Cass. civ., sez. VI, ordinanza 21/07/2020, n. 15498

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 21/07/2020, n. 15498
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15498
Data del deposito : 21 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20244-2019 proposto da: P F, P M, C F, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G AVEZZANA

6, presso lo studio dell'avvocato M A, rappresentati e difesi dall'avvocato B G;

- ricorrenti -

contro

M

DLLA GIUSTIZIA

8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di M, depositato 1'11/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2020 dal Consigliere Dott. A S.

FATTI DI CAUSA

E RAGIONI DELLA DECISIONE M P, F P e F C propongono ricorso articolato in due motivi per la cassazione del decreto reso dalla Corte d'Appello di Milano in data 11 dicembre 2018. Si difende con controricorso il Ministero della Giustizia. La Corte d'appello di Milano ha rigettato l'opposizione ex art. 5 ter della I. n. 89 del 2001 avverso il decreto del Presidente della Corte d'appello, ed ha perciò respinto la domanda di equa riparazione per la durata irragionevole della procedura fallimentare riguardante la s.n.c. La Piazzetta di Pellegrino Filomena, nonché gli stessi istanti M P, F P e F C, soci illimitatamente responsabili, giusta fallimento dichiarato dal Tribunale di Monza in data 13 luglio 2001 e chiuso il 17 maggio 2017. Ad avviso della Corte d'appello, per valutare il percorso della procedura fallimentare presupposta, sarebbe stato necessario che gli opponenti avessero prodotto altresì gli atti dei procedimenti contenziosi collegati (in particolare, un giudizio di divisione immobiliare ed un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), sicché la domanda doveva essere respinta per mancato adempimento dell'onere di documentare la pretesa di indennizzo. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 4, legge n. 89 del 2001, 640 e 101 c.p.c., in relazione agli artt. 111 e 117 Cost. ed all'artt. 6, § 1, CEDU. Si evidenzia come né il Presidente della Corte d'appello né il collegio in sede di opposizione avessero fatto richiesta di integrazione documentale, agli effetti dell'art. 3, comma 4, legge n. 89 del 2001. Ric. 2019 n. 20244 sez. M2 - ud. 06-03-2020 -2- Il secondo motivo di ricorso allega la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, in relazione agli artt. 111 e 117 Cost. ed all'artt. 6, § 1, CEDU, essendo la durata ragionevole della procedura fallimentare determinata per legge. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il Collegio ritiene, tuttavia, che il ricorso sia manifestamente infondato. Al riguardo, deve considerarsi come, anche dopo le novità introdotte dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla I. n. 197 del 2016, il procedimento ex art. 380-bis c.p.c. può essere definito con rito camerale altresì ove ricorra un'ipotesi diversa da quella opinata nella proposta del relatore, atteso che la detta disposizione stabilisce che la Corte deve rimettere la causa alla pubblica udienza soltanto se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 23/03/2017, n. 7605). I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione e sono infondati. L'art. 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. c, d.l. 22 giugno 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, stabilisce che unitamente al ricorso contenente la domanda di equa riparazione debba essere depositata copia autentica dei seguenti atti: a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove Ric. 2019 n. 20244 sez. M2 - ud. 06-03-2020 -3- questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. Il comma 4 del medesimo art. 3 fa espresso richiamo di applicabilità dei primi due commi dell'art. 640 c.p.c., sicché il presidente della corte d'appello, o il magistrato della corte a tal fine designato, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova;
ove il ricorrente non risponde all'invito, il giudice rigetta la domanda con decreto motivato. Opera anche in tale evenienza il comma 6 dell'art. 3, e perciò, quando il ricorso è stato respinto, la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'art.
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