Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2015, n. 15478

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In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'esistenza di esigenze cautelari che giustifichino il trasferimento provvisorio di un magistrato con funzioni direttive o semidirettive esige che nella nuova sede egli non eserciti le medesime funzioni, le quali, imponendo lo svolgimento di attività organizzatoria e di direzione da parte del destinatario della misura cautelare, per di più in via provvisoria, coinvolgerebbero l'immagine del nuovo ufficio ben più che nella sola veste di magistrato singolo.

In caso di richiesta del P.G. di trasferimento cautelare ad altra sede di un magistrato già trasferito ed in servizio presso un ufficio diverso da quello in cui aveva commesso i fatti addebitati disciplinarmente rilevanti, occorre operare la valutazione delle esigenze cautelari, ai fini della preservazione del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, con riferimento alla nuova sede ricoperta, non escludendo, di per sé, l'avvenuto allontanamento dalla sede di consumazione dei pretesi illeciti l'esigenza cautelare.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2015, n. 15478
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15478
Data del deposito : 23 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

O S C U R A T A E T 15478-15 N E S E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DISCIPLINARE MAGISTRATI- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAUTELARE SEZIONI UNITE CIVILI R.G. N. 7554/201 Cron. 15478 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Primo Pres.te f.f. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Rep. Presidente Sezione Ud. 07/07/2015 Dott. RENATO RORDORF Dott. SALVATORE DI PALMA COgliere PU - COgliereDott. GIANFRANCO BANDINI COgliere Dott. ROBERTA VIVALDI Dott. CAMILLA DI IASI COgliere - - Dott. STEFANO PETITTI COgliere - Rel. COgliere Dott. RAFFAELE FRASCA COgliere - Dott. ALBERTO GIUSTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7554-2015 proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA,F.V. 2015 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 318 rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente

