Cass. civ., sez. II, sentenza 28/09/2022, n. 28172

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/09/2022, n. 28172
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28172
Data del deposito : 28 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3376/2019 R.G. proposto da D M B, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca D'Ambrogio, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la medesima Avvocatura Generale dello Stato;
- con troricorrente - avverso il decreto della Corte di appello di Napoli n. 821/2018 depositato il 29 maggio 2018. k“:Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20 gennaio 2022 dal Consigliere relatore Dott.ssa M F;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale F T, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, ribadendo le conclusioni scritte depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176;
udito l'Avvocato di parte ricorrente, avvocato Luca D'Ambrogio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Napoli, con decreto n. 821/2018 depositato il 29 maggio 2018, respingeva l'opposizione proposta dall'avv. B D M, ai sensi dell'art. 5 ter legge n. 89 del 2001, avverso il decreto del magistrato designato che accogliendo la domanda di equa riparazione formulata dallo stesso ricorrente in relazione alla durata non ragionevole del processo civile svolto avanti al Tribunale di Napoli, stimata in 10 anni, liquidava l'indennizzo in complessivi euro 4.000,00, pari ad euro 400,00 per ciascun anno di ritardo, ritendo infondate le doglianze, trovando applicazione il criterio previsto dalla legge. Avverso il decreto della Corte di appello partenopea propone ricorso per cassazione il DI MARO, fondato su sei motivi. Il Ministero intimato ha solo depositato "atto di costituzione" finalizzato alla partecipazione alla fase decisoria. Il ricorso - previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato - è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta - 2 sezione civile. All'esito dell'adunanza camerale fissata al 18.09.2019, con ordinanza interlocutoria n. 3622 del 2020 depositata il 13.02.2020, il procedimento è stato rimesso dal Collegio alla pubblica udienza dinanzi alla seconda sezione in mancanza dell'evidenza decisoria, soprattutto quanto alla rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale sul quantum debeatur, previo deposito dalla sola parte ricorrente di memoria illustrativa. In prossimità della udienza pubblica è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. Fulvio Troncone, memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per avere il giudice dell'opposizione ritenuto che tutti e quattro i motivi di opposizione andavano respinti in quanto il ricorrente solo genericamente aveva dedotto il contrasto con la normativa interna e la Convenzione EDU, per come interpretata dalla Corte EDU, senza avere motivato la ragione per cui la medesima Convenzione andava applicata "per come interpretata" dalla Corte EDU, dal momento che doveva essere applicato, in luogo del principio dispositivo, il principio iura novit curia (o, in caso lo fosse stato, l'art. 113 c.p.c. era stato mal interpretato). Con il secondo motivo il ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio per avere il giudice dell'opposizione ritenuto che tutti e quattro i motivi opposizione al decreto di primo grado andavano respinti perché il ricorrente solo genericamente rilevava il contrasto tra la Convenzione EDU, per come interpretata dalla Corte EDU, senza avere motivato la ragione per la quale la "Convenzione EDU andava applicata per come interpretata dalla Corte EDU, quando invece il ricorrente aveva specificamente argomentato e la circostanza risulta anche dallo stesso provvedimento impugnato. Con il terzo motivo, formulato sempre ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c., il ricorrente deduce un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ed insuperabile illogicità intrinseca del provvedimento impugnato per avere il giudice dell'opposizione ritenuto che anche il terzo e quarto motivo di opposizione andavano respinti perché il ricorrente solo genericamente rilevava il contrasto tra la Convenzione EDU, "per come interpretata dalla Corte EDU", quando invece i detti due motivi si fondavano sulla violazione della normativa interna e di tale circostanza si dava atto nelle premesse del ragionamento che aveva portato alla reiezione dei motivi. Con il quarto motivo è asserita - ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. - la violazione e/o la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per avere il giudice dell'opposizione ritenuto che era infondata la questione di illegittimità costituzionale per avere il ricorrente genericamente dedotto il contrasto tra la normativa interna e la Convenzione EDU, quando invece avrebbe dovuto essere
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi