Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2021, n. 06089
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento nei confronti di G C, nato a Bergamo il 16/8/1973;avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 11/1/2019;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere C R;letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, M P, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. C G era stato tratto a giudizio, davanti al Tribunale di Bergamo, per rispondere del reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere partecipato alla presentazione della squadra di calcio "Atalanta" presso lo stadio "Atleti Azzurri d'Italia" di Bergamo, violando il divieto di presenziare a pubbliche riunioni impostogli con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, emesso dallo stesso Tribunale in data 11/2/2016, per la durata di un anno e sei mesi. 1.1. Con sentenza del Tribunale di Bergamo in data 11/1/2019, G fu però assolto da tale imputazione, con la formula «perché il fatto non sussiste», a partire dall'orientamento della Corte di cassazione, mutuato dalla sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'Uomo resa nel procedimento De Tommaso contro Italia, secondo cui, in base all'art. 7 della Convenzione EDU, la norma penale incriminatrice che non descriva, con sufficiente precisione, la condotta da punire, non può ritenersi idonea a soddisfare i requisiti di prevedibilità stabiliti dalla giurisprudenza della stessa Corte europea. Nel caso di specie, in particolare, non essendo rinvenibile, nel nostro ordinamento, una nozione unitaria di «pubblica riunione», la prescrizione violata presentava un contenuto incerto, tale da non consentirle di orientare il comportamento sociale richiesto, chiamando il giudice a darle un contenuto specifico attraverso il riferimento alla ratio della fattispecie, con una inversione logico-giuridica per effetto della quale la ragione giustificativa dell'incriminazione assurgeva a elemento integrativo della fattispecie di reato. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la nozione di «partecipazione a pubbliche riunioni» risulti chiara tanto nel riferimento al contesto («pubbliche») quanto nell'oggetto («riunioni»), facendo essa rinvio a qualsiasi situazione in cui possa intervenire un numero elevato e indeterminato di persone, tale da rendere più difficile il controllo dei presenti e più agevole la commissione di reati. Pertanto, nella specie non sarebbe pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi a seguito della sentenza della Corte EDU nel caso De Tommaso
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