Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 17419

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 17419
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17419
Data del deposito : 27 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di B M, nato a Palermo il 19/10/1998 avverso la sentenza del 24/10/2022 del G.i.p. del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere S C;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale N L, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Adito da una richiesta di emissione di decreto penale di condanna, il G.i.p. del Tribunale di Palermo, ai sensi degli artt. 459, comma 3 e 129, comma 1, cod. proc. pen., assolveva M B dai reati di cui all'art. 76 d.P.R. n. 4450 del 2000, in relazione all'art. 483 cod. pen., contestati ai capi 1) e 2) della rubrica, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In particolare, al B si imputava di avere falsamente attestato, nell'istanza di cambio di residenza presenza al Comune di Palermo a mezzo portale dei servizi on line dell'Area cittadinanza-Servizi Demografici, di avere in locazione l'immobile di edilizia popolare residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Palermo, sito in via Costante Girardengo n. 9, scala B, piano terzo, interno 6, identificato catastalmente FG 18, particella 3819, sub 73, allegando un contratto di locazione materialmente ed ideologicamente falso, recante la data del 17 gen- naio 2021. 2. Avverso l'indicata sentenza il pubblico ministero territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. Preliminarmente, espone il ricorrente che, secondo quanto stabilito dalle Se- zioni unite n. 43055 del 2010, la sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione;
in ogni caso, qualora, in analogia con il novellato art. 428 cod. proc. pen., dovesse ritenersi che la sentenza di proscioglimento ex art. 459, comma 3, cod. proc. pen. deve essere impugnata con l'appello, rappresenta il ricorrente che il presente atto andrebbe convertito in appello, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Quanto al merito, il pubblico ministero censura l'interpretazione seguita dal G.i.p., in forza della quale, per l'integrazione del reato in esame, sarebbe neces- sario che la falsa dichiarazione del privato sia resa e contenuta in un atto pubblico, addirittura capace di attribuire alla dichiarazione medesima efficacia fidefacente, il che, ad avviso del ricorrente, comporterebbe una sostanziale interpretati° abro- gans della fattispecie incriminatrice in esame, la quale, per contro, è sorretta dalla chiara ratio di rinforzare l'efficacia certificati e/o di attestazione delle dichiarazioni sostitutive dei privati, la cui genuinità è garantita dalla previsione della sanzione penale nel caso di falsità. Aggiunge, infine, il ricorrente, che il G.i.p., prima di pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., avrebbe dovuto fissare camera di consiglio, provocando il contraddittorio tra le parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In primo luogo, pur nel mutato assetto normativo conseguente alle modi- che legislative intervenute medio tempore, va riaffermato il principio espresso nel 2010 dalle Sezioni Unite Dalla Serra (n. 43055 del 30/09/2010, dep. 03/12/2010 Rv. 248378), secondo cui la sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione. In quella decisione, le Sezioni Unite affermarono la non compatibilità, con il sistema delle impugnazioni, dell'impugnabilità della sentenza di proscioglimento, ex art. 459, comma 3, con il mezzo dell'appello. E ciò in quanto, come si legge in motivazione, "l'appello, salvo le ipotesi sta- bilite dall'art. 604 cod. proc. pen. in cui il giudice di secondo grado può dichiarare la nullità della sentenza o del provvedimento del giudice di primo grado, non ha effetti rescindenti della decisione impugnata con la conseguente prosecuzione del giudizio in sede rescissoria;
in principio, il giudice di appello può concludere il giu- dizio di impugnazione unicamente con pronuncia di conferma o riforma della sen- tenza di primo grado (art. 605 cod. proc. pen.)". Ancora attuali sono le argomentazioni di ordine sistematico addotte dalle Se- zioni Unite, incentrate sulla peculiarità strutturale del procedimento monitorio: "La non esperibilità dell'appello, nella ipotesi in esame, si palesa appunto giustificata in relazione all'incompetenza funzionale del giudice di appello ad emettere deci- sione di annullamento della sentenza del Giudice per le indagini preliminari e con- temporaneamente all'incompetenza ad emettere, nel caso di impugnazione del p.m., sentenza di condanna dell'imputato. Infatti, il giudice di appello non può incidere sulla regiudicanda con poteri di cognizione più ampi rispetto a quelli di cui è titolare il giudice di primo grado, il quale, ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., ricevuta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, può non accogliere la richiesta e restituire gli atti al p.m. ovvero pronunciare sentenza di prosciogli- mento a norma dell'art. 129".
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