contro

O S C U R AT A PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
intimati - avverso l'ordinanza n. 20/2015 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 20/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2015 dal COgliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l'Avvocato Giuliano BERTI ARNOALDI VELI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. O S C U R A T A SVOLGIMENTO DEL PROCESSO §1. Il dottor F.V. magistrato ordinario in servizio con funzioni di Presidente di sezione del Tribunale di Monza, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 20 febbraio 2015, con la quale la Sezione Disciplinare del COglio Superiore della Magistratura, pronunciando ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 22 del d.lgs. n. 109 del 2006 sulla richiesta di misura cautelare formulata dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione nel procedimento disciplinare iscritto al n. 187 del 2014 R.G.C. a suo carico pendente in relazione ad undici illeciti disciplinari, ha disposto il suo trasferimento presso il Tribunale di Novara con funzioni di giudice. §2. Il ricorso, che prospetta due motivi, è stato ritualmente depositato presso il COglio Superiore della Magistratura ed è stato proposto nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione e del Ministero della Giustizia. §3. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE §1. Con un primo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2 e dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, nonché vizio di carenza o contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 606 comma 1, lettere b) e c) c.p.p." §1.1. Una prima censura viene svolta riguardo alla motivazione con cui la Sezione Disciplinare ha affermato che "la natura ed i profili di rilevanza degli addebiti nonché la loro correlazione e all'esercizio delle funzioni giudiziarie rendono incompatibile il perdurare della permanenza dell'incolpato nell'attuale ufficio ed il mantenimento delle sue attuali funzioni di Presidente di sezione del Tribunale di Monza". 3 Affnala Cons O S C U R A T A Sulla premessa che con tale motivazione si sarebbe esaminato un duplice profilo, quello della incompatibilità della permanenza nell'ufficio ricoperto attualmente e quello del mantenimento delle funzioni di presidente di sezione, si sostiene: indimostrabile"a) innanzitutto che sarebbe "immotivata ed l'incompatibilità della permanenza nell'ufficio ricoperto all'atto della misura cautelare con le funzioni di giudice, giacché esso risultava diverso da quello - il Tribunale di Como in cui risultavano commessi gli illeciti oggetto - dell'incolpazione disciplinare, rappresentati da fatti avvenuti nel periodo feriale di luglio e settembre del 2014, laddove il ricorrente aveva preso servizio a Monza il 22 settembre 2014;
b) che l'essere stato trasferito a Monza con le funzioni di presidente di sezione avrebbe dovuto escludere l'esistenza delle condizioni per disporre in via cautelare e provvisoria il trasferimento, atteso che esse erano venute meno proprio con il trasferimento da Como a Monza, onde [viene evocata Cass. sez. un. n. 25815 del 2007] il trasferimento disposto in via disciplinare risultava essere stato un "ritrasferimento", adottato in violazione degli artt. 13 comma 2, e 22, comma 1 del d.lgs. n. 109 del 2006;
c) che la carenza di motivazione si configurerebbe, in primo luogo, perché la Sezione Disciplinare non avrebbe minimamente argomentato la ragione per la quale fatti avvenuti presso una sede dalla quale il ricorrente era stato appena trasferito, e che non interessavano minimamente la nuova sede nella quale>> il ricorrente si era insediato da tre mesi>> avrebbero imposto il suo ritrasferimento>>;
d) che la carenza di motivazione dell'impugnata decisione riguarderebbe altresì l'essere stato disposto il trasferimento senza mantenimento delle funzioni di presidente di sezione e sussisterebbe perché i fatti oggetto dell'incolpazione afferivano non all'organizzazione dell'ufficio, bensì ad Bat MAMA baffania Grocon O S C U R A T A attività giurisdizionali, peraltro compiute "quanto al luglio del 2014” quale componente di collegio e non quale presidente. §1.2. Il motivo non è fondato con riferimento ad alcuna delle censure prospettate. Queste le ragioni. §1.2.1. Con riferimento alle censure relative alla violazione di norme di diritto vanno svolte le seguenti considerazioni Rispetto al punto indicato sopra sub a) si deve osservare che la critica alla sussistenza dei presupposti in iure della misura cautelare sembra sottendere, in buona sostanza, un'erronea sussunzione da parte della sezione disciplinare della fattispecie concreta, considerata cioè con riferimento alle funzioni esercitate dal ricorrente, sotto la norma dell'art. 13, comma 2, in quanto tale norma, per giustificare la misura del trasferimento ad altro ufficio e, quindi, la negazione della permanenza del magistrato nella sede ricoperta, esigerebbe che la valutazione cautelare venga compiuta in una situazione nella quale l'attuale posizione di servizio dell'incolpato sia la stessa in cui egli avrebbe commesso gli illeciti ascrittigli. L'assunto non può essere condiviso. §1.2.2. Va premesso che, così prospettata, la questione sollecita l'esame del se nella specie ricorra il presupposto giustificativo per l'adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, rappresentato dal periculum in mora. In proposito si deve ricordare che esso si deve ravvisare nel positivo. riscontro che la permanenza del magistrato nell'ufficio e/o nelle funzioni esercitate, durante l'iter dello svolgimento del procedimento disciplinare, sarebbe dannosa per la preservazione del corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia, cioè del suo buon andamento, cui fa riferimento il comma 1 dell'art. 13 e che certamente rappresenta il presupposto necessario per l'adozione della misura cautelare del comma 2 di 5 Est Cons EL FR O S C U R A T A tale norma. Infatti, in essa, accanto ai gravi elementi di fondatezza dell'incolpazione (fumus), sono richiesti i motivi di particolare urgenza, i quali appunto sottendono il periculum nel senso appena indicato. Ebbene, questo tipo di valutazione suppone necessariamente la valutazione delle funzioni esercitate in concreto dall'incolpato al momento in cui il giudice disciplinare è chiamato a compiere le sue valutazioni cautelari, cioè l'apprezzamento della possibilità che, durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, il magistrato possa continuare ad esercitarle in modo che sia preservato il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Ne segue che, se l'esigenza cautelare, in ragione del momento di insorgenza e sviluppo del procedimento disciplinare, debba essere apprezzata in un momento in cui si è determinata una nuova situazione di servizio in cui è venuto a trovarsi l'incolpato per essere stato a domanda trasferito - nel caso di specie per ragioni del tutto estranee ai fatti oggetto del procedimento disciplinare ed integranti non solo un trasferimento a domanda, ma addirittura l'attribuzione di funzioni semidirettive e, dunque, una promozione - presso altro ufficio, chiaramente del buon andamento l'apprezzamento dell'amministrazione

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