbe potuto avvalersi del codice delle assicurazioni. Il giudice di pace con sentenza del 26 giugno 2015 dichiarava inammissibili le domande attoree, compensando le spese. Proponevano appello G C e S B;
resisteva soltanto la compagnia assicuratrice. Il Tribunale di Messina rigettava l'appello, condannando gli appellanti a rifondere le spese alla compagnia appellata.
2. G C e S B hanno presentato ricorso, dal quale nessuno degli intimati si è difeso. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso. La pubblica udienza si è compiuta in forma camerale, ex articolo 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in I. 18 dicembre 2020 n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso è articolato in tre motivi. Prima di procedere al vaglio, per ben comprenderli è opportuno riassumere il conciso percorso motivazionale seguito nella impugnata sentenza. Il giudice d'appello, dato atto che l'impugnazione si era fondata sulla violazione degli articoli 122 e 144 cod. ass. per erronea interpretazione, sostenendo comunque che nessuna norma del codice delle assicurazioni "restringerebbe l'applicazione delle disposizioni in esso contenute ai soli mezzi dotati di copertura assicurativa, né vi sarebbe una specifica norma che sanzioni con l'inammissibilità l'azione giudiziaria proposta ex art. 144 c.d.a. dal proprietario/conducente di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa", osserva che invece, "da un'interpretazione letterale e logica del codice delle assicurazioni, nonché della collocazione sistematica delle norme in esame, si evince la tassatività di tali disposizioni, nella parte in cui escludono le esperibilità dell'azione nel caso in cui l'attore sia sprovvisto di copertura assicurativa del suo mezzo, rappresentando, quest'ultimo aspetto, condizione indefettibile per l'attivazione delle procedure risarcitorie";
e sarebbe "certamente infondato" prospettare una violazione dell'articolo 24 Cost. "in By quanto l'attore avrebbe potuto comunque tutelare le proprie aspettative