Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2019, n. 16916

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Massime1

Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile; ne consegue che non è consentita l' "utilizzazione", alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2019, n. 16916
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16916
Data del deposito : 25 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

6916-2019 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA,ITAL IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Risarcimento danni LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 19408/2017 TERZA SEZIONE CIVILE Cron. 16916 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: O.

1. Rep. Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Presidente Ud. 18/04/2019 Dott. DANILO SESTINI Consigliere PU Dott. MARIO CIGNA Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19408-2017 proposto da: ON EN, LE UR, OR AT, ON DA, ON RI, elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE CLODIO 56 QUARTO PIANO INT. 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BONACCIO, che li rappresenta e difende;
ricorrenti 2019 contro 982 MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, MAINARDIS VIA LEONE IX 16, presso lo studio dell'avvocato CARBONI, che la rappresenta e difende GIANLUCA I unitamente all'avvocato RAFFAELE CONTE;
controricorrente- avverso la sentenza n. 226/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIOVANNI BONACCIO;
udito l'Avvocato RAFFAELE CONTE;
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FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 30/3/2017, la Corte d'appello di Trieste, decidendo quale giudice del rinvio, ex art. 622 c.p.p., a se- guito della decisione emessa in sede penale dalla Corte di cassazione (sentenza n. 5069/2013), ha condannato DA MO, IS MO, EN GH, UR AL e IZ MO, al risarcimento dei danni subiti dalla NA a seguito dei reati di lesione personale e di ingiuria commessi (il primo da tutti gli imputati e il secondo dalle sole DA MO e IS MO) ai danni della stessa.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la piena attendibilità delle dichiarazioni rese in sede pena- le dalla persona offesa, quale testimone, siccome ampiamente corro- borate dagli elementi di prova documentale e testimoniale specifica- mente indicate in motivazione, così pervenendo all'accertamento del- la responsabilità degli originari imputati (così come in precedenza specificata) e all'entità dei danni subiti dalla NA.

3. Avverso la sentenza d'appello, DA MO, IS MO, EN ta GH, UR AL e IZ MO, propongono ricorso per cas- sazione sulla base di un unico complesso motivo d'impugnazione, illu- strato da successiva memoria.

4. IA NA resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo d'impugnazione proposto, i ricorrenti censu- rano la sentenza impugnata per erroneità, contraddittorietà, irrazio- nalità e manifesta illogicità della motivazione;
violazione delle statui- zioni della sentenza di rinvio;
omesso esame di un fatto decisivo con- troverso;
violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 627 e 533 c.p.p. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere il giudice del rin- vio accertato la responsabilità degli odierni ricorrenti in assenza di 3 Udienza del 18 aprile 2019 R.G. n. 19408/2017 - rel. cons. Marco Dell'Utri elementi di prova certi e inequivocabili, sulla base di un percorso mo- tivazionale del tutto illogico, privo di alcun riferimento agli elementi di prova contrastanti con i contenuti delle dichiarazioni rese dalla perso- na offesa, come tali pienamente idonei a infirmarne l'attendibilità.

2. Sotto altro profilo, i ricorrenti evidenziano l'impossibilità, nell'ambito di un giudizio civile, di attribuire alcuna credibilità alla narrazione di fatti a sé favorevoli operata dalla parte attrice, dovendo ritenersi idonee a provare i fatti di causa le sole dichiarazioni testimo- niali rese da terzi, nonché i fatti di natura confessoria a sé sfavorevoli che le parti eventualmente narrino nel corso dell'interrogatorio forma- le o dell'interrogatorio libero delle parti, tanto in relazione al fatto dannoso in sé, quanto alle relative conseguenze pregiudizievoli, nella specie infondatamente ed erroneamente ricostruite nella sentenza impugnata.

3. Il motivo è fondato nei termini di cui appresso.

4. Osserva il Collegio come la corte territoriale, decidendo in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p. (e dunque quale giudice civile competente in grado di appello a seguito di annullamento, da parte delle Corte di cassazione penale, dei capi civili di una sentenza emessa dal giudice penale), abbia giudicato fondata la pretesa risarcitoria originariamen- te spiegata da IA NA nei confronti delle controparti, sulla base delle dichiarazioni rese in sede penale dalla stessa NA (parte civile costituita nel procedimento penale instaurato nei con- fronti degli odierni ricorrenti, sentita come testimone), siccome am- piamente corroborate dagli elementi di prova documentale e testimo- niale specificamente indicate in motivazione.

5. Tale decisione, valutata nell'insieme dei suoi passaggi argo- mentativi, riprende e si salda coerentemente con l'indirizzo della Cor- te di legittimità, ai sensi del quale "il giudizio di rinvio avanti al giudi- ce civile designato che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla 4 Udienza del 18 aprile 2019 - R.G. n. 19408/2017 - rel. cons. Marco Dell'Utri Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile al- la normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. c.p.c." (Sez. III, 9 agosto 2007, n. 17457, Rv. 600508 - 01). Un indirizzo, nel cui solco si collocano tutte le pronunce di legit- timità che, sia pure in relazione alla risoluzione di questioni di natura particolare, confermano, coerentemente alla premessa, la riconducibi- lità del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. alla normale disciplina del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. e dal suo carattere "chiuso" ai sen- si dell'art. 394 c.p.c. (cfr., ad es., Sez. III, 10 aprile 2015, n. 7175, Rv. 635029 01;
Sez. III, 22 settembre 2016 n. 18595, non mass.;
Sez. III, 20 dicembre 2018, n. 32929, Rv. 652072 – 01).- 6. In linea con tali premesse, la decisione oggetto dell'odierna im- pugnazione dichiara di volersi uniformare allo specifico orientamento in passato fatto proprio da questa Corte di cassazione (richiamato dallo stesso giudice a quo), ai sensi del quale - preso atto che la par- te civile può legittimamente rendere testimonianza nel processo pe- nale (non esistendo all'interno del processo penale una norma, come l'art. 246 c.p.c., che tale testimonianza preclude), e che tale testimo- nianza può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice, legittimato a fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa · le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile conser- - vano il loro valore anche quando, con l'accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, il solo processo civile prosegua dinanzi al giudice di rinvio, ex art. 622 c.p.p., giacché in tal caso continuano ad applicarsi, in parte qua, le regole proprie del processo penale e la deposizione giurata della parte civile, ormai definitivamente acquisita, dev'essere esaminata dal giu- dice di rinvio esattamente come avrebbe dovuto esaminarla il giudice 5 Udienza del 18 aprile 2019 - R.G. n. 19408/2017 - rel. cons. Marco Dell'Utri penale se le due azioni non si fossero occasionalmente separate (così Sez. 3, Sentenza n. 13068 del 14/07/2004, Rv. 574569-01).

7. L'assegnazione al giudice civile, investito del rinvio ex art. 622 c.p.p., del compito di decidere la causa sulla base di criteri o regole probatorie propri del giudizio penale rappresenta, ad avviso di questo Collegio, un'opzione interpretativa non soddisfacente, imponendosi, al riguardo, una più appagante rilettura dei rapporti e delle questioni connesse all'esercizio dell'azione civile nel seno del processo penale.

8. Varrà preliminarmente considerare come la disciplina dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale abbia subito radi- cali trasformazioni nel passaggio dal codice di procedura penale del 1930 a quello del 1988, ispirati a principi profondamente differenti. Mentre, nel precedente sistema inquisitorio, essa appariva improntata al principio della unitarietà della funzione giurisdizionale e quindi del - primato della giurisdizione penale e della sua pregiudizialità - nel no- vellato ordinamento processuale, ispirato al sistema accusatorio, si afferma il diverso principio della parità dei diversi ordini giurisdizionali e della sostanziale autonomia e separazione dei relativi giudizi.

8.1. Va premesso, in proposito, che il diritto del danneggiato di introdurre l'azione risarcitoria nel processo penale non è oggetto di garanzia costituzionale, giacché l'art. 24, co. 1, Cost., assicurando la possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi le- gittimi, "non eleva a regola costituzionale quella del simultaneus pro- cessus, ma lascia al legislatore ordinario ampia discrezionalità quanto ai tempi e alle modalità di tale azione" (Corte Cost. n. 98 del 1996). Peraltro, con riguardo alla diversa questione della compatibilità dell'esperimento dell'azione civile nel processo penale (che introduce un nuovo thema decidendum e rende necessari ulteriori adempimenti processuali) con la ragionevole durata del processo (prescritta dagli artt. 6 CEDU e 111, co. 2, Cost.) è stato opportunamente osservato, 6 Udienza del 18 aprile 2019 - R.G. n. 19408/2017 - rel. cons. Marco Dell'Utri in dottrina, che, per un verso, alla luce della cronica lentezza del pro- cesso civile, il regime del cumulo potrebbe meglio assicurare la ragio- nevole durata, e che, dall'altro, sebbene l'esercizio dell'azione civile in seno al processo penale possa comportarne un appesantimento, è al- trettanto vero che, ragionando in termini di economia non del proces- so ma dei processi, il concentrare in un'unica sede l'esame dei risvolti penalistici e di quelli civilistici di uno stesso fatto appare invece un

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