Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 12680
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANBSC — AGENZIA NAZIONALE per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel proc. nei confronti di M G e RICCI GIORGIA + altri avverso l'ordinanza del 26/04/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, R G, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per mancato avviso all'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, e per essa all'Avvocatura dello Stato, dell'udienza del giudizio di opposizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26/4/2022, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato in favore di M D A la confisca per equivalente disposta nei confronti di A R, il cui patrimonio era stato colpito da provvedimento ablativo nell'ambito del procedimento penale in danno di G M e G R ed altri, definito con sentenza del Tribunale di Roma del 17/10/2013, irrevocabile 1'8/10/2018. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, deducendo i seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Il primo motivo denuncia la ricorrenza della nullità rilevabile d'ufficio per l'omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale all'Agenzia ricorrente nel domicilio legale presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente. Poiché i beni confiscati, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono stati acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, l'amministrazione e la gestione è affidata all'Agenzia nazionale la quale, in seno all'incidente di esecuzione promosso, ha assunto la qualità di terzo pretermesso nel contraddittorio, pertanto è legittimata ad eccepire tale nullità. Il Tribunale non avrebbe individuato né l'Agenzia né l'Avvocatura tra le parti a cui bisognava dare avviso della fissazione dell'udienza camerale.
2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett.
lette le conclusioni del Procuratore generale, R G, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per mancato avviso all'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, e per essa all'Avvocatura dello Stato, dell'udienza del giudizio di opposizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26/4/2022, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato in favore di M D A la confisca per equivalente disposta nei confronti di A R, il cui patrimonio era stato colpito da provvedimento ablativo nell'ambito del procedimento penale in danno di G M e G R ed altri, definito con sentenza del Tribunale di Roma del 17/10/2013, irrevocabile 1'8/10/2018. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, deducendo i seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Il primo motivo denuncia la ricorrenza della nullità rilevabile d'ufficio per l'omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale all'Agenzia ricorrente nel domicilio legale presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente. Poiché i beni confiscati, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono stati acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, l'amministrazione e la gestione è affidata all'Agenzia nazionale la quale, in seno all'incidente di esecuzione promosso, ha assunto la qualità di terzo pretermesso nel contraddittorio, pertanto è legittimata ad eccepire tale nullità. Il Tribunale non avrebbe individuato né l'Agenzia né l'Avvocatura tra le parti a cui bisognava dare avviso della fissazione dell'udienza camerale.
2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett.
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