Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/1989, n. 3501
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Il principio secondo il quale nelle cause inscindibili, nelle quali l'impugnazione sia stata proposta almeno nei confronti di uno dei litisconsorti, l'ordine del giudice di integrazione del contradditorio riguardo agli altri con l'assegnazione di un termine perentorio, ai sensi dell'art. 331 cod. civ., resta superato quando la parte che ha proposto l'impugnazione abbia poi provveduto di sua iniziativa, anche se fuori termine, alle ulteriori notificazioni, che assumono così carattere di Atti integrativi del contraddittorio, non trova applicazione nella ipotesi in cui l'atto di citazione in appello confronti degli altri litisconsorti necessari sia nullo per l'assegnazione di un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge (ed essi non si siano costituiti in giudizio), atteso che in tal caso, trattandosi di citazione assolutamente invalida, essa è inidonea a costituire il rapporto processuale e ad assumere, quindi, il valore giuridico di atto integrativo del contraddittorio. ( V 1487/87, mass n 450923; ( V 6821/83, mass n 431502).*