Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25611

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25611
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25611
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NAPOLI NICOLA nato a TARANTO il 16/02/1954 avverso l'ordinanza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta con cui N D N aveva chiesto dichiararsi l'inefficacia della sentenza dello stesso ufficio giudiziario del 13 gennaio 1997, irrevocabile in data 11 novembre 1997, con conseguente revoca della decisione ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. per abolitio criminis. A ragione osserva che l'abrogazione della fattispecie incriminatrice di ratto a fine di libidine di cui all'art. 523 cod. pen., originariamente ascritta al D N e poi riqualificata in sequestro di persona, ha dato vita ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo disciplinato dall'art. 2, quarto comma, cod. pen. Ciò perché i fatti puniti dalla norma abrogata non hanno perso rilevanza penale rimanendo, comunque, sussumibili nella fattispecie generale di cui all'art.605 cod. pen. Non è nemmeno ipotizzabile una violazione dell'art. 6 della Convezione Edu. Il condannato, infatti, non ha subito alcuna lesione del diritto al contraddittorio perché la nuova definizione giuridica era stata indicata dalla Corte di cassazione in una sentenza di annullamento con rinvio e non era nemmeno un evento imprevedibile stante il rapporto di genus a species tra le fattispecie incriminatrici interessate.

2. Ricorre N D N, per il tramite del difensore di fiducia sviluppando un unico motivo con cui deduce violazione degli articoli costituzionali e convenzionali sul diritto di difesa, segnatamente gli artt. 24, 111, comma 2, e 3 Cost., 6, par. 3 lett. a) Convezione Edu nonché vizio di motivazione. La Corte di appello ha ritenuto garantito il diritto al contraddittorio dell'imputato in ordine alla diversa qualificazione giuridica della fattispecie di reato contestatigli in stridente contrato coi principi enunciati dalla Corte costituzionale e dalla Corte EDU in diverse pronunce analiticamente richiamante. Non rileva che il mutamento della definizione giuridica del fatto sia avvenuta nel giudizio di rinvio posto che è aprico che l'imputato non ha avuto la possibilità di interloquire sul punto ed è stato condannto per un fatto storico radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'imputazione originaria di cui rappresenta uno sviluppo inaspettato. In particolare, il fatto storico originario non conteneva in alcun modo l'elemento della limitazione ella capacità di autodeterminazione della vittima invece necessario per il sequestro di persona. In ogni caso, la Corte di cassazione non poteva disporre l'annullamento con rinvio ai fini della contestazione di un reato più grave posto che l'eventuale condanna sarebbe stata emessa in violazione el divieto di reformatio in peius.
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