Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/09/2019, n. 24297
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In tema di agevolazioni, ai fini dell'applicazione dell'art. 26-quater, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale dispone l'esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea, la detenzione, da parte della società che riceve il pagamento dei canoni o interessi, del 25% dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento deve essere diretta, sicché la stessa non può essere anche indiretta in quanto, per un verso, trattandosi di disposizione avente natura agevolativa, è di stretta interpretazione e, per un altro, tale interpretazione è conforme all'art. 3 della direttiva Consiglio 2003/49/CE.
Sul provvedimento
Testo completo
FATTI DI CAUSA
1. L'Axa MPS Assicurazioni Vita s.p.a., società di diritto italiano, posseduta al 50 % dalla Axa Mediterranean Holding, società di diritto spagnolo, a sua volta posseduta al 100 % dalla Axa s.a., di diritto francese, impugnava il silenzio-rifiuto opposto dalla Agenzia delle Entrate sulle istanze di rimborso delle ritenute versate per gli anni dal 2007 al 2010 sugli interessi corrisposti alla Axa s.a., collegate ad alcune operazioni di prestito obbligazionario per l'importo complessivo di Euro 1.287.091,52. La società affermava che solo per errore erano state applicate sugli interessi le ritenute di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26 comma 1, mentre sussistevano i requisiti per l'esenzione sia ai sensi dell'art. 63 comma 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sia D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 26-quater, e, comunque, per l'applicazione dell'art. 11 della Convenzione Italia-Francia sul divieto di doppia imposizione.
2. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dalla società avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro il silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso degli interessi, evidenziando che vi era difetto di legittimazione del sostituto di imposta (Axa s.p.a.) a richiedere il rimborso, spettante alla sostituita Axa s.a, e, quanto al merito, che non vi era alcuna partecipazione diretta ai diritti di voto tra la società che aveva effettuato il pagamento (la Axa) e quella beneficiaria (la Axa s.a.), ma si riscontrava solo una partecipazione indiretta, per il tramite della società spagnola Axa s.a. Mediterranean Holding. Nè vi era la presenza di una terza società che detenesse direttamente i diritti di voto in entrambe le società, Axa Italiana e Axa s.a. Francese.
3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società.
4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione la società deduce "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.", in quanto sussiste la legittimazione attiva al rimborso sia della sostituita Axa s.a. francese sia della sostituta Axa s.p.a., italiana.
1.1. Invero, per questa Corte (Cass., 29 luglio 2015, n. 16105;
cass., sez. un., 15032/2009), in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito").
Per le sezioni unite, infatti, "le liti tra sostituto e sostituito hanno ad oggetto la legittimità della rivalsa ed entrambi, se è stato versato più di quanto dovuto...possono richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38" (cfr. pagina 25 della sentenza Cass., 2009/15032).
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce "ulteriore violazione dell'art. 26-quater commi 1, 2 e 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.", in quanto il giudice di appello ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'esenzione dalla ritenuta sugli interessi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26-quater, non avendo la società beneficiaria del pagamento (Axa s.a. francese) il diritto di voto nella società che ha erogato le somme (Axa s.p.a.). La partecipazione indiretta, tramite la società spagnola Axa Mediterrannean Holding, non rilevava, essendo necessario che la società terza avesse diritti di voto sia nella società che pagava le cedole (Axa s.p.a.), sia in quella che le incassava (Axa di diritto francese), non consente l'esenzione delle ritenute sugli interessi.
2.1.Tale motivo è infondato.
Invero, ai sensi del