Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/2015, n. 2545
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In base al combinato disposto dell'art. 24, comma 4, della legge reg. Sicilia del 25 maggio 1995, n. 45 e dell'art. 31, comma 2, della legge reg. Sicilia 27 aprile 1999, n. 10 - quest'ultima norma di interpretazione autentica della precedente - i nuovi enti consortili costituiti con la legge reg. Sicilia n. 45 del 1995 subentrano ai soppressi consorzi in tutti i rapporti di lavoro di natura subordinata, a tempo indeterminato o determinato, in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge reg. n. 45 del 1995, a nulla rilevando che il rapporto di lavoro sia cessato prima della data di costituzione dei nuovi enti.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S P - Presidente -
Dott. DE R A - Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. B F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20108-2008 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 - GELA C.F. 90009980856, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO UGONIO 3, presso lo studio dell'avvocato L I V, rappresentata e difesa dall'avvocato F G, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FISCO CLAUDIO MARIA C.F. FSCCDM55P11B429I, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 5/G, presso lo studio dell'avvocato C L O, rappresentata e difesa dagli avvocati LO PRESTI VINCENZO, COSTA IVANO, giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE USPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente -
e contro
GENCO GIUSEPPE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 333/2008 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 30/04/2008 r.g.n. 460/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con ricorso al giudice del lavoro, i signori Fisco e Genco, già dipendenti del consorzio di bonifica del Salso inferiore e transitati al nuovo Consorzio di bonifica 5 di Gela, chiedevano al condanna di quest'ultimo al pagamento dell'indennità di rischio prevista dalla L.R. Sicilia n. 41 del 1985, non più corrisposta dal nuovo ente consortile.
Accolta la domanda in primo grado nel 2007 e proposto appello dal Consorzio per erroneità dell'applicazione delle fonti collettive regolatoci, con sentenza del 30.4.08, la Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello. Il consorzio ricorre in cassazione per due motivi, cui resiste il lavoratore Fisco con controricorso, mentre il Genco è rimasto intimato.
Il consorzio deduce con il primo motivo violazione della L.R. n. 45 del 1995, art. 24 e L.R. n. 10 del 1996, art. 31, art. 1362 c.c. e degli artt. 152 dell'accordo 11.7.00 di rinnovo del c.c.n.l. 6.3.96, recepito dall'art. 153 del c.c.n.l. 17.4.02 per i dipendenti dei consorzi di bonifica;con il secondo motivo il consorzio lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 2697 c.c., formulando il seguente quesito di diritto: se incomba al lavoratore, che chieda la corresponsione dell'indennità di rischio di provare in giudizio di aver fatto uso di elaboratori elettronici e le giornate in cui ne ha fatto uso.
Il primo motivo, per la parte in cui le censure attengono alle norme contrattuali collettive, è inammissibile, non essendo state riportate nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, le clausole contrattuali rilevanti (Sez. L, Sentenza n. 8231 del 11/04/2011, Sez. L, Sentenza n. 2602 del 03/02/2009) e non essendo stati neppure specificati i criteri interpretativi delle norme contrattuali che si assumono violati dalla sentenza impugnata (Sez. L, Sentenza n. 11051 del 15/07/2003; Sez. L, Sentenza n. 21377 del 10/11/2004). Il motivo è invece infondato in ordine alla dedotta violazione della legge regionale, avendo questa Corte già precisato (sez. L, Sentenza n. 6817 del 07/04/2004) che, in base al combinato disposto della L.R. Sicilia 25 maggio 1995, n. 45, art. 24, comma 24 e della L.R. Sicilia 27 aprile 1999, n. 10, art. 31, comma 2, quest'ultima norma di
interpretazione autentica della precedente, i nuovi Enti consortili costituiti con la L. n. 45 del 1995 subentrano ai soppressi consorzi in tutti i rapporti di lavoro di natura subordinata, a tempo indeterminato o determinato, in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 25 maggio 1995, n. 45, a nulla rilevando che il rapporto di lavoro sia cessato prima della data di costituzione dei nuovi Enti.
È invece fondato il secondo motivo di ricorso, atteso che il mantenimento del diritto nei confronti del soggetto che succede nel rapporto giuridico resta condizionato alla ricorrenza dei presupposti inerenti la maturazione del diritto medesimo, non trattandosi di emolumento fisso corrisposto al dipendente (la cui conservazione sia configurabile nei confronti del soggetto subentrante), bensì di compenso corrisposto "a giornata" e "ad ora di adibizione" in relazione all'espletamento effettivo dell'attività lavorativa presupposta dal beneficio (si tratta infatti di indennità di rischio prevista in relazione all'uso di elaboratori elettronici e da commisurarsi alle giornate ed ore di effettiva utilizzazione), che è onere del lavoratore provare nella effettiva consistenza. Nella specie, la sentenza impugnata non ha compiuto alcuna valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio nei confronti del consorzio subentrante, sicché la stessa deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, al fine di effettuare l'anzidetta valutazione, ed anche per il regolamento delle spese di lite.