Cass. civ., sez. III, ordinanza 27/03/2020, n. 07572

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 27/03/2020, n. 07572
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07572
Data del deposito : 27 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15505-2018 proposto da: ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS , in persona del Dirigente Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA N

10, presso lo studio dell'avvocato G C, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro 2019 INTERPORTO TOSCANO AMERIGO VESPUCCI SPA , in persona 2525 del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE VITTORIO EMANUELE II

18, presso lo studio dell'avvocato G G, rappresentata e difesa dall'avvocato C G;

- controricorrente -

nonchè

contro

FALLIMENTO COSAF SRL MASSAI GIORDANO SRL CRISAFULLI ETTORE , CASTELNUOVO SRL (

GIAA MORETTI E CARPITA

Il SRL);

- intimati -

avverso la sentenza n. 653/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2019 dal Consigliere Dott. E S;Rilevato che: Atradius Crédito y Cauciòn S.A. de Seguros y Reaseguros propose opposizione innanzi al Tribunale di Livorno avverso il decreto ingiuntivo emesso per l'importo di Euro 585.200,00 in favore di Interporto Toscano A. Vespucci s.p.a. quale committente a titolo di garanzia fideiussoria prestata in relazione ad appalto risolto per inadempimento dell'appaltatrice e dopo che i lavori erano stati eseguiti per la percentuale del 77,93%. Il Tribunale adito rigettò l'opposizione e condannò i chiamati in causa dall'opponente al rimborso della somma corrisposta dalla garante. Avverso detta sentenza propose appello Atradius. Con sentenza di data 20 marzo 2018 la Corte d'appello di Firenze rigettò l'appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, sulla base dell'art. 30, comma 2-ter, legge n. 109 del 1994, lo svincolo della garanzia per i lavori effettuati (nella misura del 77.93%) doveva essere calcolato sulla percentuale del 75% (pari all'importo svincolabile) e che la somma dovuta era pari alla differenza fra l'importo totale della garanzia e la quota svincolabile calcolata sul massimale ridotto del 75%. Ha proposto ricorso per cassazione Atradius Crédito y Cauciòn S.A. de Seguros y Reaseguros sulla base di un motivo e resiste con controricorso Interporto Toscano A. Vespucci s.p.a.. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria.

Considerato che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